Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 15 gennaio 2021

Cassazione n. 43532/2021

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/02/2020 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso; letti i motivi aggiunti presentati nell'interesse dell'imputato con i quali si è replicato alle conclusioni del P.G. e chiesto l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 Con sentenza in data 11 febbraio 2020, la corte di appello di Milano, in parziale riforma della pronuncia del tribunale di Monza del 7 maggio 2019, riduceva la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in ordine al contestato reato di ricettazione ad anni 3 di reclusione. 1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputato che, con distinti motivi ivi riassunti ex art. 173 disp. att. cod.proc.pen., lamentava: - violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen, quanto all'elemento oggettivo e soggettivo del reato di ricettazione della somma di denaro, posto che, la corte di appello, aveva valorizzato meri sospetti, non aveva tenuto conto che altri era il conduttore dell'appartamento ove era stata rinvenuta la somma in contanti (tale Cekiri con precedenti per estorsione) e gli altri oggetti rinvenuti erano del tutto leciti; si aggiungeva, poi, che il mero possesso di una somma di denaro non viola alcuna disposizione penale e che la responsabilità era stata fondata su inconsistenti e disarticolati indizi; inoltre, l'elemento s.oggettivo del reato, non poteva desumersi dal silenzio e non poteva farsi applicazione del principio citato nella pronuncia di secondo grado valevole solo per coloro che vengano trovati in possesso di beni di origine illecita; assente era ancora la motivazione sul fine di profitto che non poteva desumersi dal mero possesso di denaro e del tutto assente l'indicazione del delitto presupposto, circostanza, quest'ultima, che impediva ai sensi della giurisprudenza di legittimità citata in ricorso l'elevazione dell'imputazione; - difetto di motivazione in ordine alla negazione delle attenuanti generiche, alla determinazione della pena ed errata applicazione dell'art. 240 cod.pen.; a tale ultimo proposito si rappresentava che la confisca era stata estesa anche ad altra somma di euro 25.000 non contestata nel capo di imputazione e che superava il profitto del reato. 1.3 Con parere ritualmente depositato il procuratore generale presso questa Corte di cassazione chiedeva dichiararsi l'inammissibilità del ricorso evidenziando come:" la decisione impugnata si pone in conformità con l'orientamento giurisprudenziale (cf.

Sez. 2 sentenza n. 29685 del 05/07/2011, Rv. 251028), secondo cui "l'affermazione della responsabilità per il delitto di ricettazione non richiede l'accertamento giudiziale della commissione del delitto presupposto, né dei suoi autori, né dell'esatta tipologia del reato, potendo il giudice affermarne l'esistenza attraverso prove logiche". [OSCURATO:PERSONA] 2.1 Il ricorso è reiterativo di questioni già devolute alla corte di merito e da questa adeguatamente affrontate e risolte e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.

Il principio di riferimento in tema di responsabilità ex art. 648 cod.pen. nei casi di possesso di rilevanti somme di denaro è dettato dal recente intervento di questa Corte di cassazione secondo cui integra il delitto di ricettazione la condotta di chi sia sorpreso nel possesso di una rilevante somma di denaro, di cui non sia in grado di fornire plausibile giustificazione, qualora, per il luogo e le modalità di occultamento della stessa, possa, anche in considerazione dei limiti normativi alla detenzione di contante, ritenersene la provenienza illecita (Sez. 2, n. 5616 del 15/01/2021, Rv. 280883).

E tale orientamento va ribadito poiché applicazione della regola generale in tema di reati da ricezione di profitto illecito secondo cui l'affermazione della responsabilità per il delitto di ricettazione non richiede l'accertamento giudiziale della commissione del delitto presupposto, nè dei suoi autori, nè dell'esatta tipologia del reato, potendo il giudice affermarne l'esistenza attraverso prove logiche (Sez. 2, n. 29685 del 05/07/2011, Rv. 251028 - 01).

Né tali orientamenti possono ritenersi in contrasto con la pronuncia di questa Corte, citata in ricorso, e secondo cui ai fini della configurabilità del reato di riciclaggio, pur non essendo necessaria la ricostruzione del delitto presupposto in tutti gli estremi storici e fattuali, tuttavia occorre che esso sia individuato nella sua tipologia (Sez. 2, n. 29689 del 28/05/2019, Rv. 277020 - 01).

Invero, tale pronuncia, avente ad oggetto provvedimenti di sequestro, ha chiarito che non è possibile procedere al sequestro di somme di denaro contante elevando imputazioni ex art. 648 o 648 bis cod.pen. in assenza di qualsiasi elemento atto a dimostrare l'esistenza di un delitto presupposto, altrimenti legittimandosi la generale ablazione di qualsiasi somma ritenuta rilevante.

L'orientamento, quindi, ha sottolineato l'impossibilità di apposizione di un vincolo cautelare fondato sulla sola quantità di contante rinvenuto in possesso di un soggetto, senza però escludere la responsabilità penale ove, oltre a tale dato, si aggiungano ulteriori circostanze dimostrative della provenienza illecita del denaro.

Occorre pertanto ribadire il citato primo orientamento di questa Corte di cassazione, secondo cui la responsabilità per ricettazione può essere certamente connessa all'individuazione non soltanto di particolari modalità di occultamento del contante, significative della volontà di occultarlo, ma altresì in presenza di accertati contatti con altri esponenti criminali, di coinvolgimento dell'agente in fatti di reato, di ulteriori elementi significativi della certa provenienza da delitto.

E nel caso in esame tutti tali elementi particolari di contorno, significativi della certa provenienza da delitto del contante rinvenuto e sequestrato, appaiono certamente evidenziati dai giudici di merito che difatti hanno sottolineato: - l'elevato ammontare della liquidità pari ad euro 153.050; - il possesso di strumentazione professionale (jamnner e disturbatori di frequenza) normalmente utilizzata per la consumazione di gravi delitti al fine di impedire l'intervento delle forze dell'ordine o di localizzare le stesse; la pluralità di luoghi e immobili in cui il denaro era occultato; - l'intestazione di vari veicoli pure individuati nelle operazioni di perquisizione e sequestro a terzi; - il confezionamento delle banconote in mazzette (con modalità inusuali nel lecito circuito degli affari); - il mancato svolgimento di stabile occupazione lavorativa da parte del ricorrente; - la disponibilità di una macchinetta contasoldi, anch'esso strumento normalmente utilizzato nelle transazioni illecite; - la mancanza di qualsiasi spiegazione o giustificazione circa la provenienza del denaro; il possesso di numerosi cellulari tutti dotati di diverse schede SIM intestate a soggetti differenti, evidentemente destinato ad assicurarsi contatti senza essere oggetto di possibile intercettazione; - il rinvenimento, sempre in occasione della perquisizione, anche di sostanza stupefacente del tipo marijuana.

Inoltre, lo stesso orientamento giurisprudenziale citato in ricorso a sostegno della tesi difensiva, precisava il rilievo ai fini della dimostrazione della sussistenza di un reato presupposto, di rapporti e frequentazioni dell'imputato con soggetti pregiudicati; e nel caso in esame il ricorrente, esso stesso pregiudicato per lesioni, risultava detenere le chiavi dell'appartamento del Cekiri, soggetto pluripregiudicato e coinvolto anche in ipotesi di estorsione, e ciò ad ulteriore dimostrazione dell'origine certamente illecita di quell'ampia somma contante.

Ne consegue affermare che l'affermazione di responsabilità lungi dall'essere fondata su petizioni di principio prive di qualsiasi conforto probatorio, come sostenuto in ricorso, è stata invece basata su una corretta analisi della complessiva situazione difatto che appare priva .sia di violazione di legge che di difetto di motivazione apparendo la giustificazione fornita dalla sentenza impugnata priva di qualsiasi illogicità tanto più manifesta. 2.2 Accertata l'origine illecita del denaro sulla base delle modalità di conservazione e della presenza di numerosi altri oggetti chiaramente indicativi della dedizione al delitto, correttamente la corte di appello richiamava il principio secondo cui ai fini della configurabilità del delitto di ricettazione, la mancata giustificazione del possesso di una cosa proveniente da delitto costituisce prova della conoscenza della illecita provenienza. (Sez. 2, n. 52271 del 10/11/2016, Rv. 268643 - 01).

Difatti, provata la sussistenza dell'elemento oggettivo del reato, incombe sul soggetto trovato in possesso di denaro di origine illecita fornire giustificazione dello stesso.

E nel caso in esame essendo mancata qualsiasi indicazione circa la provenienza delle somme e la loro liceità, correttamente si affermava la consapevolezza della loro illecita origine.

Quanto alle altre doglianze contenute nel primo motivo va ricordato come recentemente questa Corte di cassazione abbia riaffermato che integra la condotta del delitto di ricettazione l'attività di intromissione nella catena di possibili condotte successive ad un delitto già consumato, posta in essere nella consapevolezza dell'origine illecita del bene, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto (Sez. 2, n. 26802 del 10/06/2021, Rv. 281553 - 01).

Peraltro è stato anche affermato che il profitto, il cui conseguimento integra il dolo specifico del reato di ricettazione, può avere anche natura non patrimoniale (Sez. 2, n. 15680 del 22/03/2016, Rv. 266516 - 01).

Ne consegue affermare che la condotta di ricezione prima e successivo trasporto poi di somme di denaro contante appare integrare l'ipotesi di cui all'art. 648 cod.pen. perché finalizzata alla realizzazione di profitto proprio o altrui. 2.3 Quanto alle altre doglianze: - la mancata concessione delle attenuanti generiche è fondata sulla corretta valutazione di elementi positivi e così in forza di giudizio privo di qualsiasi illogicità essendo costante affermazione di questa corte quella secondo cui in tema di art. 62 bis cod.pen. non è onere del giudice di merito procedere alla valutazione di tutti gli elementi prospettati potendosi ritenere alcuni di questi decisivi ai fini del giudizio di esclusione; - la determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non è sindacabile nel giudizio di cassazione ove non sia frutto di palese arbitrio o rilevante scostamento dai minimi edittali nel caso di specie non sussistente.

Infine, anche la confisca della ulteriore somma di denaro appare adeguatamente motivata dalla corte di merito avendo il giudice di Milano attribuito alla somma di 25.000 euro natura anch'essa illecita senza che possa costituire ostacolo decisivo la mancata contestazione in relazione alla stessa poiché la misura di sicurezza patrimoniale appare applicabile per tutti gli oggetti che costituiscono profitto o prodotto di attività delittuosa secondo l'accertamento del giudice che procede.

In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi manifestamente infondata; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende. di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cas

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/02/2020 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso; letti i motivi aggiunti presentati nell'interesse dell'imputato con i quali si è replicato alle conclusioni del P.G. e chiesto l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 Con sentenza in data 11 febbraio 2020, la corte di appello di Milano, in parziale riforma della pronuncia del tribunale di Monza del 7 maggio 2019, riduceva la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in ordine al contestato reato di ricettazione ad anni 3 di reclusione. 1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputato che, con distinti motivi ivi riassunti ex art. 173 disp. att. cod.proc.pen., lamentava: - violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen, quanto all'elemento oggettivo e soggettivo del reato di ricettazione della somma di denaro, posto che, la corte di appello, aveva valorizzato meri sospetti, non aveva tenuto conto che altri era il conduttore dell'appartamento ove era stata rinvenuta la somma in contanti (tale Cekiri con precedenti per estorsione) e gli altri oggetti rinvenuti erano del tutto leciti; si aggiungeva, poi, che il mero possesso di una somma di denaro non viola alcuna disposizione penale e che la responsabilità era stata fondata su inconsistenti e disarticolati indizi; inoltre, l'elemento s.oggettivo del reato, non poteva desumersi dal silenzio e non poteva farsi applicazione del principio citato nella pronuncia di secondo grado valevole solo per coloro che vengano trovati in possesso di beni di origine illecita; assente era ancora la motivazione sul fine di profitto che non poteva desumersi dal mero possesso di denaro e del tutto assente l'indicazione del delitto presupposto, circostanza, quest'ultima, che impediva ai sensi della giurisprudenza di legittimità citata in ricorso l'elevazione dell'imputazione; - difetto di motivazione in ordine alla negazione delle attenuanti generiche, alla determinazione della pena ed errata applicazione dell'art. 240 cod.pen.; a tale ultimo proposito si rappresentava che la confisca era stata estesa anche ad altra somma di euro 25.000 non contestata nel capo di imputazione e che superava il profitto del reato. 1.3 Con parere ritualmente depositato il procuratore generale presso questa Corte di cassazione chiedeva dichiararsi l'inammissibilità del ricorso evidenziando come:" la decisione impugnata si pone in conformità con l'orientamento giurisprudenziale (cf. Sez. 2 sentenza n. 29685 del 05/07/2011, Rv. 251028), secondo cui "l'affermazione della responsabilità per il delitto di ricettazione non richiede l'accertamento giudiziale della commissione del delitto presupposto, né dei suoi autori, né dell'esatta tipologia del reato, potendo il giudice affermarne l'esistenza attraverso prove logiche". [OSCURATO:PERSONA] 2.1 Il ricorso è reiterativo di questioni già devolute alla corte di merito e da questa adeguatamente affrontate e risolte e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. Il principio di riferimento in tema di responsabilità ex art. 648 cod.pen. nei casi di possesso di rilevanti somme di denaro è dettato dal recente intervento di questa Corte di cassazione secondo cui integra il delitto di ricettazione la condotta di chi sia sorpreso nel possesso di una rilevante somma di denaro, di cui non sia in grado di fornire plausibile giustificazione, qualora, per il luogo e le modalità di occultamento della stessa, possa, anche in considerazione dei limiti normativi alla detenzione di contante, ritenersene la provenienza illecita (Sez. 2, n. 5616 del 15/01/2021, Rv. 280883). E tale orientamento va ribadito poiché applicazione della regola generale in tema di reati da ricezione di profitto illecito secondo cui l'affermazione della responsabilità per il delitto di ricettazione non richiede l'accertamento giudiziale della commissione del delitto presupposto, nè dei suoi autori, nè dell'esatta tipologia del reato, potendo il giudice affermarne l'esistenza attraverso prove logiche (Sez. 2, n. 29685 del 05/07/2011, Rv. 251028 - 01). Né tali orientamenti possono ritenersi in contrasto con la pronuncia di questa Corte, citata in ricorso, e secondo cui ai fini della configurabilità del reato di riciclaggio, pur non essendo necessaria la ricostruzione del delitto presupposto in tutti gli estremi storici e fattuali, tuttavia occorre che esso sia individuato nella sua tipologia (Sez. 2, n. 29689 del 28/05/2019, Rv. 277020 - 01). Invero, tale pronuncia, avente ad oggetto provvedimenti di sequestro, ha chiarito che non è possibile procedere al sequestro di somme di denaro contante elevando imputazioni ex art. 648 o 648 bis cod.pen. in assenza di qualsiasi elemento atto a dimostrare l'esistenza di un delitto presupposto, altrimenti legittimandosi la generale ablazione di qualsiasi somma ritenuta rilevante. L'orientamento, quindi, ha sottolineato l'impossibilità di apposizione di un vincolo cautelare fondato sulla sola quantità di contante rinvenuto in possesso di un soggetto, senza però escludere la responsabilità penale ove, oltre a tale dato, si aggiungano ulteriori circostanze dimostrative della provenienza illecita del denaro. Occorre pertanto ribadire il citato primo orientamento di questa Corte di cassazione, secondo cui la responsabilità per ricettazione può essere certamente connessa all'individuazione non soltanto di particolari modalità di occultamento del contante, significative della volontà di occultarlo, ma altresì in presenza di accertati contatti con altri esponenti criminali, di coinvolgimento dell'agente in fatti di reato, di ulteriori elementi significativi della certa provenienza da delitto. E nel caso in esame tutti tali elementi particolari di contorno, significativi della certa provenienza da delitto del contante rinvenuto e sequestrato, appaiono certamente evidenziati dai giudici di merito che difatti hanno sottolineato: - l'elevato ammontare della liquidità pari ad euro 153.050; - il possesso di strumentazione professionale (jamnner e disturbatori di frequenza) normalmente utilizzata per la consumazione di gravi delitti al fine di impedire l'intervento delle forze dell'ordine o di localizzare le stesse; la pluralità di luoghi e immobili in cui il denaro era occultato; - l'intestazione di vari veicoli pure individuati nelle operazioni di perquisizione e sequestro a terzi; - il confezionamento delle banconote in mazzette (con modalità inusuali nel lecito circuito degli affari); - il mancato svolgimento di stabile occupazione lavorativa da parte del ricorrente; - la disponibilità di una macchinetta contasoldi, anch'esso strumento normalmente utilizzato nelle transazioni illecite; - la mancanza di qualsiasi spiegazione o giustificazione circa la provenienza del denaro; il possesso di numerosi cellulari tutti dotati di diverse schede SIM intestate a soggetti differenti, evidentemente destinato ad assicurarsi contatti senza essere oggetto di possibile intercettazione; - il rinvenimento, sempre in occasione della perquisizione, anche di sostanza stupefacente del tipo marijuana. Inoltre, lo stesso orientamento giurisprudenziale citato in ricorso a sostegno della tesi difensiva, precisava il rilievo ai fini della dimostrazione della sussistenza di un reato presupposto, di rapporti e frequentazioni dell'imputato con soggetti pregiudicati; e nel caso in esame il ricorrente, esso stesso pregiudicato per lesioni, risultava detenere le chiavi dell'appartamento del Cekiri, soggetto pluripregiudicato e coinvolto anche in ipotesi di estorsione, e ciò ad ulteriore dimostrazione dell'origine certamente illecita di quell'ampia somma contante. Ne consegue affermare che l'affermazione di responsabilità lungi dall'essere fondata su petizioni di principio prive di qualsiasi conforto probatorio, come sostenuto in ricorso, è stata invece basata su una corretta analisi della complessiva situazione difatto che appare priva .sia di violazione di legge che di difetto di motivazione apparendo la giustificazione fornita dalla sentenza impugnata priva di qualsiasi illogicità tanto più manifesta. 2.2 Accertata l'origine illecita del denaro sulla base delle modalità di conservazione e della presenza di numerosi altri oggetti chiaramente indicativi della dedizione al delitto, correttamente la corte di appello richiamava il principio secondo cui ai fini della configurabilità del delitto di ricettazione, la mancata giustificazione del possesso di una cosa proveniente da delitto costituisce prova della conoscenza della illecita provenienza. (Sez. 2, n. 52271 del 10/11/2016, Rv. 268643 - 01). Difatti, provata la sussistenza dell'elemento oggettivo del reato, incombe sul soggetto trovato in possesso di denaro di origine illecita fornire giustificazione dello stesso. E nel caso in esame essendo mancata qualsiasi indicazione circa la provenienza delle somme e la loro liceità, correttamente si affermava la consapevolezza della loro illecita origine. Quanto alle altre doglianze contenute nel primo motivo va ricordato come recentemente questa Corte di cassazione abbia riaffermato che integra la condotta del delitto di ricettazione l'attività di intromissione nella catena di possibili condotte successive ad un delitto già consumato, posta in essere nella consapevolezza dell'origine illecita del bene, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto (Sez. 2, n. 26802 del 10/06/2021, Rv. 281553 - 01). Peraltro è stato anche affermato che il profitto, il cui conseguimento integra il dolo specifico del reato di ricettazione, può avere anche natura non patrimoniale (Sez. 2, n. 15680 del 22/03/2016, Rv. 266516 - 01). Ne consegue affermare che la condotta di ricezione prima e successivo trasporto poi di somme di denaro contante appare integrare l'ipotesi di cui all'art. 648 cod.pen. perché finalizzata alla realizzazione di profitto proprio o altrui. 2.3 Quanto alle altre doglianze: - la mancata concessione delle attenuanti generiche è fondata sulla corretta valutazione di elementi positivi e così in forza di giudizio privo di qualsiasi illogicità essendo costante affermazione di questa corte quella secondo cui in tema di art. 62 bis cod.pen. non è onere del giudice di merito procedere alla valutazione di tutti gli elementi prospettati potendosi ritenere alcuni di questi decisivi ai fini del giudizio di esclusione; - la determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non è sindacabile nel giudizio di cassazione ove non sia frutto di palese arbitrio o rilevante scostamento dai minimi edittali nel caso di specie non sussistente. Infine, anche la confisca della ulteriore somma di denaro appare adeguatamente motivata dalla corte di merito avendo il giudice di Milano attribuito alla somma di 25.000 euro natura anch'essa illecita senza che possa costituire ostacolo decisivo la mancata contestazione in relazione alla stessa poiché la misura di sicurezza patrimoniale appare applicabile per tutti gli oggetti che costituiscono profitto o prodotto di attività delittuosa secondo l'accertamento del giudice che procede. In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi manifestamente infondata; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende. di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cas
Sentenza Cassazione n. 43532/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris