CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 38013/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/11/2020 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostitut rocuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Ancona, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la pronuncia di condanna emessa dal Tribunale di Macerata a carico di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di omicidio stradale in danno di [OSCURATO:PERSONA]. In parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha disposto la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida per anni due. Era contestato al ricorrente di avere, a bordo di un trattore munito di falciatrice a dischi nella parte anteriore del veicolo, cagionato la morte del motociclista [OSCURATO:PERSONA]. L'imputato, provenendo da un passo laterale, si immetteva sulla strada comunale principale, omettendo di concedere la precedenza e invadendo con la falciatrice la corsia da cui proveniva il Tiberi, attingendolo al capo e provocandone il decesso. 2. Avverso la sentenza di cui sopra ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. I) Violazione di legge quanto all'utilizzazione ai fini della decisione del materiale fotografico acquisito dal perito nel corso dell'espletamento dell'incarico, non presente nel fascicolo del P.M.; violazione dell'art. 228 cod. proc. pen. La difesa lamenta che il giudice, dopo avere disposto ai sensi dell'art. 441, comma 5, cod. proc. pen., l'espletamento di una perizia sulla dinamica dei fatti, ha autorizzato il perito, ai sensi dell'art. 228 cod. proc. pen., ad acquisire materiale fotografico non presente in atti, che si trovava nell'esclusiva disponibilità della [OSCURATO:PERSONA] di Camerino, che si era occupata delle indagini sul sinistro, nonostante la ripetuta opposizione espressa dalla difesa. In tal modo si sarebbe determinata l'introduzione nel giudizio di circostanze nuove, decisive ai fini della ricostruzione della dinamica del sinistro e ai fini del convincimento del giudice in ordine alla responsabilità del ricorrente. Invero, attraverso tali fotogrammi il perito ha ipotizzato che il trattore agricolo condotto dall'imputato avesse invaso la corsia di pertinenza del motociclo guidato dalla vittima. II) Violazione degli artt. 441 e 495 cod. proc. pen.; 3, 24 e 111 Cost.; mancata assunzione di una prova decisiva in esito all'attività istruttoria compiuta nel corso del primo grado di giudizio. 2 x. La difesa si duole della mancata assunzione di prove testimoniali richieste in conseguenza dell'ampliamento della piattaforma probatoria in relazione all'attività istruttoria supplementare disposta dal giudice ai sensi dell'art. 441, comma 5, cod. proc. pen., adducendo violazione del diritto della difesa ad essere ammesso alla controprova. III) Manifesta carenza motivazionale con riferimento all'art. 350, comma 7, cod. proc. pen. quanto alla spontaneità delle dichiarazioni rese dell'indagato. La difesa dubita del carattere spontaneo delle dichiarazioni rese dall'imputato alla polizia giudiziaria nell'immediatezza del fatto. La Corte di merito avrebbe espresso sul punto una motivazione incongrua. IV) Violazione dell'art. 603 cod. proc. pen.; mancata assunzione di prova decisiva in grado d'appello. La difesa si duole della mancata assunzione della testimonianza di [OSCURATO:PERSONA], teste individuato solo successivamente all'emissione della sentenza di primo grado, che avrebbe potuto riferire sulle modalità di assunzione delle dichiarazioni dell'imputato per consentire di accertare la mancanza di spontaneità di esse. V) Violazione di legge in relazione agli artt. 546 e 533 cod. proc. pen.; mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ricostruzione della dinamica del sinistro. 3. Il P.G. presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. La difesa dell'imputato ha depositato apposita memoria contenente deduzioni di risposta alle argomentazioni del P.G. ed ha insistito nell'accoglimento del ricorso, riportandosi ai motivi ivi contenuti. La difesa di parte civile ha depositato conclusioni scritte e memoria difensiva, in cui ha richiesto la conferma della sentenza impugnata con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese legali relative al presente grado di giudizio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato. La sentenza impugnata è sorretta da adeguato apparato argomentativo sotto ogni profilo dedotto dalla difesa. 2. Quanto al primo motivo di ricorso si osserva quanto segue. Il difensore così argomenta la doglianza riguardante l'acquisizione agli atti del giudizio abbreviato di nuova documentazione fotografica non presente nel fascicolo del P.M.:"// giudice dell'udienza preliminare ammesso il rito richiesto, ritenendo di non poter decidere allo stato degli atti, esercitava i poteri istruttori conferitigli dall'art. ex art. 441, comma 5, c.p.p. disponendo rinvio all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] onde conferire incarico peritale ad un consulente tecnico d'ufficio, finalizzato all'accertamento della dinamica del sinistro e dei relativi fattori causali. Prestata rituale formula d'impegno all'udienza del 29/11/17 il Perito, nominato nella persona del dottor Azzarello fissava l'inizio delle operazioni peritali per il 18/12/2017. Con atto depositata in data 05/02/2018 il consulente del Giudice, dottor Azzarello, richiedeva autorizzazione all'acquisizione di materiale fotografico, non presente in atti e nell'esclusiva disponibilità della [OSCURATO:PERSONA] di Camerino. Con decreto del 06/02/2018 apposto in calce alla domanda del Perito del 05/02/2018, pure a fronte della contrarietà espressa dalla difesa dell'imputato già con pec del [OSCURATO:DATA_NASCITA], inviata ad espressa richiesta formulata alle parti dallo stesso ausiliare del Giudice, quest'ultimo autorizzava l'acquisizione del materiale fotografico ex art.228 c.p.p. ritenendo tali informazioni rilevanti ai fini della risposta al quesito. All'esito di tre richieste di proroga del termine di deposito della perizia, originariamente fissato per il 27/02/18, l'elaborato peritale definitivo veniva depositato nella cancelleria del giudice competente in data 14/05/2018. Stante quanto sopra il giudice all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] rinviava il processo all'udienza di discussione fissata per il 10/10/2018. Già con memoria del 08/10/2018, acquisita al fascicolo del primo grado di giudizio, questa difesa aveva modo di eccepire la inutilizzabilità del materiale fotografico acquisito dalla Polstrada di Camerino successivamente al 06/02/18 oltre che la parziale nullità dell'elaborato peritale per la parte ove i predetti fotogrammi venivano riprodotti. L'opposizione della difesa scaturiva dalla ferma contrarietà all'introduzione nel procedimento, celebrato con rito a prova contratta, di documenti, ignoti alla difesa dell'imputato all'atto della formulazione della richiesta del rito abbreviato di cui, sino al momento della loro acquisizione al giudizio, non si conosceva né il contenuto né la potenziale rilevanza". La doglianza, che ha già formato oggetto di attenta analisi nella sentenza impugnata, è infondata. In argomento appare puntualmente evidenziato nel provvedimento impugnato che l'acquisizione di detti rilievi fotografici - peraltro preesistenti alla perizia, in quanto effettuati dalla polizia giudiziaria nel corso delle indagini, sebbene mai riversati nel fascicolo del P.M. - deve ritenersi esplicazione di attività connesse alla perizia, perizia legittimamente disposta dal giudice nell'ambito del rito abbreviato ai sensi dell'art. 441, comma 5, cod. proc. pen. In relazione alle attività peritali la difesa dell'imputato ha avuto modo di esercitare tutte le prerogative difensive, intervenendo con la nomina di un 4 7N7 proprio consulente, che ha partecipato all'espletamento dell'incarico affidato dal giudice. In proposito è opportuno richiamare le osservazioni svolte dalla Corte di merito, a pag. 17 della sentenza, nelle quali si evidenzia come il perito abbia svolto «un'approfondita indagine tecnica insieme ai CC.TT.PP (dell'imputato e della parte civile), valorizzando al massimo il contraddittorio con lo scambio della "bozza" ed il preventivo esame delle osservazioni di parte, rispondendo a queste compiutamente, punto per punto ed approfondendo anche risvolti in grado di chiarire ancor meglio il suo punto di vista non allineato a quello dei consulenti di parte». Le argomentazioni contenute in sentenza, con le quali il ricorso non appare confrontarsi adeguatamente, sono in linea con la consolidata giurisprudenza di questa Corte in tema di potere di integrazione probatoria attribuito al giudice dall'art. 441, comma 5, cod. proc. pen., che è preordinato alla tutela dei valori costituzionali che devono presiedere, anche nei giudizi a prova contratta, all'esercizio della funzione giurisdizionale (così, ex multis, Sez. 6, n. 2164 del 12/12/2018, dep. 17/01/2019, Chatoubi, Rv. 274845:"Th tema di giudizio abbreviato, il potere di integrazione probatoria officiosa attribuito al giudice dall'art. 441, comma 5, cod. proc. pen. è analogo a quello previsto dall'art. 507 cod. proc. pen. per il dibattimento, in quanto preordinato alla tutela dei valori costituzionali che devono presiedere, anche nei giudizi a prova contratta, all'esercizio della funzione giurisdizionale"). Inconferente è il richiamo contenuto nel primo motivo di ricorso all'art. 228, comma 3, cod. proc. pen. ed alla giurisprudenza collegata a tale ipotesi. La inutilizzabilità sancita dalla norma citata è riferita alle informazioni rilasciate dall'imputato al perito nel corso dello svolgimento dell'incarico. Il caso in esame, riguardante l'acquisizione di documentazione esistente presso il comando di polizia che aveva svolto le indagini, non ha alcuna attinenza con la previsione di cui all'art. 228, comma 3, cod. proc. pen. 3. Parimenti infondato è il secondo motivo di ricorso. La difesa sostiene, riallacciandosi alla doglianza riguardante il prospettato ampliamento della piattaforma probatoria realizzatosi con l'acquisizione dei reperti fotografici confluiti nella perizia, che sarebbe stato compresso il diritto della difesa alla controprova, avendo i giudici negato l'assunzione della testimonianza di [OSCURATO:PERSONA], collega di lavoro dell'imputato, il quale avrebbe potuto rendere dichiarazioni utili sul frequente passaggio di altri veicoli agricoli sul tratto di strada interessato dal sinistro, neutralizzando l'assunto del perito. Ebbene, la giurisprudenza di questa Corte è orientata nel senso di riconoscere alla difesa il diritto alla prova contraria allorquando, in tema di giudizio abbreviato, il giudice abbia assunto d'ufficio nuovi elementi necessari alla decisione (cfr. ex multis Sez. 5, Sentenza n. 11954 del 08/02/2005, Rv. 231714 - 01:"In tema di svolgimento del giudizio abbreviato, all'imputato che abbia richiesto il rito speciale senza integrazioni probatorie deve riconoscersi, nel caso in cui il giudice assuma di ufficio nuovi elementi necessari alla decisione, il diritto alla controprova). Tuttavia, la peculiarità del caso in esame impone di considerare che l'integrazione probatoria attivata dal giudice di primo grado nel giudizio abbreviato ha riguardato l'espletamento di una perizia volta ad accertare modalità e cause del sinistro. In relazione alla perizia disposta dal giudice non può propriamente parlarsi di un diritto alla controprova da parte della difesa. Si tratta, infatti, di un mezzo di prova per sua natura "neutro" e, come tale, non classificabile ne' "a carico" ne' "a discarico" dell'accusato; inoltre la decisione di conferire incarico di perizia è sottratta al potere dispositivo delle parti e rimessa essenzialmente all'apprezzamento discrezionale del giudice, la cui valutazione, se assistita da adeguata motivazione, è insindacabile in sede di legittimità. Deve conseguentemente escludersi che la perizia possa dare luogo ad un diritto della difesa alla prova contraria, ben potendo la difesa attivare il proprio diritto alla prova nominando consulenti di parte (sull'argomento si veda, ex multis, Sez. 6, n. 17629 del 12/02/2003, Zandri, Rv. 226809:«L'accertamento peritale, mezzo di prova neutro e, come tale, non classificabile ne' quale prova a carico ne' quale prova a discarico (art. 495, comma 2, cod. proc. pen.) dell'accusato, non può essere ricondotto alla nozione di "prova decisiva" la cui mancata assunzione costituisce motivo di ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606 lett d) cod. proc.pen.»). I reperti fotografici, acquisiti dal perito su autorizzazione del giudice, essendo parte integrante della perizia elaborata, seguono le sorti di questa; pertanto, anche con riferimento ad essi non è possibile sostenere che si determini un diritto alla prova contraria ex art. 495, comma 2, cod. proc. pen.. D'altro canto, come già evidenziato in precedenza, la difesa, avvalendosi della facoltà di nominare un proprio consulente tecnico, ha partecipato al processo acquisitivo dei dati necessari per l'espletamento dell'incarico peritale ed ha fornito elementi di valutazione utili per il suo assistito in tale ambito. 4. Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Il ricorrente non si confronta con le argomentazioni illustrate nella sentenza impugnata, in cui si richiama il consolidato orientamento di legittimità che consente l'utilizzazione nel giudizio abbreviato delle dichiarazioni liberamente rese dall'indagato senza assistenza del difensore alla polizia giudiziaria (cfr. Sez. 5, n. 32015 del 15/03/2018, Carlucci, Rv. 273642:"Nel giudizio abbreviato sono utilizzabili a fini di prova le dichiarazioni spontanee rese dalla persona sottoposta alle indagini alla polizia giudiziaria, perchè l'art. 350, comma 7, cod. proc. pen. ne limita l'inutilizzabilità esclusivamente al dibattimento"). Quanto al requisito della spontaneità, di cui la difesa dubita, la Corte di merito, con motivazione congrua, non meritevole di essere censurata in questa sede, ha posto in evidenza come le dichiarazioni siano state riportate in un verbale debitamente sottoscritto dall'imputato, anche per lettura e conferma. Ha poi evidenziato, attraverso un'attenta analisi del loro contenuto, come tali dichiarazioni si dimostrino aderenti agli effettivi intendimenti del Rossi, essendo molto particolareggiate, riferendo il Rossi particolari non strettamente attinenti al sinistro verificatosi e non risultando dalla lettura del verbale alcuna forma di sollecitazione. 5. Infondato è il rilievo riguardante la violazione dell'art. 603 cod. proc. pen. in relazione alla mancata assunzione della testimonianza di [OSCURATO:PERSONA], ritenuta decisiva dalla difesa ai fini dell'accertamento della mancanza di spontaneità delle dichiarazioni rese dall'imputato alla polizia giudiziaria. Benchè la Corte di merito non si sia soffermata sul punto, è noto il consolidato orientamento di questa Corte in base al quale la rinnovazione, anche parziale del dibattimento, in sede di appello, ha carattere eccezionale e può essere disposta unicamente nel caso in cui il giudice ritenga di non poter decidere allo stato degli atti. Inoltre, solo la decisione di procedere a rinnovazione deve essere specificamente motivata, occorrendo dar conto dell'uso del potere discrezionale derivante dalla acquisita consapevolezza di non poter decidere allo stato degli atti (Sez. 5, sent. n. 6379 del 17/03/1999, Bianchi F., Rv. 213403; Sez. 4, n. 1184 del 03/10/2018, dep. 11/01/2019, [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., Rv. 275114). Nell'alveo dell'orientamento interpretativo ora richiamato, la Suprema Corte ha anche ribadito che l'esercizio del potere di rinnovazione istruttoria si sottrae, per la sua natura discrezionale, allo scrutinio di legittimità, nei limiti in cui la decisione del giudice di appello, tenuto ad offrire specifica giustificazione soltanto dell'ammessa rinnovazione, presenti una struttura argomentativa che evidenzi -per il caso di mancata rinnovazione - l'esistenza di fonti sufficienti per una compiuta e logica valutazione in punto di responsabilità (cfr. Sez. 6, n. 40496 del 21/05/2009, Messina, Rv. 245009; Sez. 6, n. 2972 del 04/12/2020, dep. 25/01/2021, G., Rv. 280589:"Il rigetto dell'istanza di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello si sottrae al sindacato di legittimità quando la struttura argomentativa della motivazione della decisione di secondo grado si fonda su elementi sufficienti per una compiuta valutazione in ordine alla responsabilità").Ebbene, nel caso in esame la Corte di merito ha dato conto in maniera esaustiva delle ragioni fondanti il convincimento della spontaneità delle dichiarazioni dell'imputato, con ciò implicitamente riconoscendo la completezza degli elementi di valutazione sul punto e la superfluità dell'assunzione della testimonianza richiesta. 6. Inammissibile è l'ultimo motivo di ricorso. Esso é fondato su censure che, pur se articolate con diffuse argomentazioni, attengono comunque a valutazioni probatorie ed alla ricostruzione della dinamica dell'incidente, e, pertanto, non possono formare oggetto del sindacato in sede di legittimità, dovendo escludersi, nella concreta fattispecie, la sussistenza dei denunciati vizi di motivazione. Secondo orientamento consolidato di questa Corte la ricostruzione di un incidente stradale nella sua dinamica e nella sua eziologia (valutazione delle condotte dei singoli utenti della strada coinvolti, accertamento delle relative responsabilità, determinazione dell'efficienza causale di ciascuna colpa concorrente) è rimessa al giudice di merito ed integra una serie di apprezzamenti di fatto che sono sottratti al sindacato di legittimità se sorretti da adeguata motivazione (cfr., ex multis, Sez. 4, n. 54996 del 24/10/2017, Baldisseri, Rv. 271679, così massimata: "La ricostruzione di un incidente stradale nella sua dinamica e nella sua eziologia è rimessa al giudice di merito ed integra una serie di apprezzamenti di fatto che sono sottratti al sindacato di legittimità se sorretti da adeguata motivazione"). La Corte di merito ha escluso l'ipotesi ricostruttiva alternativa prospettata dalla difesa, esprimendo sul punto congrua motivazione. I rilievi in ordine alla violazione della regola del ragionevole dubbio devono essere respinti, dovendosi condividere l'orientamento secondo cui il suddetto principio non può essere invocato, nel giudizio di legittimità, per valorizzare la duplicità di ricostruzioni alternative ove tale duplicità, come nel presente caso, sia stata oggetto di puntuale e motivata disamina da parte del giudice di appello (Sez. 1, n. 53512 del 11/07/2014, Gurgone, Rv. 261600). 7. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] in questo giudizio di legittimità che liquida in complessivi euro 3.000,00 oltre accessori come per legge. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione