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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 01555/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/06/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI— [dato avviso alle parti;i udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte d'Appello di Napoli in accoglimento della richiesta, del P.G. e dell'imputato, ex art. 599-bis cod.proc.pen., in riforma della decisione del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di del Tribunale di Napoli in data 12/02/2024- rideterminava la pena inflitta come concordata.

Ritenuto che il motivo di ricorso, con il quale si deduce vizio di motivazione in relazione all'art. 129 cod.proc.pen. è inammissibile.

Va richiamato il consolidato orientamento, secondo cui I giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen. né sull'insussistenza di ipotesi di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove perché si deve rapportare l'obbligo della motivazione all'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione in quanto, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (, Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Rv. 274522; Sez.5, n. 15505 del 19/03/2018,Rv. 272853 - 01) Ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, de plano a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/06/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI— [dato avviso alle parti;i udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte d'Appello di Napoli in accoglimento della richiesta, del P.G. e dell'imputato, ex art. 599-bis cod.proc.pen., in riforma della decisione del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di del Tribunale di Napoli in data 12/02/2024- rideterminava la pena inflitta come concordata. Ritenuto che il motivo di ricorso, con il quale si deduce vizio di motivazione in relazione all'art. 129 cod.proc.pen. è inammissibile. Va richiamato il consolidato orientamento, secondo cui I giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen. né sull'insussistenza di ipotesi di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove perché si deve rapportare l'obbligo della motivazione all'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione in quanto, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (, Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Rv. 274522; Sez.5, n. 15505 del 19/03/2018,Rv. 272853 - 01) Ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, de plano a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così
Sentenza Cassazione n. 01555/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris