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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 9 aprile 2026

Cassazione n. 08930/2026

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acancellata [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., rappresentato e difeso, per procura specialein atti, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (pec: [OSCURATO:EMAIL]);- ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 28388/2021Numero sezionale 1493/2026Numero di raccolta generale 8930/2026Data pubblicazione 09/04/2026AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa dell’Avvocatura Generale dello Stato (pec:[OSCURATO:EMAIL]);- controricorrente -avverso la sentenza n. 2815/20/2021 della Commissione tributariaregionale della CAMPANIA, depositata in data 30/03/2021;udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata delgiorno 13 febbraio 2026 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA];1.

L’Agenzia delle entrate, a seguito della mancata presentazione daparte della [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] C. della dichiarazione deiredditi relativi all’anno d’imposta 2012, presentata soltanto il 7 gennaio2017, emise nei confronti della predetta società contribuente un avvisodi accertamento ai fini IVA e IRAP nonché separato avviso diaccertamento ai fini IRPEF nei confronti dei soci [OSCURATO:PERSONA] eGiuseppina Savorra per i maggiori redditi di partecipazione nella predettasocietà.2.

La società contribuente con atto del 29 gennaio 2019 proposericorso dinanzi alla CTP di Napoli che lo rigettò.3.

L’appello alla CTR della Campania venne proposto dal Russo, nellasua qualità di socio accomandatario e successore della [OSCURATO:PERSONA] s.a.s.,cancellata dal registro delle imprese in data 28 maggio 2019.4.

La CTR con la sentenza in epigrafe indicata rigettò l’appello delcontribuente sostenendo che «Le fatturazioni con annessa detrazione IVAassolta sugli acquisti in assenza dei riscontri offerti dalle rimanenze dimagazzino, libro giornale, inventari, […], tenuto conto, altresì dell'omessadichiarazione nonché la sussistenza di precedenti accertamenti fiscaliriferiti proprio ad indebite utilizzazioni di crediti di imposta anche perl'annualità oggetto di accertamento, rendono la documentazioneNumero registro generale 28388/2021Numero sezionale 1493/2026Numero di raccolta generale 8930/2026Data pubblicazione 09/04/2026richiamata dal contribuente complessivamente ed assolutamenteinattendibile»; che, pur se l’omessa presentazione della dichiarazioneannuale IVA, da sé sola, non osta al riconoscimento, nel giudizio diimpugnazione dell'avviso di recupero dei crediti IVA, del diritto didetrazione, necessita pur sempre che di detto diritto siano provati daparte del contribuente i presupposti sostanziali e nel caso di specie a taleonere la società contribuente non aveva adempiuto, non avendo prodottoi documenti che avrebbero consentito di riscontrare la coerenza e lacontinuità, nel corso degli anni, dei valori, conseguenti, che siintendevano accreditare come reali.5.

Avverso tale statuizione il Russo, nelle medesime qualità indicatenell’atto di appello, propone ricorso per cassazione affidato a cinquemotivi, cui replica l’intimata con controricorso.6.

Il ricorrente deposita memoria «in qualità di ex socioaccomandatario illimitatamente responsabile dei debiti della [OSCURATO:PERSONA].a.s. di [OSCURATO:PERSONA] C.» e di «successore a seguito dellacancellazione della società dal Registro delle Imprese».RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo di ricorso si deduce, ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza impugnataper violazione dell'art. 112 c.p.c.Lamenta il ricorrente l’omessa pronuncia sul primo motivo di appellocon cui aveva dedotto la nullità della sentenza di primo grado in quantopronunciata in difetto del litisconsorzio necessario con l’altra socia dellasocietà contribuente, [OSCURATO:PERSONA], nei cui confronti non era statadisposta l’integrazione del contraddittorio.2.

Con il secondo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza impugnata per violazionedegli artt. 14 del d.lgs. n. 546 del 1992 e 102 c.p.c. in combinato dispostodall'art. 5, comma 1, del d.P.R. n. 917 del 1986.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 28388/2021Numero sezionale 1493/2026Numero di raccolta generale 8930/2026Data pubblicazione 09/04/2026Lamenta il ricorrente che la controversia, relativa ad accertamentoreddituale ai fini IVA ed IRAP in capo ad una società di persone, è statadecisa anche dalla CTR nel difetto del litisconsorzio necessario con la sociaGiuseppina Savorra.3.

Con il terzo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma,n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 55, comma 1, e 19, comma 1, delD.P.R. n. 633/1972, secondo l'interpretazione datane da Cass. Sez.

U. n.17757/2016 in applicazione delle norme eurounitarie di cui agli artt. 167,168, lett. a) e 178, lett. a), della Dir. 2006/112/CE del Consiglio, del 28novembre 2006.Sostiene il ricorrente che la CTR ha confermato il recupero dell'IVAcondividendo l’assunto dell’Agenzia delle entrate in ordine alla “pocacredibilità dell'impianto contabile” della società, a causa degli esiti di unprecedente contraddittorio relativo alle annualità 2010 e 2011, in talmodo violando le norme di legge ed i chiarimenti resi da questa SupremaCorte in tema di diritto alla detrazione dell'IVA in caso di omissionidichiarative ed altri inadempimenti formali.4.

Con il quarto motivo di ricorso si deduce, ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 56, comma 1, del d.P.R.n. 633 del 1972, 42, comma 2, del d.P.R. n. 600 del 1973 e 7, comma 1,della legge n. 212 del 2000, sostenendo che la CTR aveva posto afondamento del proprio giudizio di conferma della sentenza di primogrado e, conseguentemente, dell'atto impositivo, una circostanza di fatto– ovvero l’esistenza di precedenti accertamenti fiscali per l'annualità 2012che stavano a dimostrare l'inattendibilità delle fatture e dei registri IVAdell'anno 2012 – che non era stata dedotta nella motivazione dell'avvisodi accertamento, bensì introdotta in corso di causa dall'Amministrazione,in tal modo violando le norme di legge ed i chiarimenti resi da QuestaSuprema Corte in tema non “integrabilità” in corso di causa dellamotivazione degli atti impositivi.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 28388/2021Numero sezionale 1493/2026Numero di raccolta generale 8930/2026Data pubblicazione 09/04/20265.

Con il quinto motivo il ricorrente deduce la nullità della sentenzaimpugnata per violazione dell'art. 36, comma 2, n. 4), del d.lgs. n. 546del 1992 e dell’art. 132, n. 4, c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1,n. 4) c.p.c.Sostiene il ricorrente che la CTR ha reso una motivazione meramenteapparente in riferimento alla statuizione di conferma del recuperoreddituale, omettendo ogni riferimento ai fatti dedotti dalle parti, alle fontidi prova ed alle ragioni del convincimento espresso.6.

Rileva preliminarmente questa Corte che dagli atti di causarisulta che:- la società contribuente è stata cancellata dal registro delleimprese in data 28/05/2019, ovvero in epoca di poco antecedente aldeposito della sentenza di primo grado (18/06/2019);- l’appello ed il ricorso per cassazione, quest’ultimo notificato indata 03/11/2021, sono stati correttamente proposti dal Russo nellaqualità di legale rappresentante («ex socio accomandatarioillimitatamente responsabile») della cessata società, operando nellafattispecie, fino al la data del 28/05/2024, il differimento quinquennaledi cui all’art. 28, comma 4, del d.lgs. n. 175 del 2014;- l’intero giudizio si è svolto senza la partecipazione dei soci,litisconsorti necessari (cfr. Cass. Sez.

U n. 14815/2008; v. anche, tra lepiù recenti conf., Cass. n. 28260/2024, n. 30588/2024 e n.33260/2024), nei cui confronti sono stati emessi separati avvisi diaccertamento ai fini IRPEF, con la precisazione che l’accertamento neiconfronti della società ha riguardato non solo l’IVA ma anche l’IRAP edè fondato su elementi (anche in parte) comuni (cfr., ex multis, Cass. n.12236/2010, n. 11240/2011; n. 21340/2015; n. 26071/2015, n.16731/2016 e, più recentemente, Cass. n. 10550/2025);[OSCURATO:PERSONA] registro generale 28388/2021Numero sezionale 1493/2026Numero di raccolta generale 8930/2026Data pubblicazione 09/04/2026- è, comunque, venuta meno la fictio iuris della persistenzadella società ai fini fiscali essendo ad oggi decorso il terminequinquennale di cui all’art. 28, comma 4, d.lgs. citato.7.

Orbene, da tale ultima evenienza discende l’impossibilità diricostituire il contraddittorio con la società, per la definitiva cessazionedella prima (Cass. n. 10429/2025).8.

Si pone, allora, la questione della persistenza o meno dellitisconsorzio soltanto tra i soci, una volta definitivamente cessata lasocietà di persone per essere venuta meno anche la fictio iuris di cuisopra si è detto.Questione emersa in altro giudizio in cui questa Corte hapronunciato ordinanza interlocutoria n. 31837/2025, con la quale è statadisposta la rimessione della causa all’udienza pubblica ritenendonecessario un approfondimento del tema in quella sede.9.

Ne consegue la necessità di rinvio della causa a nuovo ruolo in P.Q.Mdispone il rinvio della causa a nuovo ruolo.Così deciso in Roma, in data 13 febbraio 2026.La PresidenteAngelina-Maria PERRINO

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
acancellata [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., rappresentato e difeso, per procura specialein atti, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (pec: [OSCURATO:EMAIL]);- ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 28388/2021Numero sezionale 1493/2026Numero di raccolta generale 8930/2026Data pubblicazione 09/04/2026AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa dell’Avvocatura Generale dello Stato (pec:[OSCURATO:EMAIL]);- controricorrente -avverso la sentenza n. 2815/20/2021 della Commissione tributariaregionale della CAMPANIA, depositata in data 30/03/2021;udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata delgiorno 13 febbraio 2026 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA];1. L’Agenzia delle entrate, a seguito della mancata presentazione daparte della [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] C. della dichiarazione deiredditi relativi all’anno d’imposta 2012, presentata soltanto il 7 gennaio2017, emise nei confronti della predetta società contribuente un avvisodi accertamento ai fini IVA e IRAP nonché separato avviso diaccertamento ai fini IRPEF nei confronti dei soci [OSCURATO:PERSONA] eGiuseppina Savorra per i maggiori redditi di partecipazione nella predettasocietà.2. La società contribuente con atto del 29 gennaio 2019 proposericorso dinanzi alla CTP di Napoli che lo rigettò.3. L’appello alla CTR della Campania venne proposto dal Russo, nellasua qualità di socio accomandatario e successore della [OSCURATO:PERSONA] s.a.s.,cancellata dal registro delle imprese in data 28 maggio 2019.4. La CTR con la sentenza in epigrafe indicata rigettò l’appello delcontribuente sostenendo che «Le fatturazioni con annessa detrazione IVAassolta sugli acquisti in assenza dei riscontri offerti dalle rimanenze dimagazzino, libro giornale, inventari, […], tenuto conto, altresì dell'omessadichiarazione nonché la sussistenza di precedenti accertamenti fiscaliriferiti proprio ad indebite utilizzazioni di crediti di imposta anche perl'annualità oggetto di accertamento, rendono la documentazioneNumero registro generale 28388/2021Numero sezionale 1493/2026Numero di raccolta generale 8930/2026Data pubblicazione 09/04/2026richiamata dal contribuente complessivamente ed assolutamenteinattendibile»; che, pur se l’omessa presentazione della dichiarazioneannuale IVA, da sé sola, non osta al riconoscimento, nel giudizio diimpugnazione dell'avviso di recupero dei crediti IVA, del diritto didetrazione, necessita pur sempre che di detto diritto siano provati daparte del contribuente i presupposti sostanziali e nel caso di specie a taleonere la società contribuente non aveva adempiuto, non avendo prodottoi documenti che avrebbero consentito di riscontrare la coerenza e lacontinuità, nel corso degli anni, dei valori, conseguenti, che siintendevano accreditare come reali.5. Avverso tale statuizione il Russo, nelle medesime qualità indicatenell’atto di appello, propone ricorso per cassazione affidato a cinquemotivi, cui replica l’intimata con controricorso.6. Il ricorrente deposita memoria «in qualità di ex socioaccomandatario illimitatamente responsabile dei debiti della [OSCURATO:PERSONA].a.s. di [OSCURATO:PERSONA] C.» e di «successore a seguito dellacancellazione della società dal Registro delle Imprese».RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso si deduce, ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza impugnataper violazione dell'art. 112 c.p.c.Lamenta il ricorrente l’omessa pronuncia sul primo motivo di appellocon cui aveva dedotto la nullità della sentenza di primo grado in quantopronunciata in difetto del litisconsorzio necessario con l’altra socia dellasocietà contribuente, [OSCURATO:PERSONA], nei cui confronti non era statadisposta l’integrazione del contraddittorio.2. Con il secondo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza impugnata per violazionedegli artt. 14 del d.lgs. n. 546 del 1992 e 102 c.p.c. in combinato dispostodall'art. 5, comma 1, del d.P.R. n. 917 del 1986.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 28388/2021Numero sezionale 1493/2026Numero di raccolta generale 8930/2026Data pubblicazione 09/04/2026Lamenta il ricorrente che la controversia, relativa ad accertamentoreddituale ai fini IVA ed IRAP in capo ad una società di persone, è statadecisa anche dalla CTR nel difetto del litisconsorzio necessario con la sociaGiuseppina Savorra.3. Con il terzo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma,n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 55, comma 1, e 19, comma 1, delD.P.R. n. 633/1972, secondo l'interpretazione datane da Cass. Sez. U. n.17757/2016 in applicazione delle norme eurounitarie di cui agli artt. 167,168, lett. a) e 178, lett. a), della Dir. 2006/112/CE del Consiglio, del 28novembre 2006.Sostiene il ricorrente che la CTR ha confermato il recupero dell'IVAcondividendo l’assunto dell’Agenzia delle entrate in ordine alla “pocacredibilità dell'impianto contabile” della società, a causa degli esiti di unprecedente contraddittorio relativo alle annualità 2010 e 2011, in talmodo violando le norme di legge ed i chiarimenti resi da questa SupremaCorte in tema di diritto alla detrazione dell'IVA in caso di omissionidichiarative ed altri inadempimenti formali.4. Con il quarto motivo di ricorso si deduce, ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 56, comma 1, del d.P.R.n. 633 del 1972, 42, comma 2, del d.P.R. n. 600 del 1973 e 7, comma 1,della legge n. 212 del 2000, sostenendo che la CTR aveva posto afondamento del proprio giudizio di conferma della sentenza di primogrado e, conseguentemente, dell'atto impositivo, una circostanza di fatto– ovvero l’esistenza di precedenti accertamenti fiscali per l'annualità 2012che stavano a dimostrare l'inattendibilità delle fatture e dei registri IVAdell'anno 2012 – che non era stata dedotta nella motivazione dell'avvisodi accertamento, bensì introdotta in corso di causa dall'Amministrazione,in tal modo violando le norme di legge ed i chiarimenti resi da QuestaSuprema Corte in tema non “integrabilità” in corso di causa dellamotivazione degli atti impositivi.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 28388/2021Numero sezionale 1493/2026Numero di raccolta generale 8930/2026Data pubblicazione 09/04/20265. Con il quinto motivo il ricorrente deduce la nullità della sentenzaimpugnata per violazione dell'art. 36, comma 2, n. 4), del d.lgs. n. 546del 1992 e dell’art. 132, n. 4, c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1,n. 4) c.p.c.Sostiene il ricorrente che la CTR ha reso una motivazione meramenteapparente in riferimento alla statuizione di conferma del recuperoreddituale, omettendo ogni riferimento ai fatti dedotti dalle parti, alle fontidi prova ed alle ragioni del convincimento espresso.6. Rileva preliminarmente questa Corte che dagli atti di causarisulta che:- la società contribuente è stata cancellata dal registro delleimprese in data 28/05/2019, ovvero in epoca di poco antecedente aldeposito della sentenza di primo grado (18/06/2019);- l’appello ed il ricorso per cassazione, quest’ultimo notificato indata 03/11/2021, sono stati correttamente proposti dal Russo nellaqualità di legale rappresentante («ex socio accomandatarioillimitatamente responsabile») della cessata società, operando nellafattispecie, fino al la data del 28/05/2024, il differimento quinquennaledi cui all’art. 28, comma 4, del d.lgs. n. 175 del 2014;- l’intero giudizio si è svolto senza la partecipazione dei soci,litisconsorti necessari (cfr. Cass. Sez. U n. 14815/2008; v. anche, tra lepiù recenti conf., Cass. n. 28260/2024, n. 30588/2024 e n.33260/2024), nei cui confronti sono stati emessi separati avvisi diaccertamento ai fini IRPEF, con la precisazione che l’accertamento neiconfronti della società ha riguardato non solo l’IVA ma anche l’IRAP edè fondato su elementi (anche in parte) comuni (cfr., ex multis, Cass. n.12236/2010, n. 11240/2011; n. 21340/2015; n. 26071/2015, n.16731/2016 e, più recentemente, Cass. n. 10550/2025);[OSCURATO:PERSONA] registro generale 28388/2021Numero sezionale 1493/2026Numero di raccolta generale 8930/2026Data pubblicazione 09/04/2026- è, comunque, venuta meno la fictio iuris della persistenzadella società ai fini fiscali essendo ad oggi decorso il terminequinquennale di cui all’art. 28, comma 4, d.lgs. citato.7. Orbene, da tale ultima evenienza discende l’impossibilità diricostituire il contraddittorio con la società, per la definitiva cessazionedella prima (Cass. n. 10429/2025).8. Si pone, allora, la questione della persistenza o meno dellitisconsorzio soltanto tra i soci, una volta definitivamente cessata lasocietà di persone per essere venuta meno anche la fictio iuris di cuisopra si è detto.Questione emersa in altro giudizio in cui questa Corte hapronunciato ordinanza interlocutoria n. 31837/2025, con la quale è statadisposta la rimessione della causa all’udienza pubblica ritenendonecessario un approfondimento del tema in quella sede.9. Ne consegue la necessità di rinvio della causa a nuovo ruolo in P.Q.Mdispone il rinvio della causa a nuovo ruolo.Così deciso in Roma, in data 13 febbraio 2026.La PresidenteAngelina-Maria PERRINO