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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 8 ottobre 2022

Cassazione n. 26195/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di NAPOLI NORDudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con l'ordinanza di cui in epigrafe il tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in composizione monocratica non convalidava l'arresto in flagranza di [OSCURATO:PERSONA], ritenendo che non fossero stati rispettati i termini di quarantotto ore, di cui all'art. 390, c.p.p.

Dagli atti, invero, evidenziava il giudice procedente, si ricava che il Natroshvili è stato arrestato alle ore 11.20 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] e che il relativo fascicolo è stato trasmesso dalla segreteria del pubblico ministero presso il tribunale di [OSCURATO:PERSONA] alle ore 11.10 del giorno 10.1.2022, pervenendo alle ore 11.21 alla cancelleria del giudice procedente, che, pertanto, aperto il verbale dell'udienza di convalida dell'arresto in questione alle ore 11.34, rilevava la scadenza del termine previsto dall'art. 390, c.p.p., non convalidando l'arresto e disponendo la restituzione degli atti al pubblico ministero.

2. Avverso la decisione del tribunale ha proposto ricorso per cassazione il procuratore della Repubblica presso li tribunale di [OSCURATO:PERSONA], lamentando violazione di legge e vizio di motivazione, con riferimento all'art. 390, c.p.p., in quanto, in tema di convalida dell'arresto e giudizio direttissimo, il termine di quarantotto ore fissato dall'art. 558, co. 4, c.p.p., è riferito alla formulazione della richiesta di convalida e alla presentazione dell'imputato, di cui deve essere assicurata la presenza fisica all'udienza, a nulla rilevando che l'inizio dell'effettiva trattazione dello specifico procedimento avvenga in un momento successivo, purché non vi sia soluzione di continuità.

Non è necessario, pertanto, che entro il suddetto termine intervenga il provvedimento di convalida, allorché possa dirsi che sia stata assicurata la presentazione dell'arrestato all'udienza e che la stessa sia stata effettivamente tenuta senza soluzione di continuità.

Orbene, rileva il ricorrente, nel caso in esame erroneamente il giudice procedente ha ritenuto il termine scaduto al momento dell'apertura del verbale di udienza, nonostante quest'ultima fosse già iniziata e l'arrestato fosse già presente in udienza, senza tacere che il fascicolo è pervenuto presso il tribunale alle ore 11.10, come risulta dal depositato sul fascicolo del dibattimento.

2.1. Con requisitoria scritta del 3.3.2022 il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione chiede che il ricorso venga accolto.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, pur dovendosi condividere il principio di diritto affermato dal pubblico ministero ricorrente.

Come affermato, infatti, dall'orientamento dominante nella giurisprudenza di legittimità, non è in dubbio che le norme preposte all'attuazione del principio dello habeas corpus debbano essere interpretate in modo da non determinare alcun vulnus a garanzie di rango costituzionale, poste a presidio della libertà personale.

E proprio in tale prospettiva deve rilevarsi come, nel caso in cui potesse darsi rilievo al mero fatto della fissazione dell'udienza, per quanto la stessa non possa aver luogo per l'assenza dell'arrestato, finirebbe per mancare qualsivoglia parametro di riferimento per il computo del termine, visto che a quel punto l'arrestato potrebbe in teoria essere condotto in qualsiasi ora successiva.

Al contrario non è necessario che nel termine di 48 ore intervenga il provvedimento di convalida, allorché possa dirsi che è stata assicurata la presentazione dell'arrestato in udienza e che la stessa è stata effettivamente tenuta senza soluzione di continuità.

Solo in questi limiti va dunque inteso il principio desumibile da Sez. 6, n. 21 del 26/11/2013, rv. 258555, secondo cui non rileva il momento in cui il giudice prende cognizione dei fatti o il momento in cui interviene la convalida.

Tale pronunzia fa invero riferimento alla trattazione del caso riguardante l'arrestato, peraltro tempestivamente condotto in udienza, dopo che il giudice aveva esaminato senza soluzione di continuità altri casi simili.

Ed invero ciò implica che entro il termine di 48 ore chi è gravato dal relativo obbligo debba proporre la richiesta di convalida ed assicurare l'effettiva presenza dell'arrestato in udienza, ancorché quest'ultima non sia stata ancora dedicata alla trattazione dello specifico/i r__ caso, purché lo stesso venga poi esaminato senza soluzione di continuità, principio che risulta invero conforme a quello affermato da Sez. 6, n. 3741 del 26/11/2013, rv. 258770.

Non è dunque rilevante il momento di effettivo inizio della trattazione del procedimento del singolo arrestato, se questi è comunque fisicamente comparso dinanzi al giudice tempestivamente, per esservi stato condotto entro le 48 ore da quello in cui è stato privato della libertà (cfr. Cass., Sez. 5, n. 4323 del 12.1.2021, Rv. 280411).

Di tali principi, tuttavia, il ricorrente non ha fatto buon uso, non indicando nell'atto di impugnazione, che, pertanto, appare fondato su di una doglianza genericamente articolata, in base a quali elementi è possibile affermare, da un lati, che il Natroshvili sia stato condotto innanzi al giudice della convalida tempestivamente, vale a dire entro le quarantotto ore dal momento del suo arresto, dall'altro che l'attività del giudice procedente si sia svolta senza soluzione di continuità rispetto al momento in cui l'arrestato è fisicamente comparso in udienza.

Da ciò discende, come si è detto, l'inammissibilità del ricorso per genericità dei motivi di impugnazione.

P.Q.

M. Dichiara inammissib

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di NAPOLI NORDudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con l'ordinanza di cui in epigrafe il tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in composizione monocratica non convalidava l'arresto in flagranza di [OSCURATO:PERSONA], ritenendo che non fossero stati rispettati i termini di quarantotto ore, di cui all'art. 390, c.p.p. Dagli atti, invero, evidenziava il giudice procedente, si ricava che il Natroshvili è stato arrestato alle ore 11.20 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] e che il relativo fascicolo è stato trasmesso dalla segreteria del pubblico ministero presso il tribunale di [OSCURATO:PERSONA] alle ore 11.10 del giorno 10.1.2022, pervenendo alle ore 11.21 alla cancelleria del giudice procedente, che, pertanto, aperto il verbale dell'udienza di convalida dell'arresto in questione alle ore 11.34, rilevava la scadenza del termine previsto dall'art. 390, c.p.p., non convalidando l'arresto e disponendo la restituzione degli atti al pubblico ministero. 2. Avverso la decisione del tribunale ha proposto ricorso per cassazione il procuratore della Repubblica presso li tribunale di [OSCURATO:PERSONA], lamentando violazione di legge e vizio di motivazione, con riferimento all'art. 390, c.p.p., in quanto, in tema di convalida dell'arresto e giudizio direttissimo, il termine di quarantotto ore fissato dall'art. 558, co. 4, c.p.p., è riferito alla formulazione della richiesta di convalida e alla presentazione dell'imputato, di cui deve essere assicurata la presenza fisica all'udienza, a nulla rilevando che l'inizio dell'effettiva trattazione dello specifico procedimento avvenga in un momento successivo, purché non vi sia soluzione di continuità. Non è necessario, pertanto, che entro il suddetto termine intervenga il provvedimento di convalida, allorché possa dirsi che sia stata assicurata la presentazione dell'arrestato all'udienza e che la stessa sia stata effettivamente tenuta senza soluzione di continuità. Orbene, rileva il ricorrente, nel caso in esame erroneamente il giudice procedente ha ritenuto il termine scaduto al momento dell'apertura del verbale di udienza, nonostante quest'ultima fosse già iniziata e l'arrestato fosse già presente in udienza, senza tacere che il fascicolo è pervenuto presso il tribunale alle ore 11.10, come risulta dal depositato sul fascicolo del dibattimento. 2.1. Con requisitoria scritta del 3.3.2022 il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione chiede che il ricorso venga accolto. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, pur dovendosi condividere il principio di diritto affermato dal pubblico ministero ricorrente. Come affermato, infatti, dall'orientamento dominante nella giurisprudenza di legittimità, non è in dubbio che le norme preposte all'attuazione del principio dello habeas corpus debbano essere interpretate in modo da non determinare alcun vulnus a garanzie di rango costituzionale, poste a presidio della libertà personale. E proprio in tale prospettiva deve rilevarsi come, nel caso in cui potesse darsi rilievo al mero fatto della fissazione dell'udienza, per quanto la stessa non possa aver luogo per l'assenza dell'arrestato, finirebbe per mancare qualsivoglia parametro di riferimento per il computo del termine, visto che a quel punto l'arrestato potrebbe in teoria essere condotto in qualsiasi ora successiva. Al contrario non è necessario che nel termine di 48 ore intervenga il provvedimento di convalida, allorché possa dirsi che è stata assicurata la presentazione dell'arrestato in udienza e che la stessa è stata effettivamente tenuta senza soluzione di continuità. Solo in questi limiti va dunque inteso il principio desumibile da Sez. 6, n. 21 del 26/11/2013, rv. 258555, secondo cui non rileva il momento in cui il giudice prende cognizione dei fatti o il momento in cui interviene la convalida. Tale pronunzia fa invero riferimento alla trattazione del caso riguardante l'arrestato, peraltro tempestivamente condotto in udienza, dopo che il giudice aveva esaminato senza soluzione di continuità altri casi simili. Ed invero ciò implica che entro il termine di 48 ore chi è gravato dal relativo obbligo debba proporre la richiesta di convalida ed assicurare l'effettiva presenza dell'arrestato in udienza, ancorché quest'ultima non sia stata ancora dedicata alla trattazione dello specifico/i r__ caso, purché lo stesso venga poi esaminato senza soluzione di continuità, principio che risulta invero conforme a quello affermato da Sez. 6, n. 3741 del 26/11/2013, rv. 258770. Non è dunque rilevante il momento di effettivo inizio della trattazione del procedimento del singolo arrestato, se questi è comunque fisicamente comparso dinanzi al giudice tempestivamente, per esservi stato condotto entro le 48 ore da quello in cui è stato privato della libertà (cfr. Cass., Sez. 5, n. 4323 del 12.1.2021, Rv. 280411). Di tali principi, tuttavia, il ricorrente non ha fatto buon uso, non indicando nell'atto di impugnazione, che, pertanto, appare fondato su di una doglianza genericamente articolata, in base a quali elementi è possibile affermare, da un lati, che il Natroshvili sia stato condotto innanzi al giudice della convalida tempestivamente, vale a dire entro le quarantotto ore dal momento del suo arresto, dall'altro che l'attività del giudice procedente si sia svolta senza soluzione di continuità rispetto al momento in cui l'arrestato è fisicamente comparso in udienza. Da ciò discende, come si è detto, l'inammissibilità del ricorso per genericità dei motivi di impugnazione. P.Q. M. Dichiara inammissib
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