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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 17 maggio 2023

Cassazione n. 27112/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI BARInel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/03/2022 della CORTE di APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza; letta la memoria della difesa che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso ovvero confermare la condanna alla pena di cui al dispositivo. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 La Corte di Appello di Bari, con sentenza in data 7 marzo 2022, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Foggia 19 aprile 2019 riduceva la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati allo stesso ascritti ad anni 1, mesi 10 di reclusione ed €1.200,00 di multa. 1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il Procuratore Generale della Repubblica di Bari lamentando, con un unico motivo, violazione degli artt. 125 e 546 cod.proc.pen. per irrimediabile contrasto tra dispositivo e motivazione quanto alla irrogazione della pena. . [OSCURATO:PERSONA] 2.1 Il ricorso è fondato e deve pertanto essere accolto; ed invero a fronte di una condanna in dispositivo alla pena di anno 1 e mesi 10 di reclusione la motivazione della pronuncia fa riferimento alla diversa pena di anni 2 e mesi 10 di reclusione.

Orbene si ricorda al proposito che è nulla per contraddittorietà la sentenza quando vi sia conclamata discordanza tra motivazione e dispositivo, atteso il difetto di giustificazione in ordine ad una o più statuizioni contenute in quest'ultimo (Sez. 3, n. 37849 del 19/05/2015, Rv. 265183 - 01).

E nel caso di specie l'insanabile contrasto verte proprio su un punto essenziale della decisione costituito dalla determinazione della pena senza che la motivazione contenga alcuna specificazione dell'errore ed appaia avere emendato lo stesso.

Alla luce delle predette considerazioni l'impugnata sentenza deve pertanto essere annullata con rinvio ad altra sezione della corte di appello di Bari.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione del trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della corte di appello di Bari.

Dichiara irrevocabile l'affermazione di responsabilità.

Roma, 17 maggio 2023 L CONSIGLIE" ,2,[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI BARInel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/03/2022 della CORTE di APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza; letta la memoria della difesa che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso ovvero confermare la condanna alla pena di cui al dispositivo. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 La Corte di Appello di Bari, con sentenza in data 7 marzo 2022, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Foggia 19 aprile 2019 riduceva la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati allo stesso ascritti ad anni 1, mesi 10 di reclusione ed €1.200,00 di multa. 1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il Procuratore Generale della Repubblica di Bari lamentando, con un unico motivo, violazione degli artt. 125 e 546 cod.proc.pen. per irrimediabile contrasto tra dispositivo e motivazione quanto alla irrogazione della pena. . [OSCURATO:PERSONA] 2.1 Il ricorso è fondato e deve pertanto essere accolto; ed invero a fronte di una condanna in dispositivo alla pena di anno 1 e mesi 10 di reclusione la motivazione della pronuncia fa riferimento alla diversa pena di anni 2 e mesi 10 di reclusione. Orbene si ricorda al proposito che è nulla per contraddittorietà la sentenza quando vi sia conclamata discordanza tra motivazione e dispositivo, atteso il difetto di giustificazione in ordine ad una o più statuizioni contenute in quest'ultimo (Sez. 3, n. 37849 del 19/05/2015, Rv. 265183 - 01). E nel caso di specie l'insanabile contrasto verte proprio su un punto essenziale della decisione costituito dalla determinazione della pena senza che la motivazione contenga alcuna specificazione dell'errore ed appaia avere emendato lo stesso. Alla luce delle predette considerazioni l'impugnata sentenza deve pertanto essere annullata con rinvio ad altra sezione della corte di appello di Bari. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione del trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della corte di appello di Bari. Dichiara irrevocabile l'affermazione di responsabilità. Roma, 17 maggio 2023 L CONSIGLIE" ,2,[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]