Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 dicembre 2023

Cassazione n. 00340/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI: 039XVYH) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/02/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avv o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che BUSHATI Dorian deduce, con il ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza emessa nei suoi confronti dalla Corte d'Appello di Firenze, in data 28/02/2023, violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata applicazione della continuazione con altri reati già irrevocabilmente giudicati; rilevato che, dalla sentenza impugnata, emerge che il predetto imputato, nel concordare con il P.G. il trattamento sanzionatorio ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., aveva contestualmente rinunciato ai motivi diversi da quello sulla pena; ritenuto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, dovendo trovare applicazione il consolidato orientamento di questa Suprema Corte, secondo cui è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Rv. 272969); ritenuto che a tali conclusioni non osti l'osservazione difensiva secondo cui la richiesta di applicazione della continuazione era stata proposta dopo la richiesta di concordato in appello, essendo evidente che, così operando, la difesa aveva proposto alla Corte territoriale un motivo nuovo, come tale inammissibile Ritenuto che alla declaratoria di inammissibilità debba seguire la condanna del ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle drkrnmende P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 1 dicembre 2023 Il consigli estensore [OSCURATO:PERSONA]! TATA Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI: 039XVYH) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/02/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avv o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che BUSHATI Dorian deduce, con il ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza emessa nei suoi confronti dalla Corte d'Appello di Firenze, in data 28/02/2023, violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata applicazione della continuazione con altri reati già irrevocabilmente giudicati; rilevato che, dalla sentenza impugnata, emerge che il predetto imputato, nel concordare con il P.G. il trattamento sanzionatorio ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., aveva contestualmente rinunciato ai motivi diversi da quello sulla pena; ritenuto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, dovendo trovare applicazione il consolidato orientamento di questa Suprema Corte, secondo cui è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Rv. 272969); ritenuto che a tali conclusioni non osti l'osservazione difensiva secondo cui la richiesta di applicazione della continuazione era stata proposta dopo la richiesta di concordato in appello, essendo evidente che, così operando, la difesa aveva proposto alla Corte territoriale un motivo nuovo, come tale inammissibile Ritenuto che alla declaratoria di inammissibilità debba seguire la condanna del ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle drkrnmende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1 dicembre 2023 Il consigli estensore [OSCURATO:PERSONA]! TATA Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 00340/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris