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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 00947/2022

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/09/2020 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Fatto e diritto

1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorso avverso la sentenza di cui in epigrafe, con la quale, è stata confermata la sentenza del Tribunale di Salerno del 17.7.2018 di condanna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi otto di reclusione ed C 200,00 di multa e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi cinque di reclusione ed C 180,00 di multa, per il reato di cui agli artt.110 c.p. 624 - 625 n. 2 3,5 e 6 e per reato di cui all'art. 699 c.p. - 61 n. 2 c.p. [OSCURATO:PERSONA] la violazione dell'art. 606 lett. e) c.p.p. in ordine alla dosimetria della pena; deducono [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] la violazione di legge per inosservanza della legge penale e per illogicità della motivazione in relazione alla mancata circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p. 2.1 ricorsi sono inammissibili, in quanto generici e comunque manifeStamente infondati

21. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] in merito al trattamento sanzionatorio non sviluppa censure specifiche in ordine alla pena ritenuta già benevole per la concessione delle circostanze attenuanti generiche pur essendo gravato da precedenti condanne per associazione per delinquere, ricettazione, porto d'armi.

Con tale valutazione il ricorrente non si confronta affatto, incorrendo il ricorso da lui proposto nel vizio di insuperabile genericità che ricorre non solo quando i motivi risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013).

2.2. Inammissibili si presentano i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che reiterano analoga censura sviluppata in appello, in merito alla mancata concessione della circostanza attenuante ex art. 62 n. 4 c.p.

Sul punto non merita alcuna censura la valutazione della Corte territoriale che ha ritenuto di confermare il diniego del primo giudice per la non tenuità del danno, alla luce dell'ammontare della somma sottratta pari a cento euro e del danno causato dal danneggiamento dell'auto, che appunto non rendono lieve il danno complessivamente cagionato alla p.o.

Con tale valutazione i ricorrenti non si confrontano affatto rendendo i ricorsi assolutamente generici.

3. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende.

Così deciso i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/09/2020 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Fatto e diritto 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorso avverso la sentenza di cui in epigrafe, con la quale, è stata confermata la sentenza del Tribunale di Salerno del 17.7.2018 di condanna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi otto di reclusione ed C 200,00 di multa e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi cinque di reclusione ed C 180,00 di multa, per il reato di cui agli artt.110 c.p. 624 - 625 n. 2 3,5 e 6 e per reato di cui all'art. 699 c.p. - 61 n. 2 c.p. [OSCURATO:PERSONA] la violazione dell'art. 606 lett. e) c.p.p. in ordine alla dosimetria della pena; deducono [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] la violazione di legge per inosservanza della legge penale e per illogicità della motivazione in relazione alla mancata circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p. 2.1 ricorsi sono inammissibili, in quanto generici e comunque manifeStamente infondati 21. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] in merito al trattamento sanzionatorio non sviluppa censure specifiche in ordine alla pena ritenuta già benevole per la concessione delle circostanze attenuanti generiche pur essendo gravato da precedenti condanne per associazione per delinquere, ricettazione, porto d'armi. Con tale valutazione il ricorrente non si confronta affatto, incorrendo il ricorso da lui proposto nel vizio di insuperabile genericità che ricorre non solo quando i motivi risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013). 2.2. Inammissibili si presentano i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che reiterano analoga censura sviluppata in appello, in merito alla mancata concessione della circostanza attenuante ex art. 62 n. 4 c.p. Sul punto non merita alcuna censura la valutazione della Corte territoriale che ha ritenuto di confermare il diniego del primo giudice per la non tenuità del danno, alla luce dell'ammontare della somma sottratta pari a cento euro e del danno causato dal danneggiamento dell'auto, che appunto non rendono lieve il danno complessivamente cagionato alla p.o. Con tale valutazione i ricorrenti non si confrontano affatto rendendo i ricorsi assolutamente generici. 3. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. Così deciso i
Sentenza Cassazione n. 00947/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris