CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 29 ottobre 2020
Cassazione n. 36836/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal pubblico ministero presso il tribunale di Terni nel processo a carico di [OSCURATO:PERSONA] Isabella, n. a Terni il 17/8/1959; avverso la ordinanza in data 24 febbraio 2021 del Tribunale di Terni, in funzione di giudice per l'udienza preliminare, visti gli atti, la precedente sentenza di annullamento emessa da questa Corte il 29 ottobre 2020, il provvedimento impugnato e il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Con ordinanza letta in udienza il 24 febbraio 2021 il G.U.P. del Tribunale di Terni disponeva nuovamente (a seguito dell'annullamento con rinvio della prima ordinanza disposto con sentenza di questa Corte, Sez. 6, n. 31900, del 29/10/2020) la sospensione del processo a carico di [OSCURATO:PERSONA], imputata del reato di cui all'art. 348 cod. pen. aggravato dalla recidiva, con messa alla prova per mesi 24 sulla base di programma elaborato dall'UEPE. 1. Avverso tale ordinanza ha nuovamente proposto tempestiva impugnazione (ricorso depositato I'll marzo 2021 presso la cancelleria del tribunale) il pubblico ministero presso il tribunale di Terni, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, per mera apparenza (art. 606, comma 1, lett. b ed e, cod. proc. pen.). Il ricorrente rappresenta e censura la rinnovata elusione di quanto disposto dall'art. 464-quater, comma 3, cod. proc. pen., che nella valutazione della idoneità del programma risocializzante impone espressamente di tener conto dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen., dovendo il giudice del merito necessariamente formulare un giudizio prognostico in ordine alla futura "libertà dal delitto" dell'istante. Tale valutazione prognostica sarebbe nella fattispecie meramente apparente, essendo stati valutati soltanto gli impegni risarcitori ed il positivo periodo di prova condotto in virtù della prima ordinanza annullata, senza rapportare il trattamento proposto alla gravità dei fatti commessi e senza punto confrontarsi con la condotta antecedente e seguente la commissione di tali fatti, che depone per una manifesta ed incoercibile propensione al crimine di settore (concorso nel delitto di abusivo esercizio della professione odontoiatrica), nel quale l'imputata ha dimostrato, da lunga ginzal, di essere particolarmente versata, arrivando persino a violare le precedenti prescrizioni imposte dalla giurisdizione. Il giudice del merito non avrebbe pertanto potuto formulare alcun serio giudizio prognostico favorevole, essendo immanente il concreto rischio di reiterazione di fattispecie omogenee a quella per cui è processo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 1.1. Deve in primo luogo darsi atto che il giudice del rinvio ha tenuto in assoluto non cale le indicazioni ed i principi espressi da questa Corte in sede rescindente; laddove si era affermato che (secondo consolidata giurisprudenza) la sospensione del processo con messa alla prova è subordinata alla duplice condizione dell'idoneità del programma di trattamento e, congiuntamente, della prognosi favorevole in ordine all'astensione dell'imputato dal commettere ulteriori reati; valorizzando altresì che si tratta di due giudizi diversi, rimessi alla discrezionalità del giudice guidata dai parametri indicati dall'art. 133 cod. pen.. Consegue che l'impossibilità di formulare con esito favorevole la prognosi recidivante dell'imputato impedisce che questi ottenga il beneficio richiesto, indipendentemente dalla presentazione del programma di trattamento (Sez. 4, n. 8158, del 13/2/2020, Rv. 278692; Sez. 5, n. 7983 del 26/10/2015 dep. 2016, Matera, Rv. 266256). 1.2. E' invece ben noto in giurisprudenza che, a seguito di annullamento per violazione di legge (elusione del precetto normativo) e vizio di motivazione, il giudice del rinvio è chiamato a compiere un nuovo completo esame del materiale a sua disposizione, conservando i medesimi poteri che aveva il giudice il cui provvedimento è stato annullato, salve le sole limitazioni previste dalla legge, consistenti nel non ripetere il percorso logico e le violazioni di legge già censurate nel momento rescindente (da ultimo in tema di rinnovato apprezzamento delle evidenze probatorie, si veda Sez. 3, n. 34794, del 19/5/2017, Rv. 271345). 1.3. Ciò posto, deve ritenersi acquisito alla esperienza giurisprudenziale di legittimità che il giudizio prognostico sulle condotte future di un soggetto, espresso in termini di attitudine alla ricaduta, si fonda - in ogni ambito giuridico - sul medesimo schema logico (quello dell'art. 203 cod. pen.) rappresentato dalla valorizzazione della sua componente storica (la ricostruzione della condotta posta in essere dall'agente e della modalità concreta di realizzazione), che influisce in modo decisivo sulla formulazione della prognosi, rappresentandone il fondamento e condizionandone razionalmente gli esiti. Dovendo il giudice richiesto della ammissione alla prova esprimere quindi un favorevole giudizio prognostico, egli non può prescindere dal confronto con le condotte anteatte, potendo anche giungere a superare il "suggerimento" che proviene dal passato, ma solo a patto di esaminare funditus tali condotte storicizzate e ritenerle neutralizzate -nel loro significato prognosticannente infausto- da rilevanti e concreti elementi di segno opposto. Viceversa, la strada che il giudice del merito certamente non può percorrere e quella (seguita nella presente fattispecie processuale) che, eludendo il confronto con i dati storici, ricalca le medesime argomentazioni stereotipate ed astratte già censurate nel momento del controllo di legittimità. 1.4. E' di tutta evidenza come, nella fattispecie, il giudice del rinvio abbia nuovamente omesso di confrontarsi con la personalità del soggetto istante, valutata alla luce delle condotte significativamente apprezzabili tenute nella materia oggetto di processo, fermandosi ad apprezzare elementi neutri (i risarcimenti offerti ed i rapporti con soggetti offesi o altrimenti danneggiati), che non appaiono in grado di confinare nell'oblio i sintomi della pericolosità recidivante che tracimano in gran copia dal passato, anche recente. 1.5. Il pubblico ministero ricorrente ha quindi nuovamente segnalato che l'imputata aveva tenuto per lungo tempo le condotte illecite inerenti all'abusivo esercizio della professione in concorso con soggetto privo di titolo, che analoghi reati aveva commesso in passato, anche in concorso con il medesimo soggetto, che aveva reiterato condotte illecite anche nel periodo di sottoposizione a misura interdittiva, motivo per cui pendevano separati procedimenti, e che aveva inoltre riportato plurime sanzioni disciplinari. A fronte di tanto, il ricorrente non ha potuto fare a meno di evidenziare nuovamente il carattere meramente apparente della motivazione del provvedimento di sospensione con messa alla prova, nel quale si fa generico riferimento ai parametri di cui all'art. 133 cod. pen.. 1.6. Oggi non può dunque che ribadirsi come l'ordinanza novellamente impugnata sia priva di riferimenti alla natura del reato ed alla personalità dell'imputata e dunque non si confronti effettivamente con i parametri di cui all'art. 133 cod. pen., al fine di spiegare come la parossistica iterazione di condotte consimili, in varie forme contrastanti con i limiti normativamente imposti, non possa dirsi di ostacolo al fine della formulazione di una favorevole prognosi, sia pur alla luce dell'elaborato programma e degli intervenuti risarcimenti, ovvero del ristrettissimo intervallo di prova già sperimentato, la cui osservanza va per vero valutata al altri fini (revoca eventuale della ammissione). Deve quindi ritenersi che sia stato nuovamente eluso il parametro contemplato dalla norma di riferimento e che la motivazione si risolva ancora una volta nella enunciazione di mere clausole di stile. 2. Si impone pertanto l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio al G.U.P. del tribunale di Terni per nuova valutazione delle condizioni legittimanti l'accesso alla messa alla prova, che, ai fini della necessaria valutazione prognostica, tenga in attenta considerazione le condotte devianti e trasgressive tenute dall'imputata nel passato, anche recente. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Terni. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28 settenrkbr