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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 13 luglio 1971

Cassazione n. 16470/2026

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ORDINANZA sul ricorso proposto da; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza emessa in data 8/02025 dalla Corte di appello di Napoli visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso; lette le memorie di replica dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso; considerato che la Corte di appello di Napoli, con la pronuncia impugnata, ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Avellino in data 15 aprile 2024, che ha condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di all'art. 367 cod. pen., commesso in [OSCURATO:PERSONA] in data 31 dicembre 2019 (capo a); rilevato che il difensore dell'imputato, con il primo motivo di ricorso, ha dedotto l'erronea applicazione dell'art. 367 cod. pen., in quanto l'imputato ha presentato una mera denuncia di smarrimento della carta tachigrafica, che è strutturalmente inidonea ad incolpare alcuno di un reato e a determinare l'avvio di una indagine penale;ritenuto che la condotta dell'imputato accertata dai giudici di merito potrebbe essere diversamente qualificata ai sensi dell'art. 483 cod. pen. e questa possibilità impone l'adozione delle forme di cui all'art. 611, comma 1-sexies, cod. proc. pen., con la fissazione del rinvio per la trattazione del ricorso in udienza pubblica con la partecipazione delle parti P.Q.M.

Visto P.Q.M',AR ott.ssa Giue 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso proposto da; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza emessa in data 8/02025 dalla Corte di appello di Napoli visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso; lette le memorie di replica dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso; considerato che la Corte di appello di Napoli, con la pronuncia impugnata, ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Avellino in data 15 aprile 2024, che ha condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di all'art. 367 cod. pen., commesso in [OSCURATO:PERSONA] in data 31 dicembre 2019 (capo a); rilevato che il difensore dell'imputato, con il primo motivo di ricorso, ha dedotto l'erronea applicazione dell'art. 367 cod. pen., in quanto l'imputato ha presentato una mera denuncia di smarrimento della carta tachigrafica, che è strutturalmente inidonea ad incolpare alcuno di un reato e a determinare l'avvio di una indagine penale;ritenuto che la condotta dell'imputato accertata dai giudici di merito potrebbe essere diversamente qualificata ai sensi dell'art. 483 cod. pen. e questa possibilità impone l'adozione delle forme di cui all'art. 611, comma 1-sexies, cod. proc. pen., con la fissazione del rinvio per la trattazione del ricorso in udienza pubblica con la partecipazione delle parti P.Q.M. Visto P.Q.M',AR ott.ssa Giue 2
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