CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 agosto 1979
Cassazione n. 23285/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 19/08/1979 avverso la sentenza del 12/09/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso dì [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il delitto di rapina, lamentando, in particolare, l'assenza di prova in ordine all'elemento oggettivo del reato, è privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, 581 cod. proc. pen.; che, invero, la mancanza di specificità dei motivi deve essere apprezzata non solo intrinsecamente, ovverosia per la genericità e indeterminatezza delle ragioni di fatto e diritto a sostegno della censura, ma anche estrinsecamente, per l'apparenza degli stessi allorquando, non essendovi correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, omettano di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; considerato, inoltre, le doglianze difensive tendono a prefigurare un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici (cfr. Sez. 2, n. 6734 del 30/01/2020, Bruzzese, Rv. 278373 - 01; Sez. 5, n. 30726 del 09/09/2020, Giunchiglia, Rv. 279908 - 01; Sez. 2, n. 51551 del 04/1272019, Rocco, Rv. 278231 - 01), le doglianze difensive dell'appello, meramente riproposte in questa sede (si veda, in particolare, pag. 4 della sentenza impugnata ove, con corretti argomenti logici e giuridici ed in conformità alle risultanze processuali, si afferma la sussistenza del nesso di derivazione causale tra violenza e impossessamento che consente di ritenere pienamente integrato il delitto ascritto all'odierno ricorrente); osservato che I secondo motivo di ricorso - con cui si richiede l'applicazione della circostanza attenuante della lieve entità del fatto con riferimento al reato di cui all'art. 628 cod. pen. ascritto all'odierno ricorrente in base all'intervenuta pronuncia n. 86 del 2024 della Corte costituzionale - non è consentito in sede di legittimità, atteso che la questione, già proponibile in appello, non è stata prospettata, neppure con i motivi aggiunti ovvero in sede di formulazione delle conclusioni (cfr. in motivazione sul punto: Sez. 2, n. 44819 del 20/11/2024, Rodi, non massimata); che, invero, più in generale, va ribadito che il mancato esercizio del potere- dovere del giudice di appello di applicare d'ufficio una o più circostanze attenuanti, non accompagnato da alcuna motivazione, non può costituire motivo di ricorso in cassazione per violazione di legge o difetto di motivazione, qualora l'imputato, nell'atto di appello o in sede di conclusioni del giudizio di appello, non abbia formulato una richiesta specifica, con preciso riferimento a dati di fatto astrattamente idonei all'accoglimento della stessa, rispetto alla quale il giudice debba confrontarsi con la redazione di una puntuale motivazione (cfr. Sez. 3, n. 10085 del 21/11/2019, dep. 2020, G., Rv. 279063 - 02; Sez. 7, ord. n. 16746 del 13/01/2015, Ciaccia, Rv. 263361 - 01); che, nella specie, non avendo l'odierno ricorrente specificamente contestato la sentenza in relazione alla sintesi dei motivi di appello ed alle conclusioni difensive, il mancato riconoscimento dell'attenuante de qua non risulta essere stato previamente dedotto come motivo di appello, né risulta essere stato sollecitato l'esercizio del relativo potere officioso (si vedano, in particolare, pagg. 3 della sentenza impugnata); osservato che il terzo motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione è manifestamente infondato poiché secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, oltre che per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare, pag. 4 della sentenza impugnata ove correttamente si fa riferimento alla gravità del fatto ed alla personalità dell'imputato per negare l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della