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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 15 febbraio 2023

Cassazione n. 38773/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/02/2023 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che, con sentenza n. 16930/2023, resa nel proc. n. 42256/2021, ricorrente [OSCURATO:PERSONA], questa Sezione della Corte di Cassazione ha annullato la sentenza della Corte di Appello di Ancona, con rinvio per nuovo esame al giudice di merito; che risulta erroneamente indicata, nel dispositivo annotato sul ruolo di udienza del 15 febbraio 2023, quale Giudice del rinvio, la Corte di appello di Ancona invece della Corte di appello di Perugia; che, tuttavia, nel dispositivo riportato nella sentenza depositata il 20 aprile 2023 risulta correttamente indicata, quale giudice del rinvio, la Corte di appello di Perugia; che, con decreto del 28 aprile 2023, il Presidente della V sezione penale di questa Corte di Cassazione ha disposto procedersi, senza formalità, ex art. 625 bis comma 3 cod.proc.pen , alla correzione del predetto errore materiale, contenuto nel ruolo di udienza; ritenuto che trattasi di evidente errore materiale, atteso che, come correttamente indicato nel dispositivo della sentenza, la Corte di appello competente per il giudizio di rinvio a seguito di annullamento con rinvio di una sentenza emessa dalla Corte di appello di Ancona, ai sensi dell'art. 175 disp.att. cod.proc.pen , è quella di Perugia; che, trattandosi di errore materiale non determinante nullità, la cui eliminazione non comporta alcuna modifica essenziale dell'atto, questa Corte può disporre, come dispone, farsi luogo alla correzione del medesimo nei termini sopra evidenziati, onerando la cancelleria di annotare il presente provvedimento sull'originale della sentenza anzidetta; P.Q.M.

Dispone la correzione dell'errore materiale riportato nel dispositivo annotato sul ruolo di udienza nel proc. n. 42256-2021 ( ricorrente [OSCURATO:PERSONA]) nella parte in cui è stata indicata come giudice del rinvio la Corte di appello di Ancona, invece che quella della Corte di appello di Perugia.

Manda la cancelleria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Roma, il 23 giugno 2023 Il C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/02/2023 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che, con sentenza n. 16930/2023, resa nel proc. n. 42256/2021, ricorrente [OSCURATO:PERSONA], questa Sezione della Corte di Cassazione ha annullato la sentenza della Corte di Appello di Ancona, con rinvio per nuovo esame al giudice di merito; che risulta erroneamente indicata, nel dispositivo annotato sul ruolo di udienza del 15 febbraio 2023, quale Giudice del rinvio, la Corte di appello di Ancona invece della Corte di appello di Perugia; che, tuttavia, nel dispositivo riportato nella sentenza depositata il 20 aprile 2023 risulta correttamente indicata, quale giudice del rinvio, la Corte di appello di Perugia; che, con decreto del 28 aprile 2023, il Presidente della V sezione penale di questa Corte di Cassazione ha disposto procedersi, senza formalità, ex art. 625 bis comma 3 cod.proc.pen , alla correzione del predetto errore materiale, contenuto nel ruolo di udienza; ritenuto che trattasi di evidente errore materiale, atteso che, come correttamente indicato nel dispositivo della sentenza, la Corte di appello competente per il giudizio di rinvio a seguito di annullamento con rinvio di una sentenza emessa dalla Corte di appello di Ancona, ai sensi dell'art. 175 disp.att. cod.proc.pen , è quella di Perugia; che, trattandosi di errore materiale non determinante nullità, la cui eliminazione non comporta alcuna modifica essenziale dell'atto, questa Corte può disporre, come dispone, farsi luogo alla correzione del medesimo nei termini sopra evidenziati, onerando la cancelleria di annotare il presente provvedimento sull'originale della sentenza anzidetta; P.Q.M. Dispone la correzione dell'errore materiale riportato nel dispositivo annotato sul ruolo di udienza nel proc. n. 42256-2021 ( ricorrente [OSCURATO:PERSONA]) nella parte in cui è stata indicata come giudice del rinvio la Corte di appello di Ancona, invece che quella della Corte di appello di Perugia. Manda la cancelleria per gli adempimenti di rito. Così deciso in Roma, il 23 giugno 2023 Il C
Decreto Cassazione n. 38773/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris