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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 00613/2026

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.7599/2016 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata ex lege in [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso Sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia – Sezione Staccata di Messina n. 587/2015 depositata i l 17/02/2015.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/12/2025 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. L’Agenzia delle entrate, in controversia attinente al maggior reddito accertato in capo alla contribuente in relazione all’anno di imposta 1998, ricorre, con due motivi, avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia – Sezione Staccata di Messina indicata in epigrafe, che ha confermato la pronuncia di primo grado, di accoglimento del ricorso della contribuente.

2. La contribuente è rimasta intimata.

3. Questa Corte, con ordinanza interlocutoria n. 338 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] rilevato che dai registri informatici di cancelleria risulta va che, in data 14 gennaio 2020, la Difesa erariale aveva depositato dichiarazione di rinuncia al ricorso che, tuttavia, non era reperibile in atti, né in forma cartacea né digitale, ha disposto il rinvio a nuovo ruolo, invitando l’Avvocatura dello Stato a fornire chiarimenti in merito a quanto rilevato.

4. A tanto avendo adempiuto la Difesa erariale, che ha depositato copia cartacea della rinuncia al ricorso, la causa è stata chiamata alla odierna adunanza. [OSCURATO:PERSONA] 1.In conseguenza della rinuncia al ricorso da parte del ricorrente devedichiararsi l’estinzione del giudizio a mente dell’art. 390 c.p.с.

2. Non si provvede in ordine alle spese, in assenza di attività difensiva da parte della contribuente, rimasta intimata.

3. L'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228), un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non può trovare applicazione,sia perché la parte rinunciante è una Amministrazione dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, è esentat a dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 28 gennaio 2022, n. 2615; Cass., Sez. 5^, 3 febbraio 2022, n. 3314; Cass., Sez. 5^, 7 febbraio 2022, nn. 3814 e 3831; Cass., Sez. 5^, 20 giugno 2022, n. 19747; Cass., Sez. Trib., 27 ottobre 2023, n. 29956; Cass., Sez. Trib., 15 ottobre 2024, n. 26720; Cass., Sez. Trib., 7 luglio 2025, n. 18523), sia, in radice, per il tenore della pronunzia, che ̀ di estinzione e non di rigetto o di inammissibilità od improponibilità, e che pertanto esclude - trattandosi di norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale ed in quanto tale di stretta interpretazione - l'applicabilit à̀ dell'art. 13, comma 1 - quater, cit.; e la stessa estraneità della fattispecie a quella prevista dalla norma ora richiamata consente pure di omettere ogni ulteriore specificazione in dispositivo (tra le tante: Cass., Sez. 6^- 3, 30 settembre 2015, n. 19560; Cass., Sez. 5^, 12 ottobre 2018, n. 25485; Cass., Sez. 5^, 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., Sez. 5^, 9 marzo 2021, n. 6400; Cass., Sez. 5^, 17 giugno 2022, n. 19599; Cass., Sez. 5^, 9 maggio 2023, n. 12456).

P.Q.M La Corte dichiara l’estinzione del gi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.7599/2016 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata ex lege in [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso Sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia – Sezione Staccata di Messina n. 587/2015 depositata i l 17/02/2015. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/12/2025 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. L’Agenzia delle entrate, in controversia attinente al maggior reddito accertato in capo alla contribuente in relazione all’anno di imposta 1998, ricorre, con due motivi, avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia – Sezione Staccata di Messina indicata in epigrafe, che ha confermato la pronuncia di primo grado, di accoglimento del ricorso della contribuente. 2. La contribuente è rimasta intimata. 3. Questa Corte, con ordinanza interlocutoria n. 338 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] rilevato che dai registri informatici di cancelleria risulta va che, in data 14 gennaio 2020, la Difesa erariale aveva depositato dichiarazione di rinuncia al ricorso che, tuttavia, non era reperibile in atti, né in forma cartacea né digitale, ha disposto il rinvio a nuovo ruolo, invitando l’Avvocatura dello Stato a fornire chiarimenti in merito a quanto rilevato. 4. A tanto avendo adempiuto la Difesa erariale, che ha depositato copia cartacea della rinuncia al ricorso, la causa è stata chiamata alla odierna adunanza. [OSCURATO:PERSONA] 1.In conseguenza della rinuncia al ricorso da parte del ricorrente devedichiararsi l’estinzione del giudizio a mente dell’art. 390 c.p.с. 2. Non si provvede in ordine alle spese, in assenza di attività difensiva da parte della contribuente, rimasta intimata. 3. L'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228), un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non può trovare applicazione,sia perché la parte rinunciante è una Amministrazione dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, è esentat a dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 28 gennaio 2022, n. 2615; Cass., Sez. 5^, 3 febbraio 2022, n. 3314; Cass., Sez. 5^, 7 febbraio 2022, nn. 3814 e 3831; Cass., Sez. 5^, 20 giugno 2022, n. 19747; Cass., Sez. Trib., 27 ottobre 2023, n. 29956; Cass., Sez. Trib., 15 ottobre 2024, n. 26720; Cass., Sez. Trib., 7 luglio 2025, n. 18523), sia, in radice, per il tenore della pronunzia, che ̀ di estinzione e non di rigetto o di inammissibilità od improponibilità, e che pertanto esclude - trattandosi di norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale ed in quanto tale di stretta interpretazione - l'applicabilit à̀ dell'art. 13, comma 1 - quater, cit.; e la stessa estraneità della fattispecie a quella prevista dalla norma ora richiamata consente pure di omettere ogni ulteriore specificazione in dispositivo (tra le tante: Cass., Sez. 6^- 3, 30 settembre 2015, n. 19560; Cass., Sez. 5^, 12 ottobre 2018, n. 25485; Cass., Sez. 5^, 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., Sez. 5^, 9 marzo 2021, n. 6400; Cass., Sez. 5^, 17 giugno 2022, n. 19599; Cass., Sez. 5^, 9 maggio 2023, n. 12456). P.Q.M La Corte dichiara l’estinzione del gi