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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 16543/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/04/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Palermo del 4 aprile 2023, che ha confermato la decisione del G.U.P. del Tribunale di Palermo del 2 marzo 2022, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di anni 2, mesi 9, giorni 10 di reclusione ed euro 6.000 di multa, in quanto ritenuto colpevole del reato ex art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 accertato in Palermo il 23 gennaio 2021.

Rilevato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si censura il mancato riconoscimento della fattispecie di lieve entità, sotto il duplice profilo dell'erronea applicazione della legge penale e del vizio di motivazione, è manifestamente infondato, non confrontandosi il ricorso con le pertinenti considerazioni della sentenza impugnata (pag. 4-7), in cui è stata rimarcata, in maniera non illogica, la potenzialità offensiva della condotta illecita, contraddistinta sia dalla ampiezza della clientela, come desumibile dalla messaggistica acquisita, sia dalla diversità delle sostanze trattate (hashish e marjuana), sia dal loro grado di purezza, compreso tra il 6,20% e il 20,66%, sia dal numero di dose medie ricavabili, pari a 1021,72, sia dal rinvenimento di tre bilancini di precisione e di strumenti per il confezionamento, sia dal ritrovamento della somma di 440 euro occultata nella biancheria intima dell'imputato, gravato peraltro da precedenti specifici, deponendo tali elementi per un'attività di spaccio non qualificabile come lieve.

Ribadito dunque che la motivazione della sentenza impugnata è sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, che tuttavia non sono consentiti in sede di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601); Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 15 dicembre 20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/04/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Palermo del 4 aprile 2023, che ha confermato la decisione del G.U.P. del Tribunale di Palermo del 2 marzo 2022, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di anni 2, mesi 9, giorni 10 di reclusione ed euro 6.000 di multa, in quanto ritenuto colpevole del reato ex art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 accertato in Palermo il 23 gennaio 2021. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si censura il mancato riconoscimento della fattispecie di lieve entità, sotto il duplice profilo dell'erronea applicazione della legge penale e del vizio di motivazione, è manifestamente infondato, non confrontandosi il ricorso con le pertinenti considerazioni della sentenza impugnata (pag. 4-7), in cui è stata rimarcata, in maniera non illogica, la potenzialità offensiva della condotta illecita, contraddistinta sia dalla ampiezza della clientela, come desumibile dalla messaggistica acquisita, sia dalla diversità delle sostanze trattate (hashish e marjuana), sia dal loro grado di purezza, compreso tra il 6,20% e il 20,66%, sia dal numero di dose medie ricavabili, pari a 1021,72, sia dal rinvenimento di tre bilancini di precisione e di strumenti per il confezionamento, sia dal ritrovamento della somma di 440 euro occultata nella biancheria intima dell'imputato, gravato peraltro da precedenti specifici, deponendo tali elementi per un'attività di spaccio non qualificabile come lieve. Ribadito dunque che la motivazione della sentenza impugnata è sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, che tuttavia non sono consentiti in sede di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601); Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 15 dicembre 20
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