CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 luglio 1987
Cassazione n. 23543/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 27/07/1987 avverso la sentenza del 15/10/2021 del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA](dato udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in composizione monocratica, previa richiesta concordata con il PM, ha applicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. la pena di otto mesi di reclusione in ordine ai reati di cui agli artt. 337, 582, 585, 576, 388 e 387-bis cod. pen. Rilevato che il motivo (mancanza di motivazione sulla dosimetria della pena) dedotto con il ricorso non è consentito dalla legge in sede di legittimità, non rientrando nel novero di quelli previsti dall'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen. Atteso, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 29 aprile 2022 Il consigliere stensore [OSCURATO:PERSONA] idente Orla Gio1Fidelbo [OSCURATO:PERSONA] L I