CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 25906/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a CATANIA il 12/01/1997 avverso la sentenza del 25/11/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che l'imputata [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Bologna ne ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 474 cod. pen. (così riqualificata l'originaria imputazione di cui all'art. 517 cod. pen.); Considerato che il primo motivo di ricorso, che deduce violazione di legge e vizio di motivazione per quanto concerne la dichiarazione di responsabilità dell'imputata in ordine al reato ascrittole, è generico, perché si esaurisce in mere affermazioni prive di confronto argomentativo con le ragioni poste a base della pronuncia di condanna; Considerato che il secondo motivo di ricorso, che deduce violazione di legge e vizio di motivazione per quanto concerne la determinazione del trattamento sanzionatorio, sotto il profilo del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, della causa di non punibilità della speciale tenuità del fatto e dell'applicazione della pena sostitutiva, è, parimenti, generico, perché si esaurisce in mere affermazioni prive di confronto argonnentativo con le ragioni poste a base della pronuncia di condanna; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q P.Q.M