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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 24340/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; uditi gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], difensori di [OSCURATO:PERSONA], che chiedono l'accoglimento del ricorso con conseguente annullamento con o senza rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento in epigrafe indicato il Tribunale di Catanzaro ha confermato l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro del 2 agosto 2022 applicativa della custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui ai capi 156), 157), 160), 161), 162)163) 164), 165), 166) 167) e 168) dell'imputazione provvisoria, relativi:- il capo 156), ad una truffa per l'erogazione alla [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] nel dicembre del 2018 di un finanziamento pubblico agevolato ex d.lgs. n. 185/2000 concesso da parte della [OSCURATO:SOCIETA]. (Agenzia per lo sviluppo del Ministero dell'Economia), per l'importo di 110.410,00 euro (di cui 50 mila a titolo di contributo a fondo perduto e 60 mila a titolo di mutuo agevolato) attraverso fatturazioni per operazioni inesistenti (emesse da ASC International di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]., "[OSCURATO:PERSONA] fai da te"), in concorso con [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],; - il capo 157), ad un reato di autoriciclaggio consumato con l'impiego delle somme percepite attraverso il predetto finanziamento in operazioni di compravendita immobiliare nel complesso residenziale denominato "Florida" sito in Bonifati nel mese di ottobre del 2019 tramite la società [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA], quindi per finalità diverse da quelle oggetto del predetto finanziamento rilasciato sulla base della fittizia presentazione del progetto di attività turistico-ricettive di tipo extra-alberghiero; - il capo 160), al reato di concorso esterno in associazione mafiosa per avere messo a disposizione del sodalizio 'ndranghetista descritto al capo 1) le proprie strutture aziendali e risorse economiche in cambio del controllo di attività economiche commerciali e imprenditoriali, oltre che per avere procacciato voti durante le amministrative del Comune di Rende del maggio 2019; - i capi da 161) a 168), ad una serie di intestazioni di attività commerciali a prestanomi per eludere le misure di prevenzione nonché per agevolare la commissione di delitti di cui agli artt. 648, 648-bis, 648-ter cod. pen., concretamente correlate alle operazioni di compravendita immobiliare del complesso residenziale denominato "Florida" in Bonifati.

1.1. [OSCURATO:PERSONA] dell'impugnazione cautelare, premesso che il provvedimento custodiale poggia sugli esiti delle investigazioni - articolatesi in dichiarazioni rese da numerosi collaboratori di giustizia, intercettazioni, telefoniche e tra presenti - che hanno consentito di accertare la presenza nel territorio del comune di Cosenza e del suo circondario di un sodalizio mafioso radicato nel tempo, costituente l'aggregazione di più gruppi criminali di tipo 'ndranghetista alleati tra loro (denominato "sistema Cosenza"), per commettere vari delitti tra cui estorsioni, usure, gioco d'azzardo e traffico di stupefacenti, capeggiato da [OSCURATO:PERSONA], subentrato a [OSCURATO:PERSONA], storico boss del citato sodalizio ([OSCURATO:PERSONA]Patitucci), quanto al concorso esterno ascritto al ricorrente evidenzia innanzitutto le dichiarazioni di alcuni collaboratori di giustizia che lo individuano come soggetto vicino ad alcuni affiliati mafiosi.

Poi si valorizzano le intercettazioni che attestano i suoi contatti con [OSCURATO:PERSONA], tramite Catanzaro (affiliato del sodalizio ascritto al capo 1), in particolare da esse emerge la prova che ogni quindici giorni Briguori consegnerebbe del denaro (circa 20 mila euro per volta) al Porcaro, come confermato dal fatto che il giorno dell'arresto il Porcaro è stato trovato in possesso di 15.800,00 euro appena ricevuti dal Briguori.

Si apprezzano, poi, i suoi contatti con altri affiliati, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ed in particolare la conversazione intercettata da cui si evince l'accordo con il mafioso Manzo per procurare voti a [OSCURATO:PERSONA] per le amministrative del Comune di Rende del maggio 2019.

La vicenda della truffa per l'erogazione del finanziamento agevolato, dirottato nell'operazione di compravendita del complesso residenziale Florida (capi 156- 157), è ricostruita essenzialmente sulla scorta delle intercettazioni.

Il coinvolgimento di Porcaro nell'operazione di reimpiego del finanziamento è desunto da una intercettazione in cui Briguori parlando con Grandinetti, che è considerato un suo complice, riceve le lamentele di costui, perché Briguori attraverso l'operazione in questione si sarebbe curato solo dei suoi interessi e di quelli di Porcaro ("l'hai fatto per te e per lo zingaro e per Porcaro”).

In tema di esigenze cautelari oltre a richiamare la doppia presunzione correlata ai titoli di reato per la contestata aggravante mafiosa ed il concorso esterno in associazione mafiosa, si evidenzia l'assenza di elementi da cui desumere che il tempo decorso dai fatti possa rilevare al fine di escludere l'attualità delle esigenze cautelari.

2. Nel ricorso a firma del proprio difensore di fiducia, il ricorrente chiede l'annullamento del provvedimento per i seguenti motivi sintetizzati ai sensi dell'art.173 disp. att. cod. proc. pen. che investono sia le valutazioni in punto di gravità indiziaria che di esigenze cautelari.

2.1. Con il primo motivo deduce vizio della motivazione in relazione alla gravità indiziaria per il reato di cui all'art.640-bis cod. pen. ascritto al capo 156), per il carattere congetturale della natura fittizia del progetto finanziato, desunto solo da intercettazioni inidonee a comprovare la natura simulata del progetto finanziato e il carattere fittizio delle operazioni sottese alle fatturazioni di spesa emesse dalle società da cui quella finanziata si è rifornita.

In estrema sintesi, i beni oggetto dell'investimento sono stati effettivamente acquistati a ridosso dell'ispezione ma non è provato che tale ritardo sia indice di una simulazione o di temporaneità dell'allestimento della sede.

2.2. in relazione al capo 157) per il delitto di autoriciclaggio si evidenzia la illogicità della valorizzazione di una conversazione in cui si parla dell'impiego di soli 20 mila euro di provenienza dal finanziamento della [OSCURATO:SOCIETA] a fronte di una erogazione di 110 mila euro.Si osserva, inoltre, che l'intercettazione è datata 13 novembre 2018, quando ancora il finanziamento non era stato neppure erogato e ciò contraddice che i 20 mila euro di cui si parla fossero il provento illecito del reato di truffa, non ancora perfezionato.

Inoltre, anche il coinvolgimento di Porcaro non appare suffragato da elementi indiziari sufficienti.

Rispetto alle intestazioni fittizie di cui ai capi da 161) a 168), il compendio delle intercettazioni riguarda solo delle conversazioni tra Briguori ed alcuni dei presunti prestanomi Sanna, Cariello, Alimena senza l'individuazione delle società coinvolte e del ruolo precisamente svolto dal Briguori nelle stesse.

Inoltre, sotto l'aspetto del dolo richiesto dall'art. 512-bis cod.pen. la motivazione è ugualmente viziata avendo tratto la finalità di sottrarsi alle misure di prevenzione dal riferimento ad un processo nel quale il ricorrente è stato assolto (operazione "Cartesio") e rispetto ad un procedimento di prevenzione che è tuttora pendente in appello.

Quanto poi alla finalità alternativa di commettere reati di riciclaggio e autoriciclaggio il riferimento all'operazione immobiliare del residence "Florida" è privo di supporto probatorio rispetto alle società che non risultano implicate nella predetta operazione immobiliare.

2.3. Nel secondo motivo deduce vizio di motivazione in rapporto alla circostanza aggravante dell'ad 416-bis.1 cod. pen. perché non si ravvisa l'elemento soggettivo della consapevolezza dell'altrui finalità agevolativa, rispetto a condotte che sono volte a realizzare esclusivamente interessi personali del ricorrente senza alcun vantaggio per l'associazione mafiosa che sia nota al predetto, non emergendo indizi che facciano presumere un contestuale interesse agevolatore dell'organizzazione mafiosa e ciò per tutti i capi di reato al medesimo ascritti (truffa, autoriciclaggio e trasferimento fraudolento di valori).

2.4. Il terzo motivo investe la motivazione della gravità indiziaria rispetto al reato di concorso esterno ascritto al capo 160), carente sia sotto il profilo dell'efficienza causale del contributo concorsuale rispetto al rafforzamento dell'associazione che della necessaria sussistenza di un dolo diretto, che deve caratterizzate la condotta concorsuale attesa la necessità di verificare la consapevolezza di agevolare la realizzazione del programma criminoso dell'associazione mafiosa essendo emerso solo un rapporto di conoscenza del Briguori con Manzo e Porcari con i quali è entrato saltuariamente in contatto per questioni personali.

2.5. Nel quarto motivo deduce vizio della motivazione e violazione di legge in punto di esigenze cautelari basate sulle presunzioni di legge ex art. 275, comma 3, cod. proc. pen., senza tenere conto che i fatti risalgono al 2019 e quindi il decorso di tre anni dalle ultime manifestazioni di agevolazione mafiosa riferibili al Briguori avrebbe dovuto essere considerato ai fini della valutazione dell'attualità del pericolo di reiterazione dei reati. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato ed impone l'annullamento dell'ordinanza impugnata senza rinvio, per la illogicità delle valutazioni operate dal Tribunale in punto di gravità indiziaria.

Con riferimento alla vicenda relativa alla truffa ascritta al capo 156) risulta del tutto carente la valutazione del quadro indiziario, atteso che il riferimento alle conversazioni telefoniche intercettate non consente di chiarire se l'attività di impresa oggetto del finanziamento sia stata oggetto di una simulazione o sia stata effettivamente avviata, seppure con ritardo.

Non risulta essere stato eseguito alcun accesso da parte degli organi inquirenti presso la sede della società [OSCURATO:SOCIETA], beneficiaria del finanziamento agevolato, né alcuna verifica obiettiva del carattere simulato dell'attività di impresa.

Anche l'esame della documentazione contabile appare superficiale non essendo state chiarite le modalità con le quali le somme accreditate a saldo del finanziamento di euro 110.410,00 sarebbero state poi dirottate verso operazioni economiche diverse da quelle finanziate.

I riferimenti agli accertamenti svolti sui conti bancari sono del tutto approssimativi e parziali e non consentono di chiarire in modo analitico la ricostruzione dei flussi finanziari in assenza di una completa disamina di tutte le fatture che si assumono emesse per operazioni inesistenti oltre che della documentazione contabile di tutte le società coinvolte.

Conseguentemente gli elementi di valutazione tratti dalle sole intercettazioni, in assenza di una disamina puntuale ed accurata della documentazione bancaria e contabile, non permettono di verificare se il finanziamento sia stato utilizzato effettivamente per finalità diverse da quelle oggetto della richiesta.

La debolezza del quadro indiziario relativo al capo 156) si riflette inevitabilmente anche sulla ricostruzione della vicenda dell'autoriciclaggio ascritta al capo 157), atteso che non è logico dedurre dalla conversazione in cui il Briguori riferisce al Grandinetti di essere in attesa dell'arrivo dei 20 mila euro della [OSCURATO:SOCIETA] la prova indiretta della natura fraudolenta del finanziamento e della finalità di impiegare le somme del finanziamento nel complesso immobiliare denominato "Florida".2.

Carenti sono, poi, anche le valutazioni degli indizi relativi ai reati di intestazione fittizia dei beni per la carenza di una disamina precisa e puntuale degli elementi posti a fondamento di tali ipotesi di reato.

Innanzitutto, si confonde il tema dell'amministrazione di fatto di una impresa con quello della prova della fittizia intestazione della stessa, non essendovi necessaria coincidenza tra la titolarità dell'impresa con il ruolo di amministratore.

In altri termini, non è corretto desumere soltanto dalla veste di amministratore di fatto il dato della fittizia intestazione dell'impresa, la cui gestione può essere affidata anche ad un soggetto diverso dal suo titolare, senza che ciò significhi che l'amministratore di fatto abbia necessariamente anche la titolarità del relativo patrimonio aziendale.

Ai fini della configurabilità del reato d'intestazione fittizia di quote sociali (art. 12 quinquies del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, conv. in legge 7 agosto 1992, n. 356) non è sufficiente la prova che l'indagato rivesta la funzione di amministratore di fatto della società delle cui quote s'ipotizza la fittizia intestazione, essendo invece necessario l'accertamento della titolarità sostanziale delle predette quote, attraverso l'attribuzione della qualifica di socio di fatto (Sez. 5, n. 50289 del 07/07/2015, Mollica, Rv. 265904).

In ogni caso manca una disamina degli elementi di prova da cui sarebbe stata tratta la prova della natura fittizia dell'intestazione di tutte le società descritte ai capi da 161) a 168), senza considerare che ai fini della configurabilità del reato di intestazione fittizia di beni, ora previsto dall'art. 512-bis cod. pen., in caso di assunzione della qualità di socio occulto o di titolare di fatto di un'attività economica preesistente, non è sufficiente l'accertamento della mera disponibilità del bene da parte di chi non ne risulti essere formalmente titolare, in quanto occorre verificare la provenienza dal predetto delle risorse economiche impiegate per il suo acquisto e la finalità di eludere l'applicazione di misure di prevenzione (Sez. 1, n. 42530 del 13/06/2018, Rv. 274024).

Carente è anche la valutazione del profilo soggettivo relativo alla finalità di agevolare operazioni di riciclaggio ed autoriciclaggio correlate con l'operazione immobiliare Florida, che risulta del tutto fumoso e per nulla approfondito nell'ordinanza impugnata rispetto a tutte le società che sono state individuate come facenti capo al Briguori.

3. Ugualmente carente è altresì la valutazione degli elementi posti a fondamento sia della aggravante dell'agevolazione degli scopi dell'associazione mafiosa e sia del concorso esterno in associazione mafiosa.L'ipotesi dell'accordo mafioso è supportata da generici interessi imprenditoriali condivisi con alcuni soggetti mafiosi (Porcaro, Manzo, Pisa), senza una chiara ed univoca ricostruzione del contenuto di detti rapporti interpersonali.

Il carattere frammentario delle conversazioni riportate a supporto di dette collusioni ed in particolare l'assenza di elementi univoci che consentano di spiegare le ragioni della dazione periodica di somme di denaro (20 mila euro per volta) al capo mafia Porcaro, rendono evidente il vizio della motivazione anche con riguardo alla affermata gravità indiziaria rispetto ai già menzionati profili di responsabilità.

Si deve ricordare che l'aggravante dell'agevolazione mafiosa è configurabile solo qualora risulti provato che la condotta sia caratterizzata dalla coscienza e volontà di favorire non gli interessi dei singoli indagati, ma quelli delle rispettive cosche di appartenenza (Sez. 5, Sentenza n. 28648 del 17/03/2016, Zindato, Rv. 267300).

In tema di concorso esterno in associazione di tipo mafioso si è affermato che è ravvisabile nella condotta dell'imprenditore che, senza essere inserito nella struttura organizzativa del sodalizio criminale e pur privo della "affectio societatis", instauri con la cosca un rapporto di reciproci vantaggi, consistenti, per l'imprenditore, nell'imporsi sul territorio in posizione dominante e, per l'organizzazione mafiosa, nell'ottenere risorse, servizi o utilità, anche in forma di corresponsione di una percentuale sui profitti percepiti dal concorrente esterno (Sez. 3, n. 30346 del 18/04/2013, Orobello, Rv. 256740; Sez. 5, n. 30133 del 05/06/2018, Bacchi, Rv. 273683; Sez. 5, n. 39042 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Samà, Rv. 242318; Sez. 1, n. 47054 del 16/11/2021, Rv. 282455).

È stato già chiarito che il contributo offerto dal concorrente esterno può essere indifferentemente occasionale o continuativo, ma ove si risolva in un apporto isolato ed occasionale è necessario che abbia avuto una maggiore significativa rilevanza sotto il profilo della sua idoneità causale ad arrecare un effettivo contributo alla esistenza o rafforzamento dell'associazione, senza che sia tuttavia indispensabile che l'associazione versi in una situazione patologica di "fibrillazione" per rischio di sopravvivenza come sostenuto ma solo a titolo esemplificativo nella nota sentenza delle Sez.

U. Demitry n. 16 del 5/10/1994 Rv. 199386 (su tale aspetto, vedi Sez.

U. Carnevale che hanno chiarito che la fattispecie concorsuale prescinde dal verificarsi di una situazione di anormalità nella vita dell'associazione).

Quindi, ove si tratti di un apporto occasionale ed episodico è richiesto che la condotta di supporto degli scopi dell'associazione rivesta una rilevanza essenziale per le sorti del sodalizio, mentre d'altra parte non si può escludere che apporti continuativi possano essere ugualmente rilevanti sotto tale profilo nel loro complesso anche se non dotati della stessa decisiva rilevanza se considerati isolatamente (vedi in senso conforme, Sez.

U. n. 22327 del 30/10/2002, dep. 2003, Carnevale, Rv. 224181, con riferimento alle condotte di "aggiustamento" dei processi da parte di un magistrato, per la differente rilevanza causale rispetto all'esistenza e rafforzamento dell'associazione che deve avere il contributo allorchè sia isolato o continuativo).

In altri termini, ove si reputino insufficienti le indicazioni probatorie che descrivono una ipotesi di partecipazione all'associazione non è consentito utilizzare quegli stessi elementi, se non attraverso un loro obiettivo travisamento, per supportare una forma ridotta di partecipazione, intesa come «partecipazione nana» all'associazione mafiosa, quasi che il concorso esterno condividesse la medesima essenza strutturale dell'associazione e si differenziasse soltanto per un minor grado di "appartenenza".

Va ricordato, peraltro, che non rilevano, neppure, le situazioni di mera contiguità o di vicinanza al gruppo criminale, le quali, anzi, non sono sufficienti nemmeno ad integrare la diversa - e meno stringente - condizione di "appartenenza" ad un'associazione mafiosa, rilevante ai fini dell'applicazione delle misure di prevenzione e che, comunque, postula una condotta funzionale agli scopi associativi, ancorché isolata (Sez.

U, n. 111 del 30/11/2017, Gattuso, Rv. 271512).

Deve essere qui ribadito che "partecipazione" e "concorso esterno" costituiscono fenomeni alternativi ed incompatibili fra loro, e che specialmente in sede cautelare, un unico percorso motivazionale non può essere fungibilmente riferito all'una o all'altra delle due fattispecie alternative (vedi, Sez. 6, n. 16958 del 08/01/2014, Rv. 261475).

Nella motivazione dell'ordinanza vengono richiamate le dichiarazioni di alcuni collaboratori di giustizia (Montemurro, Zaffonte, [OSCURATO:PERSONA]) che fanno però riferimento a fatti non correlati tra loro e che non si prestano ad essere accomunati nella c.d. convergenza del molteplice.

La contiguità con alcuni mafiosi, con cui pare condividere dei comuni affari economici — neppure ben decifrati — è cosa diversa dal concorso esterno che richiede lo scambio di vantaggi reciproci tra l'imprenditore e l'associazione nel suo insieme, e non va confusa con la gestione di singoli affari in rapporto con alcuni affiliati mafiosi, che potrebbero essere inquadrati nel contesto di investimenti dei soli soggetti coinvolti (riciclaggio) per favorire sé stessi e non l'associazione mafiosa nel suo insieme.

Anche la vicenda dell'accordo elettorale con Manzo (affiliato al clan mafioso degli "Zingari") per sostenere la candidatura di tale [OSCURATO:PERSONA] alle amministrative del Comune di Rende è appena accennata, non essendo stato chiarito il contesto, né quali sarebbero stati i precisi termini dell'accordo.3.

In definitiva, emerge una sostanziale debolezza del quadro probatorio, non supportato dalle risultanze delle indagini richiamate nell'ordinanza genetica e che il Tribunale ha valutato in modo superficiale senza che si evincano obiettivamente dagli atti richiamati elementi di prova che possano supportare adeguatamente la gravità indiziaria dei reati posti a fondamento del titolo cautelare, che deve essere perciò annullato senza rinvio, imponendosi l'immediata scarcerazione dell'indagato. • P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata nonché l'ord

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; uditi gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], difensori di [OSCURATO:PERSONA], che chiedono l'accoglimento del ricorso con conseguente annullamento con o senza rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento in epigrafe indicato il Tribunale di Catanzaro ha confermato l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro del 2 agosto 2022 applicativa della custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui ai capi 156), 157), 160), 161), 162)163) 164), 165), 166) 167) e 168) dell'imputazione provvisoria, relativi:- il capo 156), ad una truffa per l'erogazione alla [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] nel dicembre del 2018 di un finanziamento pubblico agevolato ex d.lgs. n. 185/2000 concesso da parte della [OSCURATO:SOCIETA]. (Agenzia per lo sviluppo del Ministero dell'Economia), per l'importo di 110.410,00 euro (di cui 50 mila a titolo di contributo a fondo perduto e 60 mila a titolo di mutuo agevolato) attraverso fatturazioni per operazioni inesistenti (emesse da ASC International di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]., "[OSCURATO:PERSONA] fai da te"), in concorso con [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],; - il capo 157), ad un reato di autoriciclaggio consumato con l'impiego delle somme percepite attraverso il predetto finanziamento in operazioni di compravendita immobiliare nel complesso residenziale denominato "Florida" sito in Bonifati nel mese di ottobre del 2019 tramite la società [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA], quindi per finalità diverse da quelle oggetto del predetto finanziamento rilasciato sulla base della fittizia presentazione del progetto di attività turistico-ricettive di tipo extra-alberghiero; - il capo 160), al reato di concorso esterno in associazione mafiosa per avere messo a disposizione del sodalizio 'ndranghetista descritto al capo 1) le proprie strutture aziendali e risorse economiche in cambio del controllo di attività economiche commerciali e imprenditoriali, oltre che per avere procacciato voti durante le amministrative del Comune di Rende del maggio 2019; - i capi da 161) a 168), ad una serie di intestazioni di attività commerciali a prestanomi per eludere le misure di prevenzione nonché per agevolare la commissione di delitti di cui agli artt. 648, 648-bis, 648-ter cod. pen., concretamente correlate alle operazioni di compravendita immobiliare del complesso residenziale denominato "Florida" in Bonifati. 1.1. [OSCURATO:PERSONA] dell'impugnazione cautelare, premesso che il provvedimento custodiale poggia sugli esiti delle investigazioni - articolatesi in dichiarazioni rese da numerosi collaboratori di giustizia, intercettazioni, telefoniche e tra presenti - che hanno consentito di accertare la presenza nel territorio del comune di Cosenza e del suo circondario di un sodalizio mafioso radicato nel tempo, costituente l'aggregazione di più gruppi criminali di tipo 'ndranghetista alleati tra loro (denominato "sistema Cosenza"), per commettere vari delitti tra cui estorsioni, usure, gioco d'azzardo e traffico di stupefacenti, capeggiato da [OSCURATO:PERSONA], subentrato a [OSCURATO:PERSONA], storico boss del citato sodalizio ([OSCURATO:PERSONA]Patitucci), quanto al concorso esterno ascritto al ricorrente evidenzia innanzitutto le dichiarazioni di alcuni collaboratori di giustizia che lo individuano come soggetto vicino ad alcuni affiliati mafiosi. Poi si valorizzano le intercettazioni che attestano i suoi contatti con [OSCURATO:PERSONA], tramite Catanzaro (affiliato del sodalizio ascritto al capo 1), in particolare da esse emerge la prova che ogni quindici giorni Briguori consegnerebbe del denaro (circa 20 mila euro per volta) al Porcaro, come confermato dal fatto che il giorno dell'arresto il Porcaro è stato trovato in possesso di 15.800,00 euro appena ricevuti dal Briguori. Si apprezzano, poi, i suoi contatti con altri affiliati, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ed in particolare la conversazione intercettata da cui si evince l'accordo con il mafioso Manzo per procurare voti a [OSCURATO:PERSONA] per le amministrative del Comune di Rende del maggio 2019. La vicenda della truffa per l'erogazione del finanziamento agevolato, dirottato nell'operazione di compravendita del complesso residenziale Florida (capi 156- 157), è ricostruita essenzialmente sulla scorta delle intercettazioni. Il coinvolgimento di Porcaro nell'operazione di reimpiego del finanziamento è desunto da una intercettazione in cui Briguori parlando con Grandinetti, che è considerato un suo complice, riceve le lamentele di costui, perché Briguori attraverso l'operazione in questione si sarebbe curato solo dei suoi interessi e di quelli di Porcaro ("l'hai fatto per te e per lo zingaro e per Porcaro”). In tema di esigenze cautelari oltre a richiamare la doppia presunzione correlata ai titoli di reato per la contestata aggravante mafiosa ed il concorso esterno in associazione mafiosa, si evidenzia l'assenza di elementi da cui desumere che il tempo decorso dai fatti possa rilevare al fine di escludere l'attualità delle esigenze cautelari. 2. Nel ricorso a firma del proprio difensore di fiducia, il ricorrente chiede l'annullamento del provvedimento per i seguenti motivi sintetizzati ai sensi dell'art.173 disp. att. cod. proc. pen. che investono sia le valutazioni in punto di gravità indiziaria che di esigenze cautelari. 2.1. Con il primo motivo deduce vizio della motivazione in relazione alla gravità indiziaria per il reato di cui all'art.640-bis cod. pen. ascritto al capo 156), per il carattere congetturale della natura fittizia del progetto finanziato, desunto solo da intercettazioni inidonee a comprovare la natura simulata del progetto finanziato e il carattere fittizio delle operazioni sottese alle fatturazioni di spesa emesse dalle società da cui quella finanziata si è rifornita. In estrema sintesi, i beni oggetto dell'investimento sono stati effettivamente acquistati a ridosso dell'ispezione ma non è provato che tale ritardo sia indice di una simulazione o di temporaneità dell'allestimento della sede. 2.2. in relazione al capo 157) per il delitto di autoriciclaggio si evidenzia la illogicità della valorizzazione di una conversazione in cui si parla dell'impiego di soli 20 mila euro di provenienza dal finanziamento della [OSCURATO:SOCIETA] a fronte di una erogazione di 110 mila euro.Si osserva, inoltre, che l'intercettazione è datata 13 novembre 2018, quando ancora il finanziamento non era stato neppure erogato e ciò contraddice che i 20 mila euro di cui si parla fossero il provento illecito del reato di truffa, non ancora perfezionato. Inoltre, anche il coinvolgimento di Porcaro non appare suffragato da elementi indiziari sufficienti. Rispetto alle intestazioni fittizie di cui ai capi da 161) a 168), il compendio delle intercettazioni riguarda solo delle conversazioni tra Briguori ed alcuni dei presunti prestanomi Sanna, Cariello, Alimena senza l'individuazione delle società coinvolte e del ruolo precisamente svolto dal Briguori nelle stesse. Inoltre, sotto l'aspetto del dolo richiesto dall'art. 512-bis cod.pen. la motivazione è ugualmente viziata avendo tratto la finalità di sottrarsi alle misure di prevenzione dal riferimento ad un processo nel quale il ricorrente è stato assolto (operazione "Cartesio") e rispetto ad un procedimento di prevenzione che è tuttora pendente in appello. Quanto poi alla finalità alternativa di commettere reati di riciclaggio e autoriciclaggio il riferimento all'operazione immobiliare del residence "Florida" è privo di supporto probatorio rispetto alle società che non risultano implicate nella predetta operazione immobiliare. 2.3. Nel secondo motivo deduce vizio di motivazione in rapporto alla circostanza aggravante dell'ad 416-bis.1 cod. pen. perché non si ravvisa l'elemento soggettivo della consapevolezza dell'altrui finalità agevolativa, rispetto a condotte che sono volte a realizzare esclusivamente interessi personali del ricorrente senza alcun vantaggio per l'associazione mafiosa che sia nota al predetto, non emergendo indizi che facciano presumere un contestuale interesse agevolatore dell'organizzazione mafiosa e ciò per tutti i capi di reato al medesimo ascritti (truffa, autoriciclaggio e trasferimento fraudolento di valori). 2.4. Il terzo motivo investe la motivazione della gravità indiziaria rispetto al reato di concorso esterno ascritto al capo 160), carente sia sotto il profilo dell'efficienza causale del contributo concorsuale rispetto al rafforzamento dell'associazione che della necessaria sussistenza di un dolo diretto, che deve caratterizzate la condotta concorsuale attesa la necessità di verificare la consapevolezza di agevolare la realizzazione del programma criminoso dell'associazione mafiosa essendo emerso solo un rapporto di conoscenza del Briguori con Manzo e Porcari con i quali è entrato saltuariamente in contatto per questioni personali. 2.5. Nel quarto motivo deduce vizio della motivazione e violazione di legge in punto di esigenze cautelari basate sulle presunzioni di legge ex art. 275, comma 3, cod. proc. pen., senza tenere conto che i fatti risalgono al 2019 e quindi il decorso di tre anni dalle ultime manifestazioni di agevolazione mafiosa riferibili al Briguori avrebbe dovuto essere considerato ai fini della valutazione dell'attualità del pericolo di reiterazione dei reati. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato ed impone l'annullamento dell'ordinanza impugnata senza rinvio, per la illogicità delle valutazioni operate dal Tribunale in punto di gravità indiziaria. Con riferimento alla vicenda relativa alla truffa ascritta al capo 156) risulta del tutto carente la valutazione del quadro indiziario, atteso che il riferimento alle conversazioni telefoniche intercettate non consente di chiarire se l'attività di impresa oggetto del finanziamento sia stata oggetto di una simulazione o sia stata effettivamente avviata, seppure con ritardo. Non risulta essere stato eseguito alcun accesso da parte degli organi inquirenti presso la sede della società [OSCURATO:SOCIETA], beneficiaria del finanziamento agevolato, né alcuna verifica obiettiva del carattere simulato dell'attività di impresa. Anche l'esame della documentazione contabile appare superficiale non essendo state chiarite le modalità con le quali le somme accreditate a saldo del finanziamento di euro 110.410,00 sarebbero state poi dirottate verso operazioni economiche diverse da quelle finanziate. I riferimenti agli accertamenti svolti sui conti bancari sono del tutto approssimativi e parziali e non consentono di chiarire in modo analitico la ricostruzione dei flussi finanziari in assenza di una completa disamina di tutte le fatture che si assumono emesse per operazioni inesistenti oltre che della documentazione contabile di tutte le società coinvolte. Conseguentemente gli elementi di valutazione tratti dalle sole intercettazioni, in assenza di una disamina puntuale ed accurata della documentazione bancaria e contabile, non permettono di verificare se il finanziamento sia stato utilizzato effettivamente per finalità diverse da quelle oggetto della richiesta. La debolezza del quadro indiziario relativo al capo 156) si riflette inevitabilmente anche sulla ricostruzione della vicenda dell'autoriciclaggio ascritta al capo 157), atteso che non è logico dedurre dalla conversazione in cui il Briguori riferisce al Grandinetti di essere in attesa dell'arrivo dei 20 mila euro della [OSCURATO:SOCIETA] la prova indiretta della natura fraudolenta del finanziamento e della finalità di impiegare le somme del finanziamento nel complesso immobiliare denominato "Florida".2. Carenti sono, poi, anche le valutazioni degli indizi relativi ai reati di intestazione fittizia dei beni per la carenza di una disamina precisa e puntuale degli elementi posti a fondamento di tali ipotesi di reato. Innanzitutto, si confonde il tema dell'amministrazione di fatto di una impresa con quello della prova della fittizia intestazione della stessa, non essendovi necessaria coincidenza tra la titolarità dell'impresa con il ruolo di amministratore. In altri termini, non è corretto desumere soltanto dalla veste di amministratore di fatto il dato della fittizia intestazione dell'impresa, la cui gestione può essere affidata anche ad un soggetto diverso dal suo titolare, senza che ciò significhi che l'amministratore di fatto abbia necessariamente anche la titolarità del relativo patrimonio aziendale. Ai fini della configurabilità del reato d'intestazione fittizia di quote sociali (art. 12 quinquies del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, conv. in legge 7 agosto 1992, n. 356) non è sufficiente la prova che l'indagato rivesta la funzione di amministratore di fatto della società delle cui quote s'ipotizza la fittizia intestazione, essendo invece necessario l'accertamento della titolarità sostanziale delle predette quote, attraverso l'attribuzione della qualifica di socio di fatto (Sez. 5, n. 50289 del 07/07/2015, Mollica, Rv. 265904). In ogni caso manca una disamina degli elementi di prova da cui sarebbe stata tratta la prova della natura fittizia dell'intestazione di tutte le società descritte ai capi da 161) a 168), senza considerare che ai fini della configurabilità del reato di intestazione fittizia di beni, ora previsto dall'art. 512-bis cod. pen., in caso di assunzione della qualità di socio occulto o di titolare di fatto di un'attività economica preesistente, non è sufficiente l'accertamento della mera disponibilità del bene da parte di chi non ne risulti essere formalmente titolare, in quanto occorre verificare la provenienza dal predetto delle risorse economiche impiegate per il suo acquisto e la finalità di eludere l'applicazione di misure di prevenzione (Sez. 1, n. 42530 del 13/06/2018, Rv. 274024). Carente è anche la valutazione del profilo soggettivo relativo alla finalità di agevolare operazioni di riciclaggio ed autoriciclaggio correlate con l'operazione immobiliare Florida, che risulta del tutto fumoso e per nulla approfondito nell'ordinanza impugnata rispetto a tutte le società che sono state individuate come facenti capo al Briguori. 3. Ugualmente carente è altresì la valutazione degli elementi posti a fondamento sia della aggravante dell'agevolazione degli scopi dell'associazione mafiosa e sia del concorso esterno in associazione mafiosa.L'ipotesi dell'accordo mafioso è supportata da generici interessi imprenditoriali condivisi con alcuni soggetti mafiosi (Porcaro, Manzo, Pisa), senza una chiara ed univoca ricostruzione del contenuto di detti rapporti interpersonali. Il carattere frammentario delle conversazioni riportate a supporto di dette collusioni ed in particolare l'assenza di elementi univoci che consentano di spiegare le ragioni della dazione periodica di somme di denaro (20 mila euro per volta) al capo mafia Porcaro, rendono evidente il vizio della motivazione anche con riguardo alla affermata gravità indiziaria rispetto ai già menzionati profili di responsabilità. Si deve ricordare che l'aggravante dell'agevolazione mafiosa è configurabile solo qualora risulti provato che la condotta sia caratterizzata dalla coscienza e volontà di favorire non gli interessi dei singoli indagati, ma quelli delle rispettive cosche di appartenenza (Sez. 5, Sentenza n. 28648 del 17/03/2016, Zindato, Rv. 267300). In tema di concorso esterno in associazione di tipo mafioso si è affermato che è ravvisabile nella condotta dell'imprenditore che, senza essere inserito nella struttura organizzativa del sodalizio criminale e pur privo della "affectio societatis", instauri con la cosca un rapporto di reciproci vantaggi, consistenti, per l'imprenditore, nell'imporsi sul territorio in posizione dominante e, per l'organizzazione mafiosa, nell'ottenere risorse, servizi o utilità, anche in forma di corresponsione di una percentuale sui profitti percepiti dal concorrente esterno (Sez. 3, n. 30346 del 18/04/2013, Orobello, Rv. 256740; Sez. 5, n. 30133 del 05/06/2018, Bacchi, Rv. 273683; Sez. 5, n. 39042 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Samà, Rv. 242318; Sez. 1, n. 47054 del 16/11/2021, Rv. 282455). È stato già chiarito che il contributo offerto dal concorrente esterno può essere indifferentemente occasionale o continuativo, ma ove si risolva in un apporto isolato ed occasionale è necessario che abbia avuto una maggiore significativa rilevanza sotto il profilo della sua idoneità causale ad arrecare un effettivo contributo alla esistenza o rafforzamento dell'associazione, senza che sia tuttavia indispensabile che l'associazione versi in una situazione patologica di "fibrillazione" per rischio di sopravvivenza come sostenuto ma solo a titolo esemplificativo nella nota sentenza delle Sez. U. Demitry n. 16 del 5/10/1994 Rv. 199386 (su tale aspetto, vedi Sez. U. Carnevale che hanno chiarito che la fattispecie concorsuale prescinde dal verificarsi di una situazione di anormalità nella vita dell'associazione). Quindi, ove si tratti di un apporto occasionale ed episodico è richiesto che la condotta di supporto degli scopi dell'associazione rivesta una rilevanza essenziale per le sorti del sodalizio, mentre d'altra parte non si può escludere che apporti continuativi possano essere ugualmente rilevanti sotto tale profilo nel loro complesso anche se non dotati della stessa decisiva rilevanza se considerati isolatamente (vedi in senso conforme, Sez. U. n. 22327 del 30/10/2002, dep. 2003, Carnevale, Rv. 224181, con riferimento alle condotte di "aggiustamento" dei processi da parte di un magistrato, per la differente rilevanza causale rispetto all'esistenza e rafforzamento dell'associazione che deve avere il contributo allorchè sia isolato o continuativo). In altri termini, ove si reputino insufficienti le indicazioni probatorie che descrivono una ipotesi di partecipazione all'associazione non è consentito utilizzare quegli stessi elementi, se non attraverso un loro obiettivo travisamento, per supportare una forma ridotta di partecipazione, intesa come «partecipazione nana» all'associazione mafiosa, quasi che il concorso esterno condividesse la medesima essenza strutturale dell'associazione e si differenziasse soltanto per un minor grado di "appartenenza". Va ricordato, peraltro, che non rilevano, neppure, le situazioni di mera contiguità o di vicinanza al gruppo criminale, le quali, anzi, non sono sufficienti nemmeno ad integrare la diversa - e meno stringente - condizione di "appartenenza" ad un'associazione mafiosa, rilevante ai fini dell'applicazione delle misure di prevenzione e che, comunque, postula una condotta funzionale agli scopi associativi, ancorché isolata (Sez. U, n. 111 del 30/11/2017, Gattuso, Rv. 271512). Deve essere qui ribadito che "partecipazione" e "concorso esterno" costituiscono fenomeni alternativi ed incompatibili fra loro, e che specialmente in sede cautelare, un unico percorso motivazionale non può essere fungibilmente riferito all'una o all'altra delle due fattispecie alternative (vedi, Sez. 6, n. 16958 del 08/01/2014, Rv. 261475). Nella motivazione dell'ordinanza vengono richiamate le dichiarazioni di alcuni collaboratori di giustizia (Montemurro, Zaffonte, [OSCURATO:PERSONA]) che fanno però riferimento a fatti non correlati tra loro e che non si prestano ad essere accomunati nella c.d. convergenza del molteplice. La contiguità con alcuni mafiosi, con cui pare condividere dei comuni affari economici — neppure ben decifrati — è cosa diversa dal concorso esterno che richiede lo scambio di vantaggi reciproci tra l'imprenditore e l'associazione nel suo insieme, e non va confusa con la gestione di singoli affari in rapporto con alcuni affiliati mafiosi, che potrebbero essere inquadrati nel contesto di investimenti dei soli soggetti coinvolti (riciclaggio) per favorire sé stessi e non l'associazione mafiosa nel suo insieme. Anche la vicenda dell'accordo elettorale con Manzo (affiliato al clan mafioso degli "Zingari") per sostenere la candidatura di tale [OSCURATO:PERSONA] alle amministrative del Comune di Rende è appena accennata, non essendo stato chiarito il contesto, né quali sarebbero stati i precisi termini dell'accordo.3. In definitiva, emerge una sostanziale debolezza del quadro probatorio, non supportato dalle risultanze delle indagini richiamate nell'ordinanza genetica e che il Tribunale ha valutato in modo superficiale senza che si evincano obiettivamente dagli atti richiamati elementi di prova che possano supportare adeguatamente la gravità indiziaria dei reati posti a fondamento del titolo cautelare, che deve essere perciò annullato senza rinvio, imponendosi l'immediata scarcerazione dell'indagato. • P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata nonché l'ord
Sentenza Cassazione n. 24340/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris