CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 15479/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che concludeva chiedendo Il difensore presente avv. [OSCURATO:PERSONA] insisteva per l'accoglimento del ricorso chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] , 1.11 Tribunale per il riesame delle misure cautelari personali di [OSCURATO:PERSONA] rigettava la richiesta di riesame dell'ordinanza che aveva applicato allo Zagari la misura cautelare della custodia in carcere, sulla base del riconoscimento dei gravi indizi di colpevolezza in ordine alla sua partecipazione qualificata alla cosca «Zagari-Fazzalari - [OSCURATO:PERSONA] - Tallarida», articolazione della mafia storica denominata 'ndrangheta, nonché alla consumazione, in concorso con altri, di tre estorsioni aggravate. 2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge (art. 273 cod. proc. pen. e 416 bis cod. pen.) e vizio di motivazione: il Tribunale non si sarebbe confrontato con le allegazioni proposte con la memoria difensiva e avrebbe fornito una motivazione carente in ordine alla partecipazione qualificata dello Zagari alla omonima cosca; nel dettaglio l'ordinanza non si sarebbe confrontata con (a) la mancata emersione di rapporti con i presunti sodali; (b) la mancata emersione dello Zagari nell'ambito delle articolate indagini disposte nell'ambito del procedimento c.d "Terramara"; (c) la mancata emersione di rituali di affiliazione o conferimento di doti di 'ndrangheta; (d) il fatto che, come emergeva dalla nota della Questura di Como del 4 dicembre 2017 (allegata dalla difesa e riversata in atti), lo Zagari aveva fornito un rilevante contributo collaborativo in relazione a condotte illecite consumate nel comasco. Si deduceva che i presunti sodali Alessi, Avati e Leva non risultavano operativi, se non in modo estemporaneo nella consumazione delle estorsioni contestate. E che lo Zagari, contrariamente a quanto si ricava dalle massime di esperienza relative ai comportamenti dei soggetti che rivestono funzioni apicali delle associazioni mafiose si relazionava "direttamente" con i presunti offesi delle estorsioni, laddove un capo-mafia avrebbe dovuto delegare l'azione criminosa. Infine, la motivazione sarebbe carente in ordine alla dimostrazione della esternazione della capacità di intimidazione dell'articolazione mafiosa, in ipotesi, diretta dal ricorrente. Si deduceva in sintesi che lo Zagari, contrariamente a quanto ritenuto, non capeggiava alcuna cosca, ma era solo impegnato in affari personali agendo direttamente e svolgendo le funzioni di "mediatore", al fine di lucrare il relativo compenso. 2.2. Violazione di legge (art. 273 cod. proc. pen., art. 629 cod. pen.) e vizio di motivazione: (a) quanto alla estorsione ai danni del Crocitti, contestata al capo c) lo Zagari si sarebbe solo adoperato per evitare il danneggiamento del furgone della ditta; quanto al mancato pagamento dei lavori effettuati a casa della [OSCURATO:PERSONA], lo stesso sarebbe stato causato dall'arresto del ricorrente e non sarebbe riconducibile a nessuna estorsione di tipo "ambientale"; (b) la motivazione sarebbe illegittima anche con riguardo alla estorsione ai danni del [OSCURATO:PERSONA], contestata al capo d), dato che, in questo caso, lo Zagari sarebbe intervenuto per conto del [OSCURATO:PERSONA] per ottenere lo sgombero dell'immobile occupato dal presunto offeso, senza che fosse emersa alcuna condotta minatoria o alcun profitto illecito, potendosi, al più configurare il delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni; (c) anche l'estorsione ai danni del Galluccio, contestata al capo e) sarebbe insussistente, dato che in questo caso il ricorrente avrebbe solo inteso lucrare il prezzo della mediazione nella compravendita tra il Galluccio ed i proprietari di terreni limitrofi, senza porre in essere alcuna condotta minatoria.[OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile. 1.1. Sia il primo motivo (che contesta la legittimità della motivazione nella parte in cui rileva la gravità indiziaria in relazione alla partecipazione qualificata del ricorrete alla omonima cosca), che il secondo (che contesta ii percorso argomentativo posto a sostegno della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per le estorsioni consumate in esecuzione del progetto associativo), sono inammissibili in quanto si risolvono nella proposta di una lettura alternativa delle emergenze procedimentali, e non individuano fratture logiche manifeste e decisive del percorso motivazionale. Il collegio in materia di vizio di motivazione ribadisce che il sindacato del giudice di legittimità sulla motivazione del provvedimento impugnato deve essere volto a verificare che quest'ultima: a) sia "effettiva", ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata; b) non sia "manifestamente illogica", perché sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica; c) non sia internamente "contraddittoria", ovvero esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute; d) non risulti logicamente "incompatibile" con "altri atti del processo" (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi posti a sostegno del ricorso) in misura tale da risultarne vanificata o radicalmente ìnficiata sotto il profilo logico (Sez. 1, n. 41738 dei 19/10/2011, Longo, Rv. 251516); segnatamente: non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015,0., Rv. 262965). 1.2. Con riguardo alla gravità degli indizi di colpevolezza in ordine alla partecipazione qualificata del ricorrente alla cosca «Zagari-Fazzalari - [OSCURATO:PERSONA] - Taliarida», contrariamente a quanto dedotto, il Tribunale forniva un accurata ed esaustiva motivazione e in ordine al rinnovato impegno associativo del ricorrente. Le censure difensive, già allegate con l'impugnazione sono state vagliate dal Tribunale che le ha ritenute inidonee a scardinare l'univoco e convergente quadro indiziario. In particolare risulta evidente che lo Zagari si relazionava con i sodali e teneva le file della nuova articolazione, ponendo in essere una importante serie di reati estorsivi. Ed il fatto che non si proceda nei confronti dello Zagari in altri procedimenti, è circostanza neutra rispetto alla emersione di molteplici elementi di prova nei suoi confronti nell'ambito di questo procedimento che ha condotto alla raccolta di un corposo ed univoco quadro indiziario. La mancata emersione di rituali di affiliazione è elemento anch'esso neutro: l'esperienza giudiziaria ha infatti riconsegnato al rituale di affiliazione una valenza indiziaria, ritenendo la stessa non decisiva ai fini della prova della partecipazione all'associazione mafiosa. Da ultimo si è infatti autorevolmente affermato che l'affiliazione rituale può costituire grave indizio della condotta partecipativa, ove la stessa risulti, sulla base di consolidate e comprovate massime d'esperienza e degli elementi di contesto che ne evidenzino serietà ed effettività, espressione di un patto reciprocamente vincolante e produttivo di un'offerta di contribuzione permanente tra affiliato ed associazione (Sez. U, Sentenza n. 36958 del 27/05/2021, Modaffari, Rv. 281889 - 02). La collaborazione offerta dallo Zagari all'autorità giudiziaria di Como, rientra invece - tenuto conto del corposo compendio indiziario raccolto - nella strategia funzionale a mostrare all'esterno un «apparente mutamento nelle abitudini di vita» (pag. 6 dei provvedimento impugnato), anche perché le dichiarazioni rese - come puntualmente rilevato dal Tribunale - «non coinvolgevano le dinamiche 'ndranghetiste nel luogo di residenza» (pag. 21 dell'ordinanza impugnata). Né può ritenersi, come sostenuto dal ricorrente, che l'impegno diretto nell'attività estorsiva sia incompatibile con il ruolo apicale contestato: nella valutazione del Tribunale, coerente con la provvista indiziaria, lo Zagari era infatti al comando di un manipolo di adepti, che lo accompagnavano nelle azioni criminose «eseguendone le direttive» (pag., 6 dell'ordinanza impugnata), evidentemente consapevoli e rispettosi della caratura criminale del ricorrente, nota a causa della lunga ed ininterrotta militanza nell'associazione mafiosa. Manifestamente infondata è, infine, la parte del motivo che contesta il difetto di esternazione del potere di intimidazione della cellula mafiosa, operante in Calabria, nella zona di Tauríanova, facente capo allo Zagari. Invero, da un lato, la forza intimidatrice del gruppo mafioso per cui si procede risulta ampiamente esternata attraverso la consumazione degli episodi estorsivi contestati; dall'altro il rilevo risulta eccentrico rispetto alla struttura del reato contestato: si procede infatti nei confronti di una articolazione di una mafia storica - la 'ndrangheta - che opera nel territorio calabrese, e non nei confronti di una cellula "delocalizzata". In quel territorio (Taurianova) la forza intimidatrice della 'ndragheta si è espressa costantemente per anni ed ha consentito l'accumulo di uno straordinario capitale criminale cui attingono indistintamente tutte le articolazioni locali della 'ndrangheta, compresa la cosca «Zagari-Fazzalari - [OSCURATO:PERSONA] - Tallarida». 1.3. Il motivo che contesta la motivazione dell'ordinanza impugnata nella parte in cui riconosce la gravità indiziaria in relazione alle tre estorsioni contestate è inammissibile in quanto propone nuovamente, reiterando quanto allegato con la prima impugnazione, una lettura alternativa degli elementi di prova senza indicare illogicità manifeste della motivazione, né esiziali discrasie tra gli elementi raccolti e quelli valutati. Il ricorrente tende a minimizzare l'azione estorsiva dello Zagari riconducendola ad una attività di supporto delle vittime e di mediazione delle compravendite. Invero il corposo, accurato ed ineccepibile percorso argomentativo tracciato dal Tribunale (pagg. 6-21 dell'ordinanza impugnata) evidenzia chiaramente, il rinnovato impegno del ricorrente nella consumazione seriale di estorsioni nel territorio di Taurianova agite riproducendo modalità di costrizione "tipiche" della famiglia Zagari, ovvero l'imposizione di tangenti nelle compravendite immobiliari (pag. 5 dell'ordinanza impugnata) 2.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in C 3000,00. Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi - ai sensi dell'articolo 94, comma 1 ter delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato si trova ristretto, perché provveda a quanto stabilito dal comma 1 bis del citato articolo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000.00 in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti