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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 19 maggio 2021

Cassazione n. 45634/2021

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Ce) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA] CE p J a Vetere; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA] CE ma Vetere rigettava l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale legale rappreseltante della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] con la quale il Giudice pei• le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva rigettato l'istanza di disseque: :ro dl due motrici/trattori, sottoposte a vincolo preventivo con riguardo alla contestazbrie d cui N'art. 40, d.

Igs. 26 ottobre 1995, n. 504.

2. Propone ricorso per cassazione il Felaco, anche nella qualità, deducendo con unico motivo, la mancanza e/o l'apparenza della motivazione.

Pur a fronte di due , precise e strutturate censure, concernenti l'inapplicabilità - al caso di specie - dell'art. 4z•, d.

Igs. r 504 del 1995 e l'assenza di un qualunque pericolo di reiterazione del reato, il TribunAe av-ebbe omesso ogni motivazione sulla prima (che, dunque, potrebbe anche esser ritenuta accolta) ed argomentato in modo apodittico ed apparente sulla seconda, addirittura neganco l'esistenza stessa della doglianza.

Con requisitoria scritta del 25/9/2021, il Procuratore generale presso ogJesta Corte ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso risulta fondato.

4. Il Tribunale, pronunciandosi in sede di appello cautelare, ha innanzitutto r :hiarr ato il provvedimento di rigetto del G.i.p., in forza del quale l'istanza di dissequestro aanza :a dal Felaco non aveva individuato elementi di novità rispetto all'ordinanza genetica, così dove ndosi confermare fumus e periculum allora riscontrati; la confisca, peraltro, doveya ritenersi obbligatoria ai sensi dell'art. 44, d.

Igs. n. 504 del 1995.

Di seguito, il Collegio 7h: esposto il contenuto dell'appello cautelare, individuato nella sola censura di inapplicabilità al cilso di specie - proprio dell'art. 44 citato.

Infine, il Tribunale si è pronunciato sl 'impugna done, rigettandola sul presupposto che la libera disponibilità - da parte dell'indagato - dei beni in sequestro renderebbe "del tutto evidente il pericolo di reiterazione del real:o, tnittandosi di beni comunque utilizzati per commettere il reato"; con la precisazione, peraltro, ct C tale profilo non era stato sollevato nell'appello, limitato all'operatività dell'art. 44 citato.

5. Così richiamato il contenuto dell'ordinanza impugnata, ritiene la Corte che la !tessa debba esser annullata proprio per quanto lamentato nel ricorso.

Se per un verso, infatti, la censura relativa all'art. 44, d.

Igs. n. 504 del 1995, è stata soltanto menzionata nell'ordir anza, ma non trattata (pur ritualmente proposta), così, per altro verso, lue la relativa all'insussistenza del periculum è stata addirittura negata, sul presupposto - e -ronel: - che non fosse stata sollevata e che, come accennato, il gravame si fosse concentrato soltanto sulla confiscabilità dei beni.

Si impone, pertanto, l'annullamento con rinvio dell'ordinanza per nuovo giudizio, attesa la carenza assoluta di motivazione. a P.Q.M.

Annulla la ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribuna e di santa [OSCURATO:PERSONA].

Così dec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Ce) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA] CE p J a Vetere; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA] CE ma Vetere rigettava l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale legale rappreseltante della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] con la quale il Giudice pei• le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva rigettato l'istanza di disseque: :ro dl due motrici/trattori, sottoposte a vincolo preventivo con riguardo alla contestazbrie d cui N'art. 40, d. Igs. 26 ottobre 1995, n. 504. 2. Propone ricorso per cassazione il Felaco, anche nella qualità, deducendo con unico motivo, la mancanza e/o l'apparenza della motivazione. Pur a fronte di due , precise e strutturate censure, concernenti l'inapplicabilità - al caso di specie - dell'art. 4z•, d. Igs. r 504 del 1995 e l'assenza di un qualunque pericolo di reiterazione del reato, il TribunAe av-ebbe omesso ogni motivazione sulla prima (che, dunque, potrebbe anche esser ritenuta accolta) ed argomentato in modo apodittico ed apparente sulla seconda, addirittura neganco l'esistenza stessa della doglianza. Con requisitoria scritta del 25/9/2021, il Procuratore generale presso ogJesta Corte ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso risulta fondato. 4. Il Tribunale, pronunciandosi in sede di appello cautelare, ha innanzitutto r :hiarr ato il provvedimento di rigetto del G.i.p., in forza del quale l'istanza di dissequestro aanza :a dal Felaco non aveva individuato elementi di novità rispetto all'ordinanza genetica, così dove ndosi confermare fumus e periculum allora riscontrati; la confisca, peraltro, doveya ritenersi obbligatoria ai sensi dell'art. 44, d. Igs. n. 504 del 1995. Di seguito, il Collegio 7h: esposto il contenuto dell'appello cautelare, individuato nella sola censura di inapplicabilità al cilso di specie - proprio dell'art. 44 citato. Infine, il Tribunale si è pronunciato sl 'impugna done, rigettandola sul presupposto che la libera disponibilità - da parte dell'indagato - dei beni in sequestro renderebbe "del tutto evidente il pericolo di reiterazione del real:o, tnittandosi di beni comunque utilizzati per commettere il reato"; con la precisazione, peraltro, ct C tale profilo non era stato sollevato nell'appello, limitato all'operatività dell'art. 44 citato. 5. Così richiamato il contenuto dell'ordinanza impugnata, ritiene la Corte che la !tessa debba esser annullata proprio per quanto lamentato nel ricorso. Se per un verso, infatti, la censura relativa all'art. 44, d. Igs. n. 504 del 1995, è stata soltanto menzionata nell'ordir anza, ma non trattata (pur ritualmente proposta), così, per altro verso, lue la relativa all'insussistenza del periculum è stata addirittura negata, sul presupposto - e -ronel: - che non fosse stata sollevata e che, come accennato, il gravame si fosse concentrato soltanto sulla confiscabilità dei beni. Si impone, pertanto, l'annullamento con rinvio dell'ordinanza per nuovo giudizio, attesa la carenza assoluta di motivazione. a P.Q.M. Annulla la ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribuna e di santa [OSCURATO:PERSONA]. Così dec
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