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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 gennaio 2024

Cassazione n. 06636/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/07/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Rilevato che il difensore di [OSCURATO:PERSONA] Gianluca ha proposto ricorso avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Catania ha riformato, con rideterminazione della pena e conferma nel resto, quella del Tribunale cittadino di condanna del predetto per il reato di detenzione a fini di spaccio di 67 involucri di marijuana idonea al confezionamento di 416 dosi singole (in Catania il 10/5/2017); ritenuto che il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non consentiti nel giudizio di legittimità, siccome costituiti da doglianze riproduttive di censure rassegnate al giudice dell'appello, esaminate e rigettate con motivazione congrua, non contraddittoria e neppure manifestamente illogica, avendo i giudici territoriali ritenuto insussistenti elementi positivi per il riconoscimento delle generiche e per rimodulare la pena, a tal fine avendo valorizzato le modalità e circostanze del fatto (un'attività di spaccio in forma organizzata), il quantitativo di droga, la personalità dell'imputato (il quale, a scapito della giovane età, annovera un precedente per furto in abitazione), argomentare che risulta altresì coerente con i principi più volte affermati in materia dalla giurisprudenza di legittimità, sia quanto alla ratio delle generiche (sez. 2, n. 5247 del 15/10/2020, dep. 2021, P., Rv. 280639; sez. 2 n. 3896 del 20/1/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826); che avuto riguardo al relativo onere motivazionale del giudice (sez. 2, n. 23903 del 15/7/2020, Marigliano, Rv. 279549) e alla natura del giudizio sul riconoscimento o il diniego delle stesse (sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Pettine/li, Rv. 271269); che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero quanto alla causa d'inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000); P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Deciso il 17 gennaio 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/07/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Rilevato che il difensore di [OSCURATO:PERSONA] Gianluca ha proposto ricorso avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Catania ha riformato, con rideterminazione della pena e conferma nel resto, quella del Tribunale cittadino di condanna del predetto per il reato di detenzione a fini di spaccio di 67 involucri di marijuana idonea al confezionamento di 416 dosi singole (in Catania il 10/5/2017); ritenuto che il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non consentiti nel giudizio di legittimità, siccome costituiti da doglianze riproduttive di censure rassegnate al giudice dell'appello, esaminate e rigettate con motivazione congrua, non contraddittoria e neppure manifestamente illogica, avendo i giudici territoriali ritenuto insussistenti elementi positivi per il riconoscimento delle generiche e per rimodulare la pena, a tal fine avendo valorizzato le modalità e circostanze del fatto (un'attività di spaccio in forma organizzata), il quantitativo di droga, la personalità dell'imputato (il quale, a scapito della giovane età, annovera un precedente per furto in abitazione), argomentare che risulta altresì coerente con i principi più volte affermati in materia dalla giurisprudenza di legittimità, sia quanto alla ratio delle generiche (sez. 2, n. 5247 del 15/10/2020, dep. 2021, P., Rv. 280639; sez. 2 n. 3896 del 20/1/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826); che avuto riguardo al relativo onere motivazionale del giudice (sez. 2, n. 23903 del 15/7/2020, Marigliano, Rv. 279549) e alla natura del giudizio sul riconoscimento o il diniego delle stesse (sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Pettine/li, Rv. 271269); che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero quanto alla causa d'inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 17 gennaio 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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