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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 20385/2026

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to impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale FrancescaCostantini, che ha concluso per il rigetto del ricorso;udito, per il ricorrente, l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA],che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza emessa in data 20 febbraio 2025, la Corte d’appello di Bariha confermato la sentenza del Tribunale di Bari del 4 ottobre 2023, che hadichiarato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all’art. 10-ter d.lgs. n. 74 del 2000, e l’ha condannato alla pena di sei mesi di reclusione,previa concessione delle circostanze attenuanti generiche.Secondo quanto ricostruito dai Giudici di merito, [OSCURATO:PERSONA] èresponsabile del reato ascrittogli perché, in qualità di legale rappresentante protempore della società “[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.”, avrebbe omesso di versare l’IVAdovuta in base alla dichiarazione annuale del modello Unico 2017 per l’anno 2016,per un importo complessivo pari a 539.956,00 euro, fino al 17 dicembre 2017.2.

Ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corted’appello di Milano indicata in epigrafe [OSCURATO:PERSONA], con atto sottoscrittodall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando cinque motivi.2.1.

Con il primo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento all’art.10-ter d.lgs. n. 74 del 2000, a norma dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc.pen., avuto riguardo alla ritenuta sussistenza dell’elemento oggettivo del reato.Si deduce che la sentenza impugnata ha illegittimamente ritenuto accertato ilreato senza aver acquisito la dichiarazione annuale IVA, unico documento idoneoa comprovare con certezza l’ammontare dichiarato dal contribuente ai fini delcalcolo dell’imposta dovuta.

Si evidenzia che, secondo quanto prevede l’art. 10-ter d.lgs. n. 74 del 2000, il reato di omesso versamento di IVA si perfeziona se ilcontribuente non versa «l’imposta sul valore aggiunto dovuta in base alladichiarazione annuale, per un ammontare superiore a euro duecentocinquantamilaper ciascun periodo d’imposta», e che, però, nella specie, la dichiarazione nonrisulta acquisita agli atti, mentre l’importo da essa indicata come dovuto a titolodi IVA è stato ritenuto accertato sulla sola base di quanto indicato nellacomunicazione della notizia di reato dell’Agenzia delle Entrate, acquisita alfascicolo per il dibattimento previo consenso delle parti.2.2.

Con il secondo motivo, si denuncia vizio di motivazione, a norma dell’art.606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., ancora con riferimento alla ritenutasussistenza dell’elemento oggettivo del reato.Si deduce che la sentenza impugnata non ha fornito alcuna motivazione inordine alla sussistenza della condotta contestata e al superamento della soglia dipunibilità, nonostante lo specifico motivo di appello, che denunciava l’illegittimitàdell’accertamento del fatto oggettivo ascritto all’imputato per la mancataacquisizione della dichiarazione annuale IVA.

Si aggiunge che in analogo vizio èincorsa la sentenza di primo grado, la quale ha anch’essa fondato l’affermazionedi responsabilità sulla base di quanto riportato nella comunicazione della notizia direato dell’Agenzia delle Entrate, acquisita al fascicolo per il dibattimento.2.3.

Con il terzo motivo, si denuncia vizio di motivazione, anche pertravisamento della prova, a norma dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.,avendo riguardo alla ritenuta sussistenza dell’elemento soggettivo del reato.Si deduce che la sentenza impugnata ha ritenuto dimostrato l’elementopsicologico del reato anche travisando prove essenziali e dirimenti.Si premette che, nell’atto di appello, la difesa aveva segnalato plurimielementi significativi per escludere la sussistenza dell’elemento soggettivo, quali:a) la notifica di quattro avvisi di accertamento alla società “[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.”tra il 18 dicembre 2014 e il 23 giugno 2017, relativi alle annualità 2009, 2010,2011 e 2012, recanti richieste di pagamento per circa 4,5 milioni di euro,immediatamente esecutivi nella misura di un terzo, e tutti contestati conimpugnazioni o accolte o ancora pendenti; b) una contrazione dell’affidamentobancario e del fatturato della precisata società; c) la rinuncia dell’imputato alcompenso di amministratore della “[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.”; d) l’effettuazione difinanziamenti in conto soci tra il 2016 ed il 2017 alla società, da parte dell’imputatoe dei suoi familiari, riportati nella consulenza tecnica prodotta dalla difesa; e) laconcessione di fideiussione e ipoteca su tutti i beni personali dell’imputato; f) larichiesta, da parte della società, di un mutuo garantito da ipoteca sul capannoneaziendale, deliberato, ma non erogato, dalla banca in ragione della posizionedebitoria della “[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.”.Si osserva, innanzitutto, che la Corte d’appello si è limitata a rilevare l’assenzadi rateizzazione e di prova del pagamento delle imposte da parte della società“[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.” a fronte dei quattro avvisi di accertamento, e l’assenzadi prova in ordine alla contrazione dell’affidamento bancario, senza consideraretutte le ulteriori circostanze elencate nell’atto di gravame.

Si rappresenta, poi, chela sentenza impugnata è incorsa in travisamento della prova laddove ha ritenuto iversamenti di denaro (le c.d.

«iniezioni di liquidità») inesistenti perché effettuatiin favore di altra società, e precisamente della “[OSCURATO:PERSONA] tende da sole s.r.l.”, inquanto la società è rimasta la stessa ed ha semplicemente cambiato nome da“[OSCURATO:PERSONA] tende da sole s.r.l.” in “[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.” con deliberadell’assemblea straordinaria dei soci il 23 febbraio 2018, come risulta dallaconsulenza tecnica depositata dalla difesa, e dagli atti ad essa allegati, acquisitaal fascicolo per il dibattimento il 25 gennaio 2023 (si richiama, in particolare, ilbilancio ordinario di esercizio chiuso al 31 dicembre 2016).2.4.

Con il quarto motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento agliartt. 45 cod. pen., 10-ter d.lgs. n. 74 del 2000, e 125 cod. proc. pen., a normadell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., avendo riguardo ancora allaritenuta sussistenza dell’elemento soggettivo del reato.Si deduce che la Corte d’appello ha ritenuto irrilevanti e comunque nonsufficientemente provate le iniziative assunte dall’imputato per fronteggiare la crisidi liquidità, senza però spiegare, in particolare, perché la delibera avente adoggetto la richiesta di concessione di un mutuo garantito da ipoteca sul capannoneaziendale non costituisce elemento idoneo ad escludere il dolo.

Si evidenzia che ilfinanziamento in questione avrebbe consentito di estinguere il debito IVA, e che,quindi, l’adozione della delibera da parte della società era chiaramente indicativadella volontà di adempiere integralmente all’obbligo tributario.2.5.

Con il quinto motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento agliartt. 12 d.lgs. n. 74 del 2000 e 133 cod. pen., nonché vizio di motivazione di legge,a norma dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., avendo riguardoall’applicazione delle pene accessorie.Si deduce che le pene accessorie sono state applicate in misura superiore alminimo edittale senza alcuna motivazione in proposito, tra l’altro anche incontraddizione con il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.3.

Successivamente alla presentazione della requisitoria scritta delProcuratore generale della Corte di cassazione, il ricorrente ha depositatomemoria, sottoscritta dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], nella quale, in particolare, siripropongono e sviluppano le censure enunciate nei primi quattro motivi delricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Per le ragioni e nei limiti di seguito precisati, il ricorso è fondato conriferimento alle censure concernenti la commisurazione delle pene accessorie,mentre è complessivamente infondato nel resto.2.

Manifestamente infondate sono le censure esposte nei primi due motivi,riprese anche nella memoria, le quali contestano l’affermazione di sussistenzadell’elemento oggettivo del reato, deducendo che non è stata acquisita ladichiarazione IVA, unico documento idoneo a comprovare con certezzal’ammontare dichiarato dal contribuente ai fini del calcolo dell’imposta dovuta inforza del dettato dell’art. 10-ter d.lgs. n. 74 del 2000, e che, in ogni caso, lasentenza impugnata non ha risposto al motivo di appello sulla illegittimitàdell’accertamento in ordine al superamento della soglia di punibilità per la mancataacquisizione della dichiarazione IVA.2.1.

Deve escludersi, innanzitutto, che la prova relativa all’ammontaredichiarato dal contribuente ai fini del calcolo dell’IVA dovuta possa essere fornitaesclusivamente dalla dichiarazione IVA, e che, quindi, per affermare lacolpevolezza dell’imputato del delitto di cui all’art. 10-ter d.lgs. n. 74 del 2000, sianecessario acquisire detta dichiarazione al fascicolo per il dibattimento.Invero, in giurisprudenza si è ripetutamente ed espressamente affermato che,per la configurabilità del reato previsto dall'art. 10-ter d.lgs. 10 marzo 2000, n.74, non si richiede l'acquisizione al fascicolo processuale della dichiarazione fiscaledel contribuente o di alcuna prova legale, essendo sufficiente che il giudiceraggiunga la certezza, al di là di ogni ragionevole dubbio, che l'omissione, per unasomma eccedente la soglia di punibilità, abbia ad oggetto l'IVA dovuta in base alladichiarazione annuale regolarmente presentata, dandone conto con motivazioneimmune da vizi logici o giuridici (così Sez. 3, n. 28489 del 10/09/2020, Sammarini,Rv. 280015 – 01, che ha ritenuto provata l'avvenuta presentazione delladichiarazione IVA in ragione della denuncia presentata dall'Agenzia delle entrate,originata dalla valutazione, da parte del funzionario accertatore, delladichiarazione fiscale contenente la specifica indicazione dell'imposta da versare;cfr., per l’espressa riproposizione del principio, Sez. 5, n. 22383 del 17/04/2025,Battistutti, non mass.).E questa conclusione, ad avviso del Collegio, va condivisa, perché deveescludersi che l’art. 12-ter d.lgs. n. 74 del 2000 abbia previsto una “prova legale”ai fini dell’accertamento del reato da esso istituito, e deve invece ritenersiapplicabile, in materia, il generale principio di libertà della prova.Anzitutto, occorre rilevare che il dato testuale dell’art. 12-ter d.lgs. n. 74 del2000 non impone di affermare che, ai fini dell’accertamento dell’imposta dovuta,sia necessario acquisire la dichiarazione annuale.

Invero, le espressioni presentinella disposizione appena citata («chiunque non versa, entro il termine per ilversamento dell'acconto relativo al periodo d'imposta successivo, l'imposta sulvalore aggiunto dovuta in base alla dichiarazione annuale, per un ammontaresuperiore a euro duecentocinquantamila per ciascun periodo d'imposta»), secondola connessione delle parole impiegate, implicano soltanto che, ai fini dellaconfigurabilità del reato, l’IVA non versata debba essere «dovuta in base alladichiarazione annuale».

In altri termini, l’art. 12-ter d.lgs. cit. richiede che l’IVAda versare debba essere determinata secondo quanto indicato nella relativadichiarazione annuale, ma non anche che tale dichiarazione debba esserenecessariamente acquisita agli atti del processo.Con riguardo al secondo aspetto, poi, va rimarcato che la soluzione giàaffermata dalla giurisprudenza – la possibilità di accertare con qualunque mezzodi prova quale sia l’IVA dovuta secondo la relativa dichiarazione annuale, e, quindi,se sia stata presentata tale dichiarazione e quale contenuto questa abbia – èpienamente in linea con i più generali principi del libero convincimento del giudicee dell’ammissibilità delle prove non disciplinate dalla legge, chiaramente affermatinelle disposizioni generali del [OSCURATO:PERSONA] (Prove) del codice di procedura penale.2.2.

Deve escludersi, inoltre, che la sentenza impugnata non abbia risposto almotivo di appello sulla illegittimità dell’accertamento in ordine al superamentodella soglia di punibilità per la mancata acquisizione della dichiarazione IVA.La Corte d’appello, in effetti, risponde formalmente al motivo di gravame checontestava la mancata acquisizione della dichiarazione annuale dell’IVA.La sentenza impugnata, dopo aver riassunto compiutamente il motivo diappello, osserva, in primo luogo, che l’annotazione contenente la comunicazionedella notizia di reato, formata dall’Agenzia delle Entrate, è stata acquisita alfascicolo per il dibattimento con il consenso delle parti e dà specificamente attodel mancato versamento dell’imposta dovuta a titolo di IVA per l’anno 2016 (paria 539.956,00 euro), risultante dalla relativa dichiarazione annuale (Modello Unico2017).

Evidenzia, poi, che, in ordine al profilo in questione non vi è stata alcunarichiesta di approfondimento istruttorio da parte della difesa.

Segnala, ancora, che,in tutta la corrispondenza con la società alla quale si riferisce l’omesso versamentodell’IVA, l’Agenzia delle Entrate ha fatto espresso riferimento alla «dichiarazionemodello IVA/2017, relativa all’anno di imposta 2016».In considerazione di quanto appena indicato, può allora concludersi che laCorte distrettuale ha fornito una risposta non solo formale, ma anche “effettiva”,congrua e corretta al motivo di appello che deduceva la illegittimitàdell’accertamento concernente il superamento della soglia di punibilità per lamancata acquisizione della dichiarazione IVA.3.

In parte prive di specificità e in parte infondate sono le censure formulatenel terzo e nel quarto motivo, sviluppate ulteriormente nella memoria, le qualicontestano l’affermazione relativa alla sussistenza dell’elemento soggettivo delreato, deducendo che la sentenza impugnata non solo non si è compiutamenteconfrontata con gli elementi addotti a discarico dalla difesa per evidenziare comel’attuale ricorrente abbia intrapreso tutte le iniziative a lui possibili per essereadempiente, ma è anche incorsa in travisamento della prova quando ha esclusol’effettuazione, da parte del medesimo, di finanziamenti in conto soci negli anni2016 e 2017 alla società cui si riferisce l’omesso versamento dell’IVA.3.1.

Per l’esame delle censure appare utile premettere un richiamo ai principigenerali elaborati dalla giurisprudenza in tema di colpevolezza per il reato previstodall’art. 10-ter d.lgs. n. 74 del 2000 e di travisamento della prova.Per quanto concerne il primo argomento, costituisce affermazione noncontroversa quella secondo cui, in tema di reato di omesso versamento dell'IVA,la colpevolezza del contribuente non è esclusa dalla crisi di liquidità del debitorealla scadenza del termine fissato per il pagamento, a meno che non vengadimostrato che siano state adottate tutte le iniziative per provvedere allacorresponsione del tributo e, nel caso in cui l'omesso versamento dipenda dalmancato incasso dell'IVA per altrui inadempimento, non siano provati i motivi chehanno determinato l'emissione della fattura antecedentemente alla ricezione delcorrispettivo (cfr. Sez. 3, n. 23796 del 21/03/2019, Minardi, Rv. 275967 – 01).Sempre in tema di omesso versamento dell'imposta sul valore aggiunto, si è inoltreripetutamente rilevato che l'inadempimento della obbligazione tributaria puòessere attribuito a forza maggiore solo quando derivi da fatti non imputabiliall'imprenditore che non abbia potuto tempestivamente porvi rimedio per causeindipendenti dalla sua volontà e che sfuggono al suo dominio finalistico (vds.

Sez.3, n. 8352 del 24/06/2014, dep. 2015, Schirosi, Rv. 263128 – 01, la quale haescluso che potesse essere ascrivibile a forza maggiore la mancanza dellaprovvista necessaria all'adempimento dell'obbligazione tributaria per effetto di unascelta di politica imprenditoriale volta a fronteggiare una crisi di liquidità, nonchéSez. 3, n. 2614 del 06/11/2013, dep. 2014, Saibene, Rv. 258595 – 01).Per quanto attiene al secondo tema, va rimarcato che, per l’orientamentoampiamente consolidato, il ricorso per cassazione con cui si lamenta il vizio dimotivazione per travisamento della prova, non può limitarsi, penal'inammissibilità, ad addurre l'esistenza di atti processuali non esplicitamente presiin considerazione nella motivazione del provvedimento impugnato ovvero noncorrettamente od adeguatamente interpretati dal giudicante, quando non abbianocarattere di decisività, ma deve, invece: a) identificare l'atto processuale cui fariferimento; b) individuare l'elemento fattuale o il dato probatorio che da tale attoemerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza; c)dare la prova della verità dell'elemento fattuale o del dato probatorio invocato,nonché della effettiva esistenza dell'atto processuale su cui tale prova si fonda; d)indicare le ragioni per cui l'atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenutalogica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicaleincompatibilità all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimentoimpugnato (così, per tutte, Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085 – 01,nonché Sez. 3, n. 2039 del 02/02/2018, dep. 2019, Papini, Rv. 274816 – 07).3.2.

La sentenza impugnata spiega analiticamente perché ritiene di doveraffermare che l’omesso versamento dell’IVA sia stato determinato da uncomportamento colpevole dell’attuale ricorrente, e di dover escludere che ilmedesimo abbia adottato tutte le iniziative possibili per provvedere allacorresponsione del tributo.Appare utile premettere che, secondo quanto espressamente precisato dallasentenza di primo grado, l’imputato non ha mai negato di aver incassato l’IVA dicui alle fatture per il periodo di imposta 2016, ossia dalle fatture dalle quali èderivato il debito pari a 539.956,00 euro, e che questo dato non è stato in alcunmodo contestato né nel giudizio di appello, né in sede di legittimità.La sentenza impugnata, nel rispondere ai motivi di gravame, osservainnanzitutto che la notificazione dei quattro avvisi di accertamentodell’Amministrazione finanziaria tra il 18 dicembre 2014 ed il 23 giugno 2017 nonrisulta aver determinato conseguenze dirette sulla liquidità della società gestitadall’attuale ricorrente, perché questi, pur depositando consulenza tecnica, non hadocumentato l’effettuazione di alcun pagamento.

Aggiunge inoltre che, conriguardo a tali avvisi, non è stato nemmeno tentato il raggiungimento di unaccordo per la rateizzazione del debito, e che, se alcune impugnazioni sono stateaccolte, come si afferma nell’atto di appello, evidentemente il denaroasseritamente versato (ma di ciò non vi è alcuna prova) a titolo di acconto inrelazione ai debiti oggetto di pretesa erariale è stato almeno in parte recuperato.La Corte d’appello, poi, rappresenta che: a) non è stata fornita alcunaconcreta prova della contrazione dell’affidamento bancario o del calo di fatturatonel periodo in questione, siccome circostanze soltanto assertivamente indicatecome conseguenze delle verifiche della Guardia di Finanza; b) non vi è prova diiniezioni di liquidità, perché i versamenti documentati nell’allegato 7 dellaconsulenza tecnica della difesa si riferiscono a somme versate in favore della“[OSCURATO:PERSONA] tende da sole s.r.l.”, società diversa dalla “[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.”, laquale ha omesso di versare l’IVA oggetto dell’imputazione; c) l’unica garanziadocumentata attiene al mutuo ipotecario deliberato dalla società il 4 maggio 2017,e, però, la documentazione prodotta riguarda soltanto la delibera, ma nulla indicain ordine alla trasmissione di questa all’istituto bancario o alle ragioni del diniegodel prestito; d) non è stato allegato alcun elemento in ordine a tentativi di accordocon l’Amministrazione finanziaria in relazione alle diverse pretese erariali; e) nonrisulta effettuato alcun pagamento, anche solo parziale.Per quanto attiene al denunciato travisamento della prova, va evidenziato chel’atto cui si fa riferimento nel ricorso e nella memoria, è costituito da un estrattodi conto corrente intestato ad [OSCURATO:PERSONA] (quindi non all’attuale ricorrente[OSCURATO:PERSONA]); da questo documento risulta l’effettuazione, in uscita dal contocorrente intestato ad [OSCURATO:PERSONA] e in direzione della “[OSCURATO:PERSONA] tende dasole s.r.l.”, di due bonifici, entrambi in data 10 marzo 2017, il primo per l’importodi 30.000,00 euro e il secondo per l’importo di 27.000,00 euro.3.3.

Le conclusioni della sentenza impugnata sono immuni da vizi.In primo luogo, va precisato che le censure relative al travisamento dellaprova sono prive di specificità.

Invero, si è evidenziato in precedenza al § 3.1, che,ai fini dell’ammissibilità del motivo denunciante il vizio di travisamento della prova,occorre (anche) indicare le ragioni per le quali l'atto di cui è stato travisato ilsignificato inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'interacoerenza della motivazione, introducendo profili di radicale incompatibilitàall'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato.

Ora, nellaspecie, va rilevato che i versamenti indicati nel ricorso e nella memoria: a) sonostati effettuati da persona diversa dall’attuale ricorrente, né è dimostrata laprovenienza dei fondi da quest’ultimo; b) hanno avuto ad oggetto un importocomplessivo di soli 57.000,00 euro, a fronte di un debito pari a 539.956,00 euro;c) non risultano in alcun modo utilizzati per ripianare i debiti in contestazione,ritenere che la Corte d’appello sia incorsa in errore quando ha negato che la societàcui si riferisce il debito IVA di cui all’imputazione abbia percepito gli importi indicati,deve escludersi che tale errore abbia inficiato e compromesso, in modo decisivo,la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione della sentenza impugnata.Ciò posto, va poi evidenziato che la Corte d’appello offre una motivazionecongrua, e fondata su precisi e plurimi elementi di fatto, per concludere chel’inadempimento del debito tributario ascritto all’attuale ricorrente è statocolpevole, sia perché non può dirsi dovuto a forza maggiore, sia perché non è statanemmeno dimostrata l’avvenuta adozione, in maniera concreta ed efficace, di tuttele iniziative possibili per provvedere alla corresponsione del tributo.

In particolare,e ad esempio, emblematica risulta l’assenza sia di qualunque pagamento parziale,nonostante l’incasso dell’IVA per le fatture emesse, sia di tentativi di accordo conl’Amministrazione finanziaria per una rateizzazione.4.

Fondate, invece, sono le censure enunciate nel quinto motivo, le qualicontestano la commisurazione delle pene accessorie, deducendo che la duratadelle stesse è fissata in misura superiore al minimo edittale senza alcunamotivazione, e nonostante la concessione delle circostanze attenuanti generiche.Invero, come precisato ripetutamente dalla giurisprudenza, la duratadelle pene accessorie per le quali è previsto un limite minimo e massimo, deveessere determinata in concreto, con adeguata motivazione, sulla base dei criteristabiliti dall'art. 133 cod. pen., dovendo escludersi la necessaria correlazione conquella della pena principale (così, con specifico riferimento alle pene accessorie dicui all'art. 12 del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, Sez. 3, n. 41061 del 20/06/2019,Paternò, Rv. 277972 -01, nonché, in termini generali, Sez.

U, n. 28910 del28/02/2019, Suraci, Rv. 276286 – 01).Nella specie, la sentenza impugnata ha applicato le pene accessorie la cuidurata è rimessa ad una valutazione discrezionale del giudice – precisamente:l’interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese,l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, e l’interdizione dellefunzioni di rappresentanza e assistenza in materia tributaria – in misura superioreal minimo senza indicare alcuna ragione specificativa.Risulta quindi evidente che la decisione è viziata su tale punto per l’assenzadi qualunque motivazione in proposito.5.

In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamenteal punto concernente la commisurazione delle pene accessorie, mentre il ricorso ècomplessivamente infondato nel resto.Di conseguenza, diventano irrevocabili le statuizioni della sentenza emessadalla Corte d’appello sia in ordine all’affermazione di responsabilità dell’imputato,sia in ordine alla determinazione della pena principale inflitta.[OSCURATO:PERSONA] del rinvio procederà a nuovo giudizio per determinare la misuradelle pene accessorie la cui durata è rimessa alla sua determinazione discrezionale(l’interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese,l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, e l’interdizione dellefunzioni di rappresentanza e assistenza in materia tributaria), e, nel compiere talegiudizio, eviterà di incorrere nei vizi rilevati in precedenza e indicati nel §

4. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata limitatamente alla misura delle peneaccessorie con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte diappello di Bari.

Rigetta nel resto il ricorso.Così deciso il 21/04/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteAntonio [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale FrancescaCostantini, che ha concluso per il rigetto del ricorso;udito, per il ricorrente, l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA],che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza emessa in data 20 febbraio 2025, la Corte d’appello di Bariha confermato la sentenza del Tribunale di Bari del 4 ottobre 2023, che hadichiarato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all’art. 10-ter d.lgs. n. 74 del 2000, e l’ha condannato alla pena di sei mesi di reclusione,previa concessione delle circostanze attenuanti generiche.Secondo quanto ricostruito dai Giudici di merito, [OSCURATO:PERSONA] èresponsabile del reato ascrittogli perché, in qualità di legale rappresentante protempore della società “[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.”, avrebbe omesso di versare l’IVAdovuta in base alla dichiarazione annuale del modello Unico 2017 per l’anno 2016,per un importo complessivo pari a 539.956,00 euro, fino al 17 dicembre 2017.2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corted’appello di Milano indicata in epigrafe [OSCURATO:PERSONA], con atto sottoscrittodall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando cinque motivi.2.1. Con il primo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento all’art.10-ter d.lgs. n. 74 del 2000, a norma dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc.pen., avuto riguardo alla ritenuta sussistenza dell’elemento oggettivo del reato.Si deduce che la sentenza impugnata ha illegittimamente ritenuto accertato ilreato senza aver acquisito la dichiarazione annuale IVA, unico documento idoneoa comprovare con certezza l’ammontare dichiarato dal contribuente ai fini delcalcolo dell’imposta dovuta. Si evidenzia che, secondo quanto prevede l’art. 10-ter d.lgs. n. 74 del 2000, il reato di omesso versamento di IVA si perfeziona se ilcontribuente non versa «l’imposta sul valore aggiunto dovuta in base alladichiarazione annuale, per un ammontare superiore a euro duecentocinquantamilaper ciascun periodo d’imposta», e che, però, nella specie, la dichiarazione nonrisulta acquisita agli atti, mentre l’importo da essa indicata come dovuto a titolodi IVA è stato ritenuto accertato sulla sola base di quanto indicato nellacomunicazione della notizia di reato dell’Agenzia delle Entrate, acquisita alfascicolo per il dibattimento previo consenso delle parti.2.2. Con il secondo motivo, si denuncia vizio di motivazione, a norma dell’art.606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., ancora con riferimento alla ritenutasussistenza dell’elemento oggettivo del reato.Si deduce che la sentenza impugnata non ha fornito alcuna motivazione inordine alla sussistenza della condotta contestata e al superamento della soglia dipunibilità, nonostante lo specifico motivo di appello, che denunciava l’illegittimitàdell’accertamento del fatto oggettivo ascritto all’imputato per la mancataacquisizione della dichiarazione annuale IVA. Si aggiunge che in analogo vizio èincorsa la sentenza di primo grado, la quale ha anch’essa fondato l’affermazionedi responsabilità sulla base di quanto riportato nella comunicazione della notizia direato dell’Agenzia delle Entrate, acquisita al fascicolo per il dibattimento.2.3. Con il terzo motivo, si denuncia vizio di motivazione, anche pertravisamento della prova, a norma dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.,avendo riguardo alla ritenuta sussistenza dell’elemento soggettivo del reato.Si deduce che la sentenza impugnata ha ritenuto dimostrato l’elementopsicologico del reato anche travisando prove essenziali e dirimenti.Si premette che, nell’atto di appello, la difesa aveva segnalato plurimielementi significativi per escludere la sussistenza dell’elemento soggettivo, quali:a) la notifica di quattro avvisi di accertamento alla società “[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.”tra il 18 dicembre 2014 e il 23 giugno 2017, relativi alle annualità 2009, 2010,2011 e 2012, recanti richieste di pagamento per circa 4,5 milioni di euro,immediatamente esecutivi nella misura di un terzo, e tutti contestati conimpugnazioni o accolte o ancora pendenti; b) una contrazione dell’affidamentobancario e del fatturato della precisata società; c) la rinuncia dell’imputato alcompenso di amministratore della “[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.”; d) l’effettuazione difinanziamenti in conto soci tra il 2016 ed il 2017 alla società, da parte dell’imputatoe dei suoi familiari, riportati nella consulenza tecnica prodotta dalla difesa; e) laconcessione di fideiussione e ipoteca su tutti i beni personali dell’imputato; f) larichiesta, da parte della società, di un mutuo garantito da ipoteca sul capannoneaziendale, deliberato, ma non erogato, dalla banca in ragione della posizionedebitoria della “[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.”.Si osserva, innanzitutto, che la Corte d’appello si è limitata a rilevare l’assenzadi rateizzazione e di prova del pagamento delle imposte da parte della società“[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.” a fronte dei quattro avvisi di accertamento, e l’assenzadi prova in ordine alla contrazione dell’affidamento bancario, senza consideraretutte le ulteriori circostanze elencate nell’atto di gravame. Si rappresenta, poi, chela sentenza impugnata è incorsa in travisamento della prova laddove ha ritenuto iversamenti di denaro (le c.d. «iniezioni di liquidità») inesistenti perché effettuatiin favore di altra società, e precisamente della “[OSCURATO:PERSONA] tende da sole s.r.l.”, inquanto la società è rimasta la stessa ed ha semplicemente cambiato nome da“[OSCURATO:PERSONA] tende da sole s.r.l.” in “[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.” con deliberadell’assemblea straordinaria dei soci il 23 febbraio 2018, come risulta dallaconsulenza tecnica depositata dalla difesa, e dagli atti ad essa allegati, acquisitaal fascicolo per il dibattimento il 25 gennaio 2023 (si richiama, in particolare, ilbilancio ordinario di esercizio chiuso al 31 dicembre 2016).2.4. Con il quarto motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento agliartt. 45 cod. pen., 10-ter d.lgs. n. 74 del 2000, e 125 cod. proc. pen., a normadell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., avendo riguardo ancora allaritenuta sussistenza dell’elemento soggettivo del reato.Si deduce che la Corte d’appello ha ritenuto irrilevanti e comunque nonsufficientemente provate le iniziative assunte dall’imputato per fronteggiare la crisidi liquidità, senza però spiegare, in particolare, perché la delibera avente adoggetto la richiesta di concessione di un mutuo garantito da ipoteca sul capannoneaziendale non costituisce elemento idoneo ad escludere il dolo. Si evidenzia che ilfinanziamento in questione avrebbe consentito di estinguere il debito IVA, e che,quindi, l’adozione della delibera da parte della società era chiaramente indicativadella volontà di adempiere integralmente all’obbligo tributario.2.5. Con il quinto motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento agliartt. 12 d.lgs. n. 74 del 2000 e 133 cod. pen., nonché vizio di motivazione di legge,a norma dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., avendo riguardoall’applicazione delle pene accessorie.Si deduce che le pene accessorie sono state applicate in misura superiore alminimo edittale senza alcuna motivazione in proposito, tra l’altro anche incontraddizione con il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.3. Successivamente alla presentazione della requisitoria scritta delProcuratore generale della Corte di cassazione, il ricorrente ha depositatomemoria, sottoscritta dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], nella quale, in particolare, siripropongono e sviluppano le censure enunciate nei primi quattro motivi delricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Per le ragioni e nei limiti di seguito precisati, il ricorso è fondato conriferimento alle censure concernenti la commisurazione delle pene accessorie,mentre è complessivamente infondato nel resto.2. Manifestamente infondate sono le censure esposte nei primi due motivi,riprese anche nella memoria, le quali contestano l’affermazione di sussistenzadell’elemento oggettivo del reato, deducendo che non è stata acquisita ladichiarazione IVA, unico documento idoneo a comprovare con certezzal’ammontare dichiarato dal contribuente ai fini del calcolo dell’imposta dovuta inforza del dettato dell’art. 10-ter d.lgs. n. 74 del 2000, e che, in ogni caso, lasentenza impugnata non ha risposto al motivo di appello sulla illegittimitàdell’accertamento in ordine al superamento della soglia di punibilità per la mancataacquisizione della dichiarazione IVA.2.1. Deve escludersi, innanzitutto, che la prova relativa all’ammontaredichiarato dal contribuente ai fini del calcolo dell’IVA dovuta possa essere fornitaesclusivamente dalla dichiarazione IVA, e che, quindi, per affermare lacolpevolezza dell’imputato del delitto di cui all’art. 10-ter d.lgs. n. 74 del 2000, sianecessario acquisire detta dichiarazione al fascicolo per il dibattimento.Invero, in giurisprudenza si è ripetutamente ed espressamente affermato che,per la configurabilità del reato previsto dall'art. 10-ter d.lgs. 10 marzo 2000, n.74, non si richiede l'acquisizione al fascicolo processuale della dichiarazione fiscaledel contribuente o di alcuna prova legale, essendo sufficiente che il giudiceraggiunga la certezza, al di là di ogni ragionevole dubbio, che l'omissione, per unasomma eccedente la soglia di punibilità, abbia ad oggetto l'IVA dovuta in base alladichiarazione annuale regolarmente presentata, dandone conto con motivazioneimmune da vizi logici o giuridici (così Sez. 3, n. 28489 del 10/09/2020, Sammarini,Rv. 280015 – 01, che ha ritenuto provata l'avvenuta presentazione delladichiarazione IVA in ragione della denuncia presentata dall'Agenzia delle entrate,originata dalla valutazione, da parte del funzionario accertatore, delladichiarazione fiscale contenente la specifica indicazione dell'imposta da versare;cfr., per l’espressa riproposizione del principio, Sez. 5, n. 22383 del 17/04/2025,Battistutti, non mass.).E questa conclusione, ad avviso del Collegio, va condivisa, perché deveescludersi che l’art. 12-ter d.lgs. n. 74 del 2000 abbia previsto una “prova legale”ai fini dell’accertamento del reato da esso istituito, e deve invece ritenersiapplicabile, in materia, il generale principio di libertà della prova.Anzitutto, occorre rilevare che il dato testuale dell’art. 12-ter d.lgs. n. 74 del2000 non impone di affermare che, ai fini dell’accertamento dell’imposta dovuta,sia necessario acquisire la dichiarazione annuale. Invero, le espressioni presentinella disposizione appena citata («chiunque non versa, entro il termine per ilversamento dell'acconto relativo al periodo d'imposta successivo, l'imposta sulvalore aggiunto dovuta in base alla dichiarazione annuale, per un ammontaresuperiore a euro duecentocinquantamila per ciascun periodo d'imposta»), secondola connessione delle parole impiegate, implicano soltanto che, ai fini dellaconfigurabilità del reato, l’IVA non versata debba essere «dovuta in base alladichiarazione annuale». In altri termini, l’art. 12-ter d.lgs. cit. richiede che l’IVAda versare debba essere determinata secondo quanto indicato nella relativadichiarazione annuale, ma non anche che tale dichiarazione debba esserenecessariamente acquisita agli atti del processo.Con riguardo al secondo aspetto, poi, va rimarcato che la soluzione giàaffermata dalla giurisprudenza – la possibilità di accertare con qualunque mezzodi prova quale sia l’IVA dovuta secondo la relativa dichiarazione annuale, e, quindi,se sia stata presentata tale dichiarazione e quale contenuto questa abbia – èpienamente in linea con i più generali principi del libero convincimento del giudicee dell’ammissibilità delle prove non disciplinate dalla legge, chiaramente affermatinelle disposizioni generali del [OSCURATO:PERSONA] (Prove) del codice di procedura penale.2.2. Deve escludersi, inoltre, che la sentenza impugnata non abbia risposto almotivo di appello sulla illegittimità dell’accertamento in ordine al superamentodella soglia di punibilità per la mancata acquisizione della dichiarazione IVA.La Corte d’appello, in effetti, risponde formalmente al motivo di gravame checontestava la mancata acquisizione della dichiarazione annuale dell’IVA.La sentenza impugnata, dopo aver riassunto compiutamente il motivo diappello, osserva, in primo luogo, che l’annotazione contenente la comunicazionedella notizia di reato, formata dall’Agenzia delle Entrate, è stata acquisita alfascicolo per il dibattimento con il consenso delle parti e dà specificamente attodel mancato versamento dell’imposta dovuta a titolo di IVA per l’anno 2016 (paria 539.956,00 euro), risultante dalla relativa dichiarazione annuale (Modello Unico2017). Evidenzia, poi, che, in ordine al profilo in questione non vi è stata alcunarichiesta di approfondimento istruttorio da parte della difesa. Segnala, ancora, che,in tutta la corrispondenza con la società alla quale si riferisce l’omesso versamentodell’IVA, l’Agenzia delle Entrate ha fatto espresso riferimento alla «dichiarazionemodello IVA/2017, relativa all’anno di imposta 2016».In considerazione di quanto appena indicato, può allora concludersi che laCorte distrettuale ha fornito una risposta non solo formale, ma anche “effettiva”,congrua e corretta al motivo di appello che deduceva la illegittimitàdell’accertamento concernente il superamento della soglia di punibilità per lamancata acquisizione della dichiarazione IVA.3. In parte prive di specificità e in parte infondate sono le censure formulatenel terzo e nel quarto motivo, sviluppate ulteriormente nella memoria, le qualicontestano l’affermazione relativa alla sussistenza dell’elemento soggettivo delreato, deducendo che la sentenza impugnata non solo non si è compiutamenteconfrontata con gli elementi addotti a discarico dalla difesa per evidenziare comel’attuale ricorrente abbia intrapreso tutte le iniziative a lui possibili per essereadempiente, ma è anche incorsa in travisamento della prova quando ha esclusol’effettuazione, da parte del medesimo, di finanziamenti in conto soci negli anni2016 e 2017 alla società cui si riferisce l’omesso versamento dell’IVA.3.1. Per l’esame delle censure appare utile premettere un richiamo ai principigenerali elaborati dalla giurisprudenza in tema di colpevolezza per il reato previstodall’art. 10-ter d.lgs. n. 74 del 2000 e di travisamento della prova.Per quanto concerne il primo argomento, costituisce affermazione noncontroversa quella secondo cui, in tema di reato di omesso versamento dell'IVA,la colpevolezza del contribuente non è esclusa dalla crisi di liquidità del debitorealla scadenza del termine fissato per il pagamento, a meno che non vengadimostrato che siano state adottate tutte le iniziative per provvedere allacorresponsione del tributo e, nel caso in cui l'omesso versamento dipenda dalmancato incasso dell'IVA per altrui inadempimento, non siano provati i motivi chehanno determinato l'emissione della fattura antecedentemente alla ricezione delcorrispettivo (cfr. Sez. 3, n. 23796 del 21/03/2019, Minardi, Rv. 275967 – 01).Sempre in tema di omesso versamento dell'imposta sul valore aggiunto, si è inoltreripetutamente rilevato che l'inadempimento della obbligazione tributaria puòessere attribuito a forza maggiore solo quando derivi da fatti non imputabiliall'imprenditore che non abbia potuto tempestivamente porvi rimedio per causeindipendenti dalla sua volontà e che sfuggono al suo dominio finalistico (vds. Sez.3, n. 8352 del 24/06/2014, dep. 2015, Schirosi, Rv. 263128 – 01, la quale haescluso che potesse essere ascrivibile a forza maggiore la mancanza dellaprovvista necessaria all'adempimento dell'obbligazione tributaria per effetto di unascelta di politica imprenditoriale volta a fronteggiare una crisi di liquidità, nonchéSez. 3, n. 2614 del 06/11/2013, dep. 2014, Saibene, Rv. 258595 – 01).Per quanto attiene al secondo tema, va rimarcato che, per l’orientamentoampiamente consolidato, il ricorso per cassazione con cui si lamenta il vizio dimotivazione per travisamento della prova, non può limitarsi, penal'inammissibilità, ad addurre l'esistenza di atti processuali non esplicitamente presiin considerazione nella motivazione del provvedimento impugnato ovvero noncorrettamente od adeguatamente interpretati dal giudicante, quando non abbianocarattere di decisività, ma deve, invece: a) identificare l'atto processuale cui fariferimento; b) individuare l'elemento fattuale o il dato probatorio che da tale attoemerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza; c)dare la prova della verità dell'elemento fattuale o del dato probatorio invocato,nonché della effettiva esistenza dell'atto processuale su cui tale prova si fonda; d)indicare le ragioni per cui l'atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenutalogica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicaleincompatibilità all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimentoimpugnato (così, per tutte, Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085 – 01,nonché Sez. 3, n. 2039 del 02/02/2018, dep. 2019, Papini, Rv. 274816 – 07).3.2. La sentenza impugnata spiega analiticamente perché ritiene di doveraffermare che l’omesso versamento dell’IVA sia stato determinato da uncomportamento colpevole dell’attuale ricorrente, e di dover escludere che ilmedesimo abbia adottato tutte le iniziative possibili per provvedere allacorresponsione del tributo.Appare utile premettere che, secondo quanto espressamente precisato dallasentenza di primo grado, l’imputato non ha mai negato di aver incassato l’IVA dicui alle fatture per il periodo di imposta 2016, ossia dalle fatture dalle quali èderivato il debito pari a 539.956,00 euro, e che questo dato non è stato in alcunmodo contestato né nel giudizio di appello, né in sede di legittimità.La sentenza impugnata, nel rispondere ai motivi di gravame, osservainnanzitutto che la notificazione dei quattro avvisi di accertamentodell’Amministrazione finanziaria tra il 18 dicembre 2014 ed il 23 giugno 2017 nonrisulta aver determinato conseguenze dirette sulla liquidità della società gestitadall’attuale ricorrente, perché questi, pur depositando consulenza tecnica, non hadocumentato l’effettuazione di alcun pagamento. Aggiunge inoltre che, conriguardo a tali avvisi, non è stato nemmeno tentato il raggiungimento di unaccordo per la rateizzazione del debito, e che, se alcune impugnazioni sono stateaccolte, come si afferma nell’atto di appello, evidentemente il denaroasseritamente versato (ma di ciò non vi è alcuna prova) a titolo di acconto inrelazione ai debiti oggetto di pretesa erariale è stato almeno in parte recuperato.La Corte d’appello, poi, rappresenta che: a) non è stata fornita alcunaconcreta prova della contrazione dell’affidamento bancario o del calo di fatturatonel periodo in questione, siccome circostanze soltanto assertivamente indicatecome conseguenze delle verifiche della Guardia di Finanza; b) non vi è prova diiniezioni di liquidità, perché i versamenti documentati nell’allegato 7 dellaconsulenza tecnica della difesa si riferiscono a somme versate in favore della“[OSCURATO:PERSONA] tende da sole s.r.l.”, società diversa dalla “[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.”, laquale ha omesso di versare l’IVA oggetto dell’imputazione; c) l’unica garanziadocumentata attiene al mutuo ipotecario deliberato dalla società il 4 maggio 2017,e, però, la documentazione prodotta riguarda soltanto la delibera, ma nulla indicain ordine alla trasmissione di questa all’istituto bancario o alle ragioni del diniegodel prestito; d) non è stato allegato alcun elemento in ordine a tentativi di accordocon l’Amministrazione finanziaria in relazione alle diverse pretese erariali; e) nonrisulta effettuato alcun pagamento, anche solo parziale.Per quanto attiene al denunciato travisamento della prova, va evidenziato chel’atto cui si fa riferimento nel ricorso e nella memoria, è costituito da un estrattodi conto corrente intestato ad [OSCURATO:PERSONA] (quindi non all’attuale ricorrente[OSCURATO:PERSONA]); da questo documento risulta l’effettuazione, in uscita dal contocorrente intestato ad [OSCURATO:PERSONA] e in direzione della “[OSCURATO:PERSONA] tende dasole s.r.l.”, di due bonifici, entrambi in data 10 marzo 2017, il primo per l’importodi 30.000,00 euro e il secondo per l’importo di 27.000,00 euro.3.3. Le conclusioni della sentenza impugnata sono immuni da vizi.In primo luogo, va precisato che le censure relative al travisamento dellaprova sono prive di specificità. Invero, si è evidenziato in precedenza al § 3.1, che,ai fini dell’ammissibilità del motivo denunciante il vizio di travisamento della prova,occorre (anche) indicare le ragioni per le quali l'atto di cui è stato travisato ilsignificato inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'interacoerenza della motivazione, introducendo profili di radicale incompatibilitàall'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato. Ora, nellaspecie, va rilevato che i versamenti indicati nel ricorso e nella memoria: a) sonostati effettuati da persona diversa dall’attuale ricorrente, né è dimostrata laprovenienza dei fondi da quest’ultimo; b) hanno avuto ad oggetto un importocomplessivo di soli 57.000,00 euro, a fronte di un debito pari a 539.956,00 euro;c) non risultano in alcun modo utilizzati per ripianare i debiti in contestazione,ritenere che la Corte d’appello sia incorsa in errore quando ha negato che la societàcui si riferisce il debito IVA di cui all’imputazione abbia percepito gli importi indicati,deve escludersi che tale errore abbia inficiato e compromesso, in modo decisivo,la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione della sentenza impugnata.Ciò posto, va poi evidenziato che la Corte d’appello offre una motivazionecongrua, e fondata su precisi e plurimi elementi di fatto, per concludere chel’inadempimento del debito tributario ascritto all’attuale ricorrente è statocolpevole, sia perché non può dirsi dovuto a forza maggiore, sia perché non è statanemmeno dimostrata l’avvenuta adozione, in maniera concreta ed efficace, di tuttele iniziative possibili per provvedere alla corresponsione del tributo. In particolare,e ad esempio, emblematica risulta l’assenza sia di qualunque pagamento parziale,nonostante l’incasso dell’IVA per le fatture emesse, sia di tentativi di accordo conl’Amministrazione finanziaria per una rateizzazione.4. Fondate, invece, sono le censure enunciate nel quinto motivo, le qualicontestano la commisurazione delle pene accessorie, deducendo che la duratadelle stesse è fissata in misura superiore al minimo edittale senza alcunamotivazione, e nonostante la concessione delle circostanze attenuanti generiche.Invero, come precisato ripetutamente dalla giurisprudenza, la duratadelle pene accessorie per le quali è previsto un limite minimo e massimo, deveessere determinata in concreto, con adeguata motivazione, sulla base dei criteristabiliti dall'art. 133 cod. pen., dovendo escludersi la necessaria correlazione conquella della pena principale (così, con specifico riferimento alle pene accessorie dicui all'art. 12 del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, Sez. 3, n. 41061 del 20/06/2019,Paternò, Rv. 277972 -01, nonché, in termini generali, Sez. U, n. 28910 del28/02/2019, Suraci, Rv. 276286 – 01).Nella specie, la sentenza impugnata ha applicato le pene accessorie la cuidurata è rimessa ad una valutazione discrezionale del giudice – precisamente:l’interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese,l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, e l’interdizione dellefunzioni di rappresentanza e assistenza in materia tributaria – in misura superioreal minimo senza indicare alcuna ragione specificativa.Risulta quindi evidente che la decisione è viziata su tale punto per l’assenzadi qualunque motivazione in proposito.5. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamenteal punto concernente la commisurazione delle pene accessorie, mentre il ricorso ècomplessivamente infondato nel resto.Di conseguenza, diventano irrevocabili le statuizioni della sentenza emessadalla Corte d’appello sia in ordine all’affermazione di responsabilità dell’imputato,sia in ordine alla determinazione della pena principale inflitta.[OSCURATO:PERSONA] del rinvio procederà a nuovo giudizio per determinare la misuradelle pene accessorie la cui durata è rimessa alla sua determinazione discrezionale(l’interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese,l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, e l’interdizione dellefunzioni di rappresentanza e assistenza in materia tributaria), e, nel compiere talegiudizio, eviterà di incorrere nei vizi rilevati in precedenza e indicati nel § 4. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata limitatamente alla misura delle peneaccessorie con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte diappello di Bari. Rigetta nel resto il ricorso.Così deciso il 21/04/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteAntonio [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 20385/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris