CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 39555/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/11/2021 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; udito il difensore del ricorrente [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], anche in sostituzione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito nei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza n. 1166/21, la sesta sezione di questa Corte dichiarava inammissibile il ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] con la quale, per quanto qui di interesse, aveva confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA], per i reati di peculato continuato ed aggravato. 1.1 Avverso la sentenza propongono ricorso straordinario ex art. 625 bis cod.proc. pen. i difensori di [OSCURATO:PERSONA], lamentando che mai si era avanzata eccezione sulla inidoneità della elezione di domicilio, come scritto a pag.2 della sentenza impugnata, in quanto il ricorso atteneva la nullità della notifica fatta dall'ufficio postale, data la non emissione e notificazione dell'obbligatorio avviso denominato CAD, e quindi la nullità della citazione dell'imputato; altra premessa errata della Corte consisteva nel ritenere che si fosse eccepito il vizio di motivazione in relazione al ritenuto elemento psicologico, quando invece si era specificato che i fatti contestati nel capo di imputazione non si erano storicamente e realmente mai verificati, dato che gli stessi non erano neanche di competenza del ricorrente, dato che, ad esempio, l'IVA avrebbe dovuto essere versata dal proprietario e non dal curatore. Ciò premesso, il difensore rileva che il primo errore consisteva nell'aver affermato che "quando anche si fosse consumata una nullità nella notificazione dell'atto, posto che il difensore di fiducia ricevette comunque la notifica ex art. 161 comma 4 cod.proc.pen. si sarebbe trattato di una nullità a regime intermedio...non tempestivamente eccepita"; nel ricorso e nei motivi aggiunti si era dimostrato che l'addetto alla notifica aveva dichiarato di non aver potuto notificare la citazione a [OSCURATO:PERSONA] nel domicilio eletto e di non aver mai inviato l'avviso della raccomandata (c.d. CAD), il chè comportava una nullità assoluta della citazione; i difensori precisano che prima della sentenza di primo grado e prima che il dibattimento fosse dichiarato chiuso aveva eccepito la nullità 1.2 II difensori osservano che non si poteva fare ricorso all'art 161 comma 4 cod,proc. pen. per superare il disposto dell'art. 170 comma 3: l'addetto postale avrebbe dovuto consegnare al Tribunale la prova di aver inviato la comunicazione di avvenuto deposito all'imputato per far sì che il suo primo ingresso al domicilio eletto avesse effetti giuridici; il non aver comunicato a [OSCURATO:PERSONA] l'avvenuto deposito dell'atto non potuto notificare per l'assenza comportava una nullità assoluta che non poteva essere sanata da altra forma di notificazione quale quella dell'art. 161 comma 4 cod.proc.pen. 1.3 I difensori osservano che la Corte aveva rigettato il secondo motivo di ricorso affermando che il ricorrente lamentava che nella condotta materiale difettavano gli elementi costitutivi del delitto di peculato, mentre si era invitata la Corte a prendere atto che i fatti posti a base delle contestazioni non si erano mai verificati; era quindi evidente l'errore della Corte che non aveva affrontato la falsità delle condotte contestate. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1.1 Si deve ribadire il principio espresso dalle Sezione Unite di questa Corte (Sentenza n. 18651 del 26/03/2015, Moroni, Rv. 263686 - 01), secondo il quale "in tema di ricorso straordinario, qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, come tale escluso dall'orizzonte del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen.". Ciò premesso, si deve rilevare che non vi è stato, nella sentenza della Sesta sezione di questa Corte, l'errore di fatto denunciato in ricorso, perché sulla circostanza dedotta nel primo motivo, la sentenza impugnata ha risposto al punto 2.1 affermando che la nullità denunciata è a regime intermedio, risolvendo così una questione di diritto su cui non è ammesso il ricorso straordinario ex art. 625 bis cod.proc.pen.; è stato infatti rilevato che all'udienza del 5 dicembre 2018 nessuna eccezione sulla notifica era stata sollevata (come rilevato anche dalla Corte di appello a pag.3 della sentenza); su tale specifico aspetto, il primo motivo di ricorso sostiene che vi sarebbe stato un errore nel ritenere la nullità relativa e non assoluta, errore che quindi è chiaramente "di diritto" e non " di fatto"; l'eccezione sulla irregolarità della notifica era stata prospettata prima dell'udienza del 12 settembre 2018, ma non risulta sia stata proposta tempestiva eccezione alla decisione del Tribunale di disporre la notifica presso il difensore per la successiva udienza del 5 dicembre 2018 Sul punto può comunque essere richiamata la sentenza di questa Sezione 27/09/2019 [OSCURATO:PERSONA]. 277808 - 01) secondo cui "la notifica del decreto di citazione a giudizio in luogo diverso dal domicilio dichiarato dall'imputato integra, ove non inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell'atto, una nullità solo relativa che resta sanata se non eccepita immediatamente dopo l'accertamento della costituzione delle parti". 1.2 Quanto al secondo motivo di ricorso, anche in questo caso quella che viene proposta è una eccezione di diritto, non essendo stato considerato che anche l'assenza temporanea consente la notifica al domicilio eletto; la sentenza impugnata ha infatti correttamente applicato la giurisprudenza secondo cui "La mancata notifica a mezzo posta per irreperibilità del destinatario nel domicilio dichiarato, eletto o determinato per legge, attestata dall'addetto al servizio postale, comporta, a norma dell'art. 170 cod. proc. pen., senza necessità di ulteriori adempimenti, la consegna dell'atto al difensore ex art.161, comma 4, cod. proc. pen., salvo che l'imputato, per caso fortuito o forza maggiore, non sia stato nella condizione di comunicare il mutamento del luogo dichiarato od eletto, dovendosi, in tal caso, applicare le disposizioni degli artt. 157 e 159 cod. proc. pen." (Sez.U, Sentenza n. 14573 del 25/11/2021, D. Rv. 282848 - 02) 1.3 Relativamente poi al terzo motivo di ricorso, non vi è stato alcun travisamento dei motivi proposti, posto che la sentenza impugnata, al punto 2.2., ha espressamente affermato quanto segue: "il ricorrente lamenta che nella condotta materiale ascrittagli difetterebbero gli elementi costitutivi, oggettivo e soggettivo, del delitto di peculato per cui ha riportato condanna, ma per quanto tale prospettazione avvenga sotto il profilo dei consueti vizi di motivazione nonché di travisamento o meglio di erronea interpretazione del compendio probatorio, essa comporta in realtà una revisione nel merito dell'esito decisorio del giudizio semplicemente non consentito nel contesto del vaglio processuale di legittimità"; con ciò dimostrando, pertanto, di avere tenuto presente quali erano i vizi lamentati, sui quali è stata fornita puntuale risposta. 2. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 c.p.p , con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti P.Q. M . Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 a favore della Cassa delle am