CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 41118/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI COSENZAnei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di COSENZA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che chiedeva l'annullamento con rinvio sentito l'avv. [OSCURATO:PERSONA] che chiedeva il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.11 Tribunale per il riesame di Cosenza annullava l'ordinanza con la quale il giudice per le indagini preliminari di Castrovillari, riconoscendo il fumus del reato di usura, aveva disposto il sequestro preventivo dei beni del Pantusa (fino alla concorrenza di euro 196.400) sia in forma diretta, che per equivalente. Si contestava al Pantusa - che aveva svolto la funzione sia di amministratore della [OSCURATO:SOCIETA]. che di commercialista della persona offesa - di avere contribuito a consumare l'usura in danno del Veneziano curando l'emissione da parte della [OSCURATO:SOCIETA]. di ventuno titoli postali a favore dell'offeso simulando il pagamento di lavori edili; invero le somme ricavate dalla riscossione dei titoli venivano immediatamente riversate ai sodali del Pantusa a titolo di interessi usurai. 2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il Procuratore della repubblica presso il Tribunale di Cosenza che, con tre distinti motivi, chiedeva l'annullamento della ordinanza impugnata e deduceva: 2.1. violazione di legge: la motivazione con la quale era stata negata la sussistenza del fumus commissi delicti sarebbe "apparente", in quanto fondata esclusivamente sulla analisi sommaria delle dichiarazioni della vittima, senza alcun riferimento alla efficacia dimostrativa del restante compendio indiziario e, segnatamente, senza alcuna valutazione del contenuto delle intercettazioni che, invece, dimostrerebbero chiaramente il coinvolgimento del Pantusa nella condotta illecita; si segnalava, tra l'altro l'intercettazione che evidenziava che il Pantusa si era adoperato per rintracciare I la vittima dell'usura rendendosi disponibile a picchiarla nel caso in caso in cui non avesse onorato gli impegni nascenti dal patto usuraio. Si deduceva inoltre che il meccanismo di riscossione degli interessi usurai ideato dagli indagati implicava il necessario coinvolgimento degli amministratori della [OSCURATO:SOCIETA]. ovvero del [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA] e che era proprio il Pantusa che aveva commissionato i lavori ai quali era correlato il pagamento simulato (conversazione del 13 gennaio 2015). Si censurava (a) la parte della motivazione in cui si valorizzava la mancata "percezione" da parte della vittima del contributo concorsuale del [OSCURATO:PERSONA], allegando che per la valutazione della sussistenza del fumus della condotta concorsuale contestata il "percepito" dell'offeso era irrilevante; (b) la parte della motivazione nella quale- per negare l'esistenza del fumus - si valorizzava il fatto che il coindagato Quintieri fosse estraneo alla compagine sociale della [OSCURATO:SOCIETA]. essendo il concorso di persone riconoscibile anche in presenza di contributi non omogenei (nel caso in esame il contributo del Pantusa era correlato alla sua qualità di amministratore della Ma.pa s.r.I., ed era diverso da quello del Quintieri). Si censurava infine l'errato riferimento al "riacquisto dell'appartamento", operazione invero estranea al meccanismo usuraio. In sintesi: si censurava la motivazione in quanto (a) apparente perché fondata su un apprezzamento parziale e sommario di un solo elemento indiziario, senza il confronto con l'intera provvista raccolta in fase di indagine, (b) illegittima perché non coerente con la consolidata interpretazione dell'art. 110 cod. pen. come norma che consente di qualificare come concorsuale condotte atipiche e non omogenee, (c) illegittima in quanto trascendente la valutazione del fumus, tipica del giudizio cautelare ed estesa alla valutazione della colpevolezza dell'indagato, scrutìnabile solo in sede di cognizione. 3. Con articolata memoria il difensore del Pantusa chiedeva il rigetto del ricorso rilevando la sufficienza delle argomentazioni del Tribunale per il riesame e svalutando l'efficacia dimostrativa degli elementi allegati dal pubblico ministero nel ricorso ed, in ipotesi, pretermessi dal Collegio che ha deciso il riesame. Si allegava altresì il provvedimento del Tribunale del riesame di Catanzaro che aveva annullato l'ordinanza che aveva applicato al Pantusa la misura personale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 1.1.11 collegio riafferma che in tema di riesame delle misure cautelari reali, nella nozione di "violazione di legge" per cui soltanto può essere proposto ricorso per cassazione a norma dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali, ma non l'illogicità manifesta, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla lett. e) dell'art. 606 stesso codice (Sez. U, Sentenza n. 5876 del 28/01/2004 Ferrazzi, Rv. 226710). Si riafferma cioè che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo e probatorio è ammesso solo per violazione di legge ed in tale nozione si devono comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice. Tale principio, enucleato già nel 2004 con una pronuncia a Sezioni Unite (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226710), è stato ulteriormente sviluppato e chiarito, sempre con pronuncia a Sezioni Unite, nel 2008 (Sez.U, n.25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692), e successivamente ribadito in numerose pronunce a Sezione semplice (tra le altre, Sez. 1, n. 6821 del 31/01/2012, Chiesi, Rv. 252430;Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010 , Angelini, Rv. 248129).Segnatamente: la motivazione deve ritenersi "apparente" e, dunque, inesistente quando sia del tutto avulsa dalle risultanze processuali o si avvalga di argomentazioni di puro genere o di asserzioni apodittiche o di proposizioni prive di efficacia dimostrativa, cioè, in tutti i casi in cui il ragionamento espresso dal giudice a sostegno della decisione adottata sia soltanto fittizio e perciò sostanzialmente inesistente (Sez. 5, Sentenza n. 9677 del 14/07/2014 dep. 2015, [OSCURATO:PERSONA]. 263100; Sez. 5, Sentenza n. 24862 del 19/05/2010; Mastrogiovanni, Rv. 247682). Ma è apparente anche la motivazione che omette del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo nel senso che, singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio (Sez. 6 - , Sentenza n. 21525 del 18/06/2020, Mulè, Rv. 279284). 1.2. Nel caso in esame il Tribunale per il riesame delle cautele reali annullava il decreto di sequestro preventivo valorizzando solo "uno" degli elementi della provvista indiziaria, ovvero le dichiarazioni della persona offesa, trascurando il resto del compendio (valorizzato da pubblico ministero nel ricorso e contestato puntualmente nella memoria difensiva). A ciò si aggiunge che il Tribunale non ha tenuto in considerazione la consolidata interpretazione relativa al concorso di persone secondo è riconoscibile il concorso ogni qualvolta l'agente partecipa in qualsiasi modo alla realizzazione dell'illecito e quindi anche quando con la propria presenza agevola o rafforza il proposito criminoso altrui (Sez. 1, n. 1172 del 27/11/1991 - dep.1992, Terranova, Rv. 189075; Sez. 5, n. 21082 del 13/04/2004, Terreno, Rv. 229200; Sez. 4 , Sentenza n. 34754 del 20/11/2020, [OSCURATO:PERSONA]. 280244). L'art. 110 cod. pen. impone infatti di punire non solo gli autori della condotta "tipica", ma anche eventuali contributi "atipici" che abbiano comunque efficacia causale in relazione alla consumazione del reato contestato. In sintesi: il provvedimento impugnato è illegittimo sia perché non si confronta con l'intero compendio indiziario, sia perché non è conforme alla consolidata giurisprudenza della Cassazione in materia di concorso di persone nel reato. Né l'illegittimità rilevata può ritenersi emendata dalla motivazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame di Catanzaro, allegata alla memoria della difesa, dato che questa riguarda una cautela personale, fondata su presupposti diversi da quella reale ed ha una diversa struttura motivazionale rispetto a quella impugnata. 1.3. L'ordinanza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio al Tribunale di Cosenza per nuovo esame ai sensi dell'art. 324 comma 5 cod. proc. pen. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Cosenza competente ai sensi dell'art. 324 comma 5 cod. proc.