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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 18 novembre 2021

Cassazione n. 03129/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la ordinanza del 22/12/2020 del tribunale di Gela; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la richiesta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il tribunale di Gela, adito nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] per ottenere la revoca o sospensione dell'ordine di demolizione per opere abusive, disposto con la sentenza n. 156/2009 del tribunale di Gela divenuta irrevocabile il 21 aprile 2009, dichiarava l'inammissibilità dell'istanza.

2. Avverso la pronuncia sopra indicata del tribunale, propone ricorso [OSCURATO:PERSONA] mediante il proprio difensore, con un motivo di impugnazione

3. Deduce il vizio di violazione dell'art. 665 cod. proc. pen. premettendo che la richiesta dichiarata inammissibile era fondata sulla rappresentata impossibilità tecnica di eseguire la demolizione, pena il pregiudizio strutturale dell'intero stabile di riferimento.

Si contesta la dichiarazione di inammissibilità siccome fondata sulla ritenuta competenza della pubblica amministrazione in ordine a problematiche tecniche inerenti l'eseguibilità dell'ordine di demolizione.

E si rappresenta, al contrario, la competenza della Autorità giudiziaria adita. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 ricorso è fondato.

E' principio pacifico che l'ordine di demolizione adottato dal giudice penale, ancorché applicativo di sanzione amministrativa, ha natura di provvedimento giurisdizionale, sicché è soggetto all'esecuzione nelle forme previste dal codice di procedura penale, al pari delle altre statuizioni contenute nella sentenza definitiva (Sez.

U, n. 15 del 19/6/1996, Rv. 205336; Sez. 3, n. 30679 del 20/12/2016, dep. 2017, Rv. 270229).

Pertanto, compete al pubblico ministero, quale organo promotore dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 655 cod. proc. pen., determinare le modalità attuative della demolizione e, qualora sorga una controversia concernente non solo il titolo, ma anche le modalità esecutive, va instaurato dallo stesso pubblico ministero, dall'interessato o dal difensore, un procedimento innanzi al giudice dell'esecuzione (in motivazione, di recente, Sez. 1 n. 46612 del 03/10/2019 Rv. 277484 - 01; Sez. 3, n. 40763 del 23/5/2013, Rv. 257524).

In tale quadro, non appare pertinente il richiamo, formulato nell'ordinanza impugnata, alla disciplina di cui all'art. 41 del DPR 380/01, eccentrica rispetto al caso di specie, inerente l'esecuzione dell'ordine di demolizione disposto dalla autorità giurisdizionale, laddove, invece, la predetta norma attiene al diverso piano dell'esecuzione dell'ordine di demolizione disposto dalla pubblica amministrazione e riguarda l'esplicazione dell'intervento materiale e repressivo dello Stato, di tipo eventuale, attuabile a fronte della mancata demolizione da effettuarsi in via immediata, da parte dell'ente a ciò competente.

Consegue l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio al tribunale di Gela, che dovrà valutare l'allegata impossibilità di eseguire la demolizione alla luce dei principi vigenti, tra cui quelli secondo i quali l'impossibilità tecnica di dare esecuzione all'ordine di demolire un manufatto abusivo, senza danneggiare la parte lecita del fabbricato, oltre a dover essere dimostrata, non rileva quando dipende da causa imputabile al condannato.

Tale essendo, tra l'altro, il caso in cui sia stato il medesimo a realizzare l'abuso 2 e sull'iniziale manufatto o, comunque, a tollerare la realizzazione delle opere (cfr. anche in motivazione Sez. 3, n. 7789 del 09/02/2021 Rv. 281474 - 01).

P.Q.M. annulla senza rinvio la ordinanza impugnata con trasmissione degli atti al tribunale di Gela per l'ulteriore corso.

Così deciso il 18/11/2021. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la ordinanza del 22/12/2020 del tribunale di Gela; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la richiesta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il tribunale di Gela, adito nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] per ottenere la revoca o sospensione dell'ordine di demolizione per opere abusive, disposto con la sentenza n. 156/2009 del tribunale di Gela divenuta irrevocabile il 21 aprile 2009, dichiarava l'inammissibilità dell'istanza. 2. Avverso la pronuncia sopra indicata del tribunale, propone ricorso [OSCURATO:PERSONA] mediante il proprio difensore, con un motivo di impugnazione 3. Deduce il vizio di violazione dell'art. 665 cod. proc. pen. premettendo che la richiesta dichiarata inammissibile era fondata sulla rappresentata impossibilità tecnica di eseguire la demolizione, pena il pregiudizio strutturale dell'intero stabile di riferimento. Si contesta la dichiarazione di inammissibilità siccome fondata sulla ritenuta competenza della pubblica amministrazione in ordine a problematiche tecniche inerenti l'eseguibilità dell'ordine di demolizione. E si rappresenta, al contrario, la competenza della Autorità giudiziaria adita. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 ricorso è fondato. E' principio pacifico che l'ordine di demolizione adottato dal giudice penale, ancorché applicativo di sanzione amministrativa, ha natura di provvedimento giurisdizionale, sicché è soggetto all'esecuzione nelle forme previste dal codice di procedura penale, al pari delle altre statuizioni contenute nella sentenza definitiva (Sez. U, n. 15 del 19/6/1996, Rv. 205336; Sez. 3, n. 30679 del 20/12/2016, dep. 2017, Rv. 270229). Pertanto, compete al pubblico ministero, quale organo promotore dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 655 cod. proc. pen., determinare le modalità attuative della demolizione e, qualora sorga una controversia concernente non solo il titolo, ma anche le modalità esecutive, va instaurato dallo stesso pubblico ministero, dall'interessato o dal difensore, un procedimento innanzi al giudice dell'esecuzione (in motivazione, di recente, Sez. 1 n. 46612 del 03/10/2019 Rv. 277484 - 01; Sez. 3, n. 40763 del 23/5/2013, Rv. 257524). In tale quadro, non appare pertinente il richiamo, formulato nell'ordinanza impugnata, alla disciplina di cui all'art. 41 del DPR 380/01, eccentrica rispetto al caso di specie, inerente l'esecuzione dell'ordine di demolizione disposto dalla autorità giurisdizionale, laddove, invece, la predetta norma attiene al diverso piano dell'esecuzione dell'ordine di demolizione disposto dalla pubblica amministrazione e riguarda l'esplicazione dell'intervento materiale e repressivo dello Stato, di tipo eventuale, attuabile a fronte della mancata demolizione da effettuarsi in via immediata, da parte dell'ente a ciò competente. Consegue l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio al tribunale di Gela, che dovrà valutare l'allegata impossibilità di eseguire la demolizione alla luce dei principi vigenti, tra cui quelli secondo i quali l'impossibilità tecnica di dare esecuzione all'ordine di demolire un manufatto abusivo, senza danneggiare la parte lecita del fabbricato, oltre a dover essere dimostrata, non rileva quando dipende da causa imputabile al condannato. Tale essendo, tra l'altro, il caso in cui sia stato il medesimo a realizzare l'abuso 2 e sull'iniziale manufatto o, comunque, a tollerare la realizzazione delle opere (cfr. anche in motivazione Sez. 3, n. 7789 del 09/02/2021 Rv. 281474 - 01). P.Q.M. annulla senza rinvio la ordinanza impugnata con trasmissione degli atti al tribunale di Gela per l'ulteriore corso. Così deciso il 18/11/2021. [OSCURATO:PERSONA]
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