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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 22336/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/01/2026 della CORTE APPELLO di MESSINA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Motivi della decisione Visti gii atti e la sentenza impugnata, esaminato i! rftlorso p?-o;::,p,sto da [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile, nelle conformi sentenze di n-ierito, dm reato di Clii all'art. 73, Gomma 5, d.P.R. 309/90; Rilevato one„ con motivo unco, l'imputato deduce violazione di legge e vizio O: motivazione in relazione d:Vaffermazione di penale responsabilità per il reato di CO; all'art. 73 comma 5 5:7,5.. 309/.1990, posto che la sostanza stupefacente rinvenuta era destinata all'uso personale.

Considerato che la dogiianza non rientra nei nurnerus clausus (delle censure deducibii. in sede J egittin:ta, investendo proriii di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione dei giudice di merito, le cui determinazioni, a! riguardo, sono nsindacabiI n cessazione ove siano sorrette, come ne: 117;re-sente caso, d2 rnol5,i2zbne congrua, idonea a dar conto dell'iter logico-giúriWco seguit:o da: L;L:',-».:;ante e delle ragioni dei decisurn.

Nel caso di speOe, ciaHe cadenze rnotúzionali deila sentenza d'appello è enucleabile una circostanziata, avendo i giudici ci .; secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni, in punto di responsabihtà, attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze d~ocessuaii, in nessun modo censurabile sotto proflo delle ra7ionalità ar.)drez7amenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o cfi manifesta illogicità, come si desume dalle consderazion formuiate dal g:udice a quo alla pagina 3 della sentenza, laddove ha posto in rilievo i quant;tatPvo di sostanza stupefacente caduto in sequestro, l'elevato principio attivo, il numero di dosi ricavabili, il frazionamento in due involucri separati.

Rilevato, pertanto, one deve essere dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrente ai pagamento delle spese processuali e della somma di euro trerni:a in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. DichiE-ìr P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/01/2026 della CORTE APPELLO di MESSINA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Motivi della decisione Visti gii atti e la sentenza impugnata, esaminato i! rftlorso p?-o;::,p,sto da [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile, nelle conformi sentenze di n-ierito, dm reato di Clii all'art. 73, Gomma 5, d.P.R. 309/90; Rilevato one„ con motivo unco, l'imputato deduce violazione di legge e vizio O: motivazione in relazione d:Vaffermazione di penale responsabilità per il reato di CO; all'art. 73 comma 5 5:7,5.. 309/.1990, posto che la sostanza stupefacente rinvenuta era destinata all'uso personale. Considerato che la dogiianza non rientra nei nurnerus clausus (delle censure deducibii. in sede J egittin:ta, investendo proriii di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione dei giudice di merito, le cui determinazioni, a! riguardo, sono nsindacabiI n cessazione ove siano sorrette, come ne: 117;re-sente caso, d2 rnol5,i2zbne congrua, idonea a dar conto dell'iter logico-giúriWco seguit:o da: L;L:',-».:;ante e delle ragioni dei decisurn. Nel caso di speOe, ciaHe cadenze rnotúzionali deila sentenza d'appello è enucleabile una circostanziata, avendo i giudici ci .; secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni, in punto di responsabihtà, attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze d~ocessuaii, in nessun modo censurabile sotto proflo delle ra7ionalità ar.)drez7amenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o cfi manifesta illogicità, come si desume dalle consderazion formuiate dal g:udice a quo alla pagina 3 della sentenza, laddove ha posto in rilievo i quant;tatPvo di sostanza stupefacente caduto in sequestro, l'elevato principio attivo, il numero di dosi ricavabili, il frazionamento in due involucri separati. Rilevato, pertanto, one deve essere dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrente ai pagamento delle spese processuali e della somma di euro trerni:a in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. DichiE-ìr P.Q.M
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