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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 27 maggio 2026

Cassazione n. 16434/2026

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v. ti [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]: BRG LNE73H68 H829W) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] 59A44 H501S) edelettivamente domiciliato presso gli indirizzi p.e.c. dei predetti difensori;- ricorrente -controCASAROTTO FRANCESCO ([OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] 40C06 A377O),rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]: LMLMSM 73T13 L840C) ed elettivamente domiciliato presso l’indirizzo p.e.c. diquest’ultimo;- controricorrente -avverso la sentenza della Corte d’Appello di Venezia n. 1101/2021,pubblicata il 15 aprile 2021;udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 4marzo 2026, dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA];lette le memorie illustrative depositate nell’interesse delle parti, aisensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c.;Numero registro generale 16172/2021Numero sezionale 542/2026Numero di raccolta generale 16434/2026Data pubblicazione 27/05/20261.- [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio [OSCURATO:PERSONA] per sentireaccertati i confini tra il proprio mappale n. 37, foglio 3, nel Comune diBolzano Vicentino (VI), e il mappale n. 36 del convenuto, per l’incertezzasoggettiva sull’estensione e i relativi confini, con condanna al rilascio dellaporzione di terreno del mappale 37 occupato e al risarcimento dei danniderivati.In via subordinata, chiese la condanna ex art. 2041 c.c., per ladiminuzione patrimoniale determinata dall’illegittima variazione catastale.L’attore espose: - di aver acquistato il mappale 37, subalterni 1 e 2(già 37 e 36b), con atto pubblico del 1972 e che, in occasione di unaverifica, effettuata in seguito ad un diverso contenzioso con la stessa parte,aveva avuto notizia di un’illegittima modificazione d’ufficio (avvenuta nel1974) della consistenza catastale degli immobili in oggetto che avevacomportato una minore estensione per il mappale dell’attore e unaccrescimento per quello del convenuto; - nel 2012, il convenuto avevainstallato un cancello lungo l’inesatta linea di confine tra i due fondi conoccupazione di una porzione del mappale dell’attore.[OSCURATO:PERSONA] chiese il rigetto delle domande ed espose che: - ilconfine era segnato dal muro di recinzione in calcestruzzo e rete metallica,costruito dallo stesso attore nel 1977, con cancello manuale in ferro, largomt. 3,32, installato sempre dall’attore al fine di consentire, agli operatoriidraulici del [OSCURATO:PERSONA]Tesina di Thiene (VI), il passaggio perla manutenzione delle paratoie della [OSCURATO:PERSONA], come da servitù afavore dello stesso Consorzio; - nel 1997 il cancello era stato sostituito conaltro cancello elettrico sempre dall’attore sulla stessa linea di confine; - lasituazione dei luoghi al momento in cui sia l’attore che il convenutoavevano acquistato rispettivamente i mappali 37 e 36 era del tutto similea quella lamentata dall’attore nell’odierno giudizio.

In via riconvenzionalesubordinata, il convenuto chiese che, stante l’accertamento dell’acquistoper usucapione della porzione di terreno già ricompreso nel mappale 36acquistato nel 1974 e delimitato dal 1977 dal muro con soprastanterecinzione sul confine, le domande dell’attore fossero respinte.Numero registro generale 16172/2021Numero sezionale 542/2026Numero di raccolta generale 16434/2026Data pubblicazione 27/05/2026Il Tribunale di Vicenza, istruita la causa con l’acquisizione di documenti,interrogatorio formale, prova testimoniale e c.t.u., così statuì: «1) accertai confini tra i mappali censiti al catasto Terreni in Comune di BolzanoVicentino (VI), Foglio 15, nn. 36 e 37, di rispettiva proprietà dei signoriCasarotto Francesco e [OSCURATO:PERSONA], con conseguente restituzione infavore dell’attore della porzione di terreno di cui al mappale n. 37 occupatadal convenuto, libera e sgombera da persone e cose; 2) rigetta la domandariconvenzionale avanzata da parte convenuta; 3) rigetta la richiesta delconvenuto di risarcimento danni ex art. 96 c.p.c.; 4) dispone che le spesedi CTU già liquidate siano poste definitivamente a carico di parteconvenuta; 5) condanna il convenuto a rifondere all’attore le speseprocessuali che liquida E. 620,34 per spese ed E. 7.254,00 per compensiprofessionali, oltre [OSCURATO:PERSONA].».Osservò il Tribunale che: - vi era errore nell’attuale rappresentazionecatastale della conformazione dei fondi di rispettiva proprietà delle parti; -la domanda di accertamento dei confini doveva essere accolta in relazionealle diverse dimensioni indicate nell’atto di compravendita del 1972dell’attore, dei mappali n. 37, subalterni 1 e 2 (già 37 e 36b), rispetto aquelle più ridotte indicate nella documentazione catastale, mentre, alcontrario, le dimensioni del mappale n. 36 del vicino erano aumentate; -le variazioni erano avvenute senza alcun apparente titolo o ragione, comeaccertato dal c.t.u.; - era infondata la richiesta del convenuto, in viariconvenzionale subordinata, di rigetto delle domande dell’attore perintervenuta usucapione della porzione di terreno contesa.2.- Avverso tale decisione ha proposto appello [OSCURATO:PERSONA], alquale ha resistito [OSCURATO:PERSONA], proponendo altresì appello incidentalecondizionato.La Corte d’Appello di Venezia, con la sentenza impugnata (n.1101/2021 pubblicata in data 15 aprile 2021), ha reputato fondati i primitre motivi dell’appello principale e infondato l’appello incidentale.

Inparticolare, ha così motivato: «Innanzitutto, sul contenuto della domandaproposta da [OSCURATO:PERSONA], il primo giudice dopo aver inquadrato laNumero registro generale 16172/2021Numero sezionale 542/2026Numero di raccolta generale 16434/2026Data pubblicazione 27/05/2026vicenda nell’ambito dell’azione di regolamento di confini, ha evidenziatoche l’attuale rappresentazione catastale: "In considerazione dell’errore.. .non potrà essere utilizzata, quale prova dei confini" (v. pag. 4 dellasentenza appellata).

8.2. Inoltre, dalla c.t.u. svolta nell’odierno giudizio,tenuto conto degli esiti della perizia già disposta nel procedimento R.G.80229/98 e depositata in data 16/06/2004 fra le stesse parti, è emerso: -i due fondi delle parti (Casarotto a nord e Guerra a sud) sono separati edistinti in loco da due recinzioni parallele, distanti pochi centimetri l’unadall’altra, formate da zoccolo in muratura con rete metallica soprastanteed entrambe dotate di cancello carraio scorrevole (v. pag. 9 relazionetecnica del geom.

P. Boron); - "Dalla storia rinvenuta in Agenzia Entrate— Territorio — risulta che il 6/06/1970 avvenne d’ufficio, inspiegabilmentee senza alcuna logica, la modifica delle superfici dei mapp. 36 e 37 conpassaggio di mq. 230 dal mapp. 37 al mapp. 36 mentre le due particelleavevano titolarità diverse" (v. pag. 30 della ctu); - "La variazione catastaleche ha modificato le superfici delle particelle 36 (già di mq. 265 da allorain poi di mq. 495) e 37 (già di mq. 1490 da allora in poi di mq. 1260) èavvenuta d’Ufficio, senza frazionamenti mentre il mapp. 36 era di proprietàCampagnolo Pietro e [OSCURATO:PERSONA] — ultimo atto 21/06/1966 n. 56.065 Rep.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]) e il mapp. 37 era di proprietà Consorzio diIrrigazione Ghebbo — [OSCURATO:PERSONA]" (v. pag. 22 della c.t.u.); - "IlConsorzio di Irrigazione ha poi ceduto a [OSCURATO:PERSONA] con atto30/12/1972 n. 28.583 Rep. [OSCURATO:PERSONA] il mapp. 37 senzadescrivere la superficie.- [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno in seguitoceduto [OSCURATO:PERSONA], con atto 7/03/1974 n. 106.691 Rep, NotaioLuciano Rizzi, il mapp., 36 senza descrivere la superficie" (v. pag. 22 dellac.t.u.).

Precisava, inoltre, il c.t.u.: - le planimetrie catastali originarie deimapp. 36 e 37, verificate presso il Catasto dalla CTU in occasione dellaprecedente perizia, non erano utili a capire la conformazione geometricadell’area di pertinenza in quanto l’area stessa non era ivi riportata, inoltrela planimetria del mapp. 36 era disegnata a mano e non rilasciabile" (v.pag. 20 della c.t.u.).

8.3. Ciò posto, in tema di regolamento di confiniNumero registro generale 16172/2021Numero sezionale 542/2026Numero di raccolta generale 16434/2026Data pubblicazione 27/05/2026appare utile ricordare: - nell’azione di regolamento di confini incombe siasull’attore che sul convenuto l’onere di allegare e fornire qualsiasi mezzodi prova idoneo all’accertamento della esalta linea confinaria; - "Nell’azionedi regolamento di confini, diversamente dall’azione di rivendicazione, nonvi è controversia sui titoli di proprietà e la contestazione attieneall’estensione dei rispettivi fondi confinanti (conflitto tra fondi) a causadell’incertezza della linea di confine tra l’uno e l’altro.

Né la proposizioneda parte del convenuto della eccezione di usucapione vale a snaturarel’azione di regolamento di confini proposta dall’attore in quanto con dettaeccezione si fa valere una situazione sopravvenuta, atta ad eliminarel’incertezza sul confine, senza mettere in discussione il titolo d’acquistovantato "ex adverso".

Né, infine, la natura dell’azione può mutare per ilfatto che l’attore chieda il rilascio di una zona determinata del terremoasseritamente rientrante nel confine del proprio fondo, essendo il rilasciodi tali porzioni conseguenza dell’istanza principale di esatta determinazionedel confine" (cfr. Cass. 5899/2001); - il giudice ha un ampio potere discelta e di valutazione dei mezzi probatori acquisiti al processo, in ordineai quali il ricorso alle indicazioni alle mappe catastali costituisce un sistemadi accertamento di carattere meramente sussidiario, al quale, cioè, si poneriferimento solo in assenza di altri elementi idonei alla determinazione delconfine (cfr. Cass. 5809/1998 e 27521/2009); in particolare, in tenta diregolamento dei confini, il Giudice può riscontrare anche d’ufficio, il difettodel presupposto della relativa azione, consistente nell’incertezza, oggettivao soggettiva, del confine tra i fondi; ne consegue che il Giudice medesimodeve rigettare la domanda quando risulti che il confine tra i fondi sia certo,in quanto precisamente indicato sul terreno da una serie di termini lapideiallineati ad una stabile e remota struttura muraria, nonostante il contrarioavviso espresso dal consulente tecnico d’ufficio nella sua relazione scritta(cfr. Cass. 3723/2011).

8.4. Nella specie, come confermato dalla c.t.u.svolta: - i rispettivi titoli di provenienza delle parti non contengonoelementi idonei alla esatta determinazione del confine; - sulle planimetriecatastali originarie dei mapp. 36 e 37, ha precisato il consulente di averNumero registro generale 16172/2021Numero sezionale 542/2026Numero di raccolta generale 16434/2026Data pubblicazione 27/05/2026verificato che, in occasione della precedente perizia, "non erano utili acapire la conformazione geometrica dell’area di pertinenza in quanto l’areastessa non era ivi riportata, inoltre la planimetria del mapp. 36 eradisegnata a mano e non rilasciabile"; - il c.t.u. ha confermato l’esistenzadi un confine di fatto materializzato tra i due fondi delle parti.

8.5. Inparticolare, in sede di interrogatorio formale [OSCURATO:PERSONA], l’attore, suicapitoli formulati da parte convenuta: 1) vero che nel 1977 il signor Guerraha costruito il muro di cinta in calcestruzzo e rete metallica tra il mappalen. 37 di sua proprietà ed il mappale n. 36 di proprietà Casarotto, come dadocumentazione planimetrica e fotografica che Le si rammostra; 2) veroche la recinzione di cui al capitolo che precede è stata ubicata nellamedesima posizione ove si trova oggi, come da documentazionefotografica che Le si rammostra; all’udienza del 22/12/2016 ha dichiarato:Capitolo I: «È vero».

Capitolo 2: «È’. vero.

È stato sostituito solo uncancello».

Le circostanze sono state confermate anche dai testi BaggioOrazio e [OSCURATO:PERSONA] sentiti alla stessa udienza.

8.6. I due terreni,pertanto, risultano separati dal 1977 da una ben marcata e visibilestruttura muraria con funzione divisoria eretta dalla stessa parte attrice frai mappali 36 e 37, In altri termini, lo stato di fatto è caratterizzato da segnistabili e permanenti al confine tra proprietà contigue, chiari edinequivocabili da circa 37 anni (dal 1977 al 2014) che permettonol’individuazione del confine reale (cfr. Cass. 22298/2010, 10121/2002 e861/1986). 8.7 Quanto alle asserite diverse dimensioni dei mappalioggetto della compravendita, che si ricaverebbero dalla documentazionecatastale e che secondo l’appellante incidentale dovrebbero giustificare unadiversa posizione del confine rispetto alla delimitazione esistente eposizionata dal 1977 come sopra specificato, le censure propostedall’attore con l’appello incidentale non possono essere accolte.

Nellaspecie, infatti, non si controverte sul contenuto e la validità del titolo diacquisto e non è in discussione la titolarità in capo al convenuto dellaporzione del mappale conteso.

Alla luce degli elementi istruttori raccolti,pertanto, le deduzioni formulate sull’esatta consistenza complessiva deiNumero registro generale 16172/2021Numero sezionale 542/2026Numero di raccolta generale 16434/2026Data pubblicazione 27/05/2026mappali oggetto della compravendita e sulle variazioni, che in ogni casosarebbero avvenute prima dell’acquisto da parte dell’attore, anche oveprovate sarebbero irrilevanti ai fini della decisione.

9. L’accoglimento deiprimi tre motivi dell’appello principale, nei limiti precisati, per ragioni dipriorità logica rende necessario l’esame delle ulteriori censure propostedall’attore con l’appello incidentale condizionato.

9.1. L’attore oraappellante incidentale chiede il riconoscimento dì un indennizzo ai sensidell’art. 2041 c.c..

Posto che tale rimedio è residuale, nel caso di specie, ladiminuzione patrimoniale lamentata, per come prospettato dallo stessoavvenuta nel 1970 e dunque certamente prima della vendita da parte delConsorzio di [OSCURATO:PERSONA] — [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] atto 30/12/1972 "senza descrivere la superficie" e prima della venditada parte di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA], con9.2.

In altre parole, la variazione catastale del 1970 non è imputabile alconvenuto, così come la consistenza dell’oggetto dell’atto di compravenditadell’attore (come anzidetto senza descrizione della superficie), avendo leparti acquistato i rispettivi fondi successivamente e in particolare l’attorenel 1972 dal Consorzio di Irrigazione che ne ha percepito il prezzo.

L’azionedi indebito arricchimento promossa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], non può essere accolta.».In definitiva, la Corte di merito ha accolto l’appello principale conconseguente rigetto delle domande proposte, in primo grado, dall’attoreGuerra Girolamo ed ha respinto l’appello incidentale condizionato propostoda quest’ultimo.3.- Avverso tale sentenza d’appello, [OSCURATO:PERSONA] propone ricorsoper cassazione affidato a nove motivi.4.- [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso.5.- Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative ex art.380-bis.1. c.p.c..RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 16172/2021Numero sezionale 542/2026Numero di raccolta generale 16434/2026Data pubblicazione 27/05/20261.- Con il primo motivo, il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360,comma 1, n. 3), c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 950c.c., 112, 324, 342 e 345 c.p.c..Sostiene, in particolare, che la Corte di merito non avrebbe tenutoconto del fatto che il giudice di prime cure aveva espressamente ritenutosussistente il presupposto dell’incertezza e che tale profilo della decisionedel Tribunale di Vicenza non aveva formato oggetto di idoneo e specificogravame da parte dell’appellante [OSCURATO:PERSONA].

Di talché, sulpunto, sarebbe sceso il giudicato.2.- La censura è infondata.Ed invero, come chiarito dalla Corte di merito (cfr., all’uopo, lasentenza impugnata, alle pagg. 4-5), con il primo motivo di appello,[OSCURATO:PERSONA] si era doluto proprio della mancanza del requisitodell’incertezza del confine, affermando che la situazione dei luoghi non eramutata e che il confine si identificava con i cancelli apposti nel 1977.Il giudicato si forma solo su un capo del tutto autonomo della sentenzae non su singole affermazioni o su statuizioni privi di autonomia.3.- Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360,comma 1, n. 3), c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 950 c.c.,nonché, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c., l’omesso esame diun fatto decisivo rappresentato dall’incertezza soggettiva sul confine tra idue fondi.La tesi affermata dal ricorrente è che l’incertezza era solo soggettivaed era pacifica (poiché il confine non si identificava con il murettodivisorio) e che tale profilo non sia stato considerato dalla sentenzaimpugnata.4. - Con il terzo motivo, il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360,comma 1, n. 3), c.p.c., la violazione dell’art. 950 c.c., nonché, ai sensidell’art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c., l’omesso esame di un fatto decisivorappresentato dalle dimensioni del mappale.Sostiene, al riguardo, che la Corte di merito avrebbe violato e/ofalsamente applicato l’art. 950 c.c. o, comunque, avrebbe omesso diNumero registro generale 16172/2021Numero sezionale 542/2026Numero di raccolta generale 16434/2026Data pubblicazione 27/05/2026esaminare un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione fra leparti, consistente nella circostanza che, «inspiegabilmente», le dimensionidel mappale n. 37, di proprietà del ricorrente, sono state ridotte rispettoa quelle originarie, con corrispondente vantaggio, in estensione edaumento, per il mappale n. 36.5.- Con il quarto motivo, il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360,comma 1, n. 5), c.p.c., l’omesso esame di un fatto decisivo rappresentato,a suo dire, dalla posizione del muretto divisorio che non ricadrebbe sulconfine.

Il confine contestato non corrisponderebbe al punto in cui vi erail muretto, ma a quello in cui vi era il cancello.6.- Con il quinto motivo, il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360,comma 1, n. 5), c.p.c., l’omesso esame di un fatto decisivo, costituitodalle risultanze della [OSCURATO:PERSONA] d’Ufficio espletata in primogrado, secondo la quale l’esatto confine fra i mappali di rispettiva proprietàdelle parti doveva essere individuato in «quello raffigurato nella mappadel [OSCURATO:PERSONA]» la quale raffigura il mappale n. 37 come continuo,fino alla [OSCURATO:PERSONA], attraverso «una lingua di terreno tra la roggia ed ilmappale n. 36».7.- Con il sesto motivo, il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360,comma 1, n. 5), c.p.c., l’omesso esame di un fatto decisivo, costituitodalle mappe catastali e, in particolare, da quella del [OSCURATO:PERSONA], laquale «la quale raffigura il mappale nr 37 come continuo, fino alla viaPonte, attraverso una lingua di terreno tra la roggia ed il mappale n. 36.».8.- Le predette censure, senz’altro connesse e quindi suscettibili diessere scrutinate congiuntamente, sono fondate.Ed invero, la Corte di merito non solo ha trascurato immotivatamentedel tutto il fatto che il c.t.u. aveva evidenziato che la mappa catastalefabbricati rendeva possibile individuare diversamente il confine e che, pereffetto della rettifica d’ufficio, la superficie della porzione di GuerraGirolamo era stata ridotta, sempre dal punto di vista catastale, di benduecento metri quadrati, ma si è limitata a fissare il confine nel punto incui l’attore aveva realizzato un muretto in calcestruzzo, senza considerareNumero registro generale 16172/2021Numero sezionale 542/2026Numero di raccolta generale 16434/2026Data pubblicazione 27/05/2026che era stata dedotta una situazione di incertezza solo soggettiva delconfine, assumendo che quello apparente –coincidente proprio con i segnimateriali presenti in loco - non fosse quello esatto.Per giunta, la struttura in muratura realizzata dal ricorrente insistevasulla linea di confine non contestata mentre il tratto successivo, posto incorrispondenza con la superficie oggetto di frazionamento d’ufficio, eradelimitata da un cancello scorrevole che inibiva l’accesso di GirolamoGuerra alla porzione controversa, cancello che, secondo l’attore, era statarealizzata dalla controparte, avendo egli anche negato il perfezionamentodi un negozio di accertamento o una ricognizione consensuale circal’esatta collocazione del confine, che andava accertato sulla base dellerisultanze processuali (Cass. civ., Sez. 2, sentenza n. 8251 del 6 aprile2009; Cass. civ., Sez. 2, sentenza n. 4437 del 21 febbraio 2008).In conclusione, l’individuazione della linea di confine è stataerroneamente effettuata sulla base della presenza di opere appostedall’uno o l’altra parte benché fosse stata dedotta una situazione diincertezza solo soggettiva, data la presenza di opere che delimitavano irispettivi fondi, ovvero introdotta un’azione di regolamento qualificata cheesigeva un accertamento dell’appartenenza della porzione contesa incausa che non poteva esaurirsi con la sola rilevazione della presenza deisegni materiali.9.- Con il settimo motivo, il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360,comma 1, n. 5), c.p.c., l’omesso esame di un fatto decisivo, costituitodalla circostanza, assolutamente pacifica e dimostrata, che la proprietàimmobiliare di [OSCURATO:PERSONA], fino all’anno 2009, era delimitata, sullato est, dal cancello verde riprodotto nel rilievo fotografico allegato inprimo grado dall’odierno ricorrente quale documento n. 12 e che talecancello coinciderebbe, di fatto, con il confine come accertato dalConsulente Tecnico dell’Ufficio, escludendo la proprietà Casarotto dallazona confinaria per cui è causa.10.- Con l’ottavo motivo, il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360,comma 1, n. 5), c.p.c., l’omesso esame di un fatto decisivo.Numero registro generale 16172/2021Numero sezionale 542/2026Numero di raccolta generale 16434/2026Data pubblicazione 27/05/2026Invero, come risulterebbe dall’atto di acquisto del mappale n. 37 daparte dell’odierno ricorrente, al momento della compravendita l’alienanteConsorzio di [OSCURATO:PERSONA] si era riservato, sulpredetto mappale n. 37, il diritto di passaggio pedonale e con automezziper accedere alle paratoie della roggia Tesinella, con accesso dalla stradastatale Ponte attraverso il ponticello riconosciuto come esistente sempresul mappale n. 37.

Tale precisazione che non avrebbe avuto alcun sensose non appunto riconoscendo, da un lato, che il diritto di passaggioriservato al Consorzio gravava sul mappale n. 37 e all’interno dei suoiconfini e, dall’altro, che il mappale in questione confinava con la StatalePonte, separato da essa da un ponticello.11.- Con il nono (e ultimo) motivo, il ricorrente denuncia, ai sensidell’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., la violazione e falsa applicazionedell’art. 2041 c.c..Sostiene che, con riguardo alla domanda subordinata ex art. 2041 c.c.,la Corte d’Appello di Venezia è approdata al suo rigetto valutandol’assenza di colpa in capo a [OSCURATO:PERSONA].

Nel dettaglio, la Corte dimerito avrebbe ritenuto che la variazione catastale che ha condotto adun’ingiustificata estensione della superficie del mappale n. 36, di proprietàdi [OSCURATO:PERSONA], e della correlativa diminuzione di quella delmappale n. 37, di proprietà del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], non fosseimputabile al medesimo signor Casarotto.

Pertanto, la sentenzaimpugnata sarebbe sul punto senz’altro errata e non conforme al diritto,dell’azione ex art. 2041 c.c..12.- Il settimo, l’ottavo e il nono motivo restano assorbiti, all’esitodell’accoglimento delle censure prospettate con i motivo dal terzo a sesto.13.- In conclusione, dalle considerazioni finora sviluppate derival’accoglimento del terzo, quarto, quinto e sesto motivo di ricorso, conrigetto del primo e del secondo e assorbimento dei restanti, nonché, aisensi dell’art. 384, comma 2, c.p.c., la cassazione della sentenzaimpugnata, con conseguente rinvio della causa alla Corte d’Appello diNumero registro generale 16172/2021Numero sezionale 542/2026Numero di raccolta generale 16434/2026Data pubblicazione 27/05/2026Venezia, in diversa composizione, la quale procederà a un nuovo esamedella controversia uniformandosi ai principi di diritto sopra richiamati eprovvedendo, altresì, a statuire sulle spese del presente giudizio dilegittimità.

P.Q.MLa Corte Suprema di cassazioneaccoglie i motivi di ricorso dal secondo al sesto, rigetta il primo e dichiaraassorbite le restanti censure; cassa la sentenza impugnata in relazione aimotivi accolti e rinvia la causa alla Corte d’Appello di Venezia, in diversacomposizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezionecivile, in data 4 marzo 2026.Il PresidenteGiuseppe Fortunato

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
v. ti [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]: BRG LNE73H68 H829W) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] 59A44 H501S) edelettivamente domiciliato presso gli indirizzi p.e.c. dei predetti difensori;- ricorrente -controCASAROTTO FRANCESCO ([OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] 40C06 A377O),rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]: LMLMSM 73T13 L840C) ed elettivamente domiciliato presso l’indirizzo p.e.c. diquest’ultimo;- controricorrente -avverso la sentenza della Corte d’Appello di Venezia n. 1101/2021,pubblicata il 15 aprile 2021;udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 4marzo 2026, dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA];lette le memorie illustrative depositate nell’interesse delle parti, aisensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c.;Numero registro generale 16172/2021Numero sezionale 542/2026Numero di raccolta generale 16434/2026Data pubblicazione 27/05/20261.- [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio [OSCURATO:PERSONA] per sentireaccertati i confini tra il proprio mappale n. 37, foglio 3, nel Comune diBolzano Vicentino (VI), e il mappale n. 36 del convenuto, per l’incertezzasoggettiva sull’estensione e i relativi confini, con condanna al rilascio dellaporzione di terreno del mappale 37 occupato e al risarcimento dei danniderivati.In via subordinata, chiese la condanna ex art. 2041 c.c., per ladiminuzione patrimoniale determinata dall’illegittima variazione catastale.L’attore espose: - di aver acquistato il mappale 37, subalterni 1 e 2(già 37 e 36b), con atto pubblico del 1972 e che, in occasione di unaverifica, effettuata in seguito ad un diverso contenzioso con la stessa parte,aveva avuto notizia di un’illegittima modificazione d’ufficio (avvenuta nel1974) della consistenza catastale degli immobili in oggetto che avevacomportato una minore estensione per il mappale dell’attore e unaccrescimento per quello del convenuto; - nel 2012, il convenuto avevainstallato un cancello lungo l’inesatta linea di confine tra i due fondi conoccupazione di una porzione del mappale dell’attore.[OSCURATO:PERSONA] chiese il rigetto delle domande ed espose che: - ilconfine era segnato dal muro di recinzione in calcestruzzo e rete metallica,costruito dallo stesso attore nel 1977, con cancello manuale in ferro, largomt. 3,32, installato sempre dall’attore al fine di consentire, agli operatoriidraulici del [OSCURATO:PERSONA]Tesina di Thiene (VI), il passaggio perla manutenzione delle paratoie della [OSCURATO:PERSONA], come da servitù afavore dello stesso Consorzio; - nel 1997 il cancello era stato sostituito conaltro cancello elettrico sempre dall’attore sulla stessa linea di confine; - lasituazione dei luoghi al momento in cui sia l’attore che il convenutoavevano acquistato rispettivamente i mappali 37 e 36 era del tutto similea quella lamentata dall’attore nell’odierno giudizio. In via riconvenzionalesubordinata, il convenuto chiese che, stante l’accertamento dell’acquistoper usucapione della porzione di terreno già ricompreso nel mappale 36acquistato nel 1974 e delimitato dal 1977 dal muro con soprastanterecinzione sul confine, le domande dell’attore fossero respinte.Numero registro generale 16172/2021Numero sezionale 542/2026Numero di raccolta generale 16434/2026Data pubblicazione 27/05/2026Il Tribunale di Vicenza, istruita la causa con l’acquisizione di documenti,interrogatorio formale, prova testimoniale e c.t.u., così statuì: «1) accertai confini tra i mappali censiti al catasto Terreni in Comune di BolzanoVicentino (VI), Foglio 15, nn. 36 e 37, di rispettiva proprietà dei signoriCasarotto Francesco e [OSCURATO:PERSONA], con conseguente restituzione infavore dell’attore della porzione di terreno di cui al mappale n. 37 occupatadal convenuto, libera e sgombera da persone e cose; 2) rigetta la domandariconvenzionale avanzata da parte convenuta; 3) rigetta la richiesta delconvenuto di risarcimento danni ex art. 96 c.p.c.; 4) dispone che le spesedi CTU già liquidate siano poste definitivamente a carico di parteconvenuta; 5) condanna il convenuto a rifondere all’attore le speseprocessuali che liquida E. 620,34 per spese ed E. 7.254,00 per compensiprofessionali, oltre [OSCURATO:PERSONA].».Osservò il Tribunale che: - vi era errore nell’attuale rappresentazionecatastale della conformazione dei fondi di rispettiva proprietà delle parti; -la domanda di accertamento dei confini doveva essere accolta in relazionealle diverse dimensioni indicate nell’atto di compravendita del 1972dell’attore, dei mappali n. 37, subalterni 1 e 2 (già 37 e 36b), rispetto aquelle più ridotte indicate nella documentazione catastale, mentre, alcontrario, le dimensioni del mappale n. 36 del vicino erano aumentate; -le variazioni erano avvenute senza alcun apparente titolo o ragione, comeaccertato dal c.t.u.; - era infondata la richiesta del convenuto, in viariconvenzionale subordinata, di rigetto delle domande dell’attore perintervenuta usucapione della porzione di terreno contesa.2.- Avverso tale decisione ha proposto appello [OSCURATO:PERSONA], alquale ha resistito [OSCURATO:PERSONA], proponendo altresì appello incidentalecondizionato.La Corte d’Appello di Venezia, con la sentenza impugnata (n.1101/2021 pubblicata in data 15 aprile 2021), ha reputato fondati i primitre motivi dell’appello principale e infondato l’appello incidentale. Inparticolare, ha così motivato: «Innanzitutto, sul contenuto della domandaproposta da [OSCURATO:PERSONA], il primo giudice dopo aver inquadrato laNumero registro generale 16172/2021Numero sezionale 542/2026Numero di raccolta generale 16434/2026Data pubblicazione 27/05/2026vicenda nell’ambito dell’azione di regolamento di confini, ha evidenziatoche l’attuale rappresentazione catastale: "In considerazione dell’errore.. .non potrà essere utilizzata, quale prova dei confini" (v. pag. 4 dellasentenza appellata). 8.2. Inoltre, dalla c.t.u. svolta nell’odierno giudizio,tenuto conto degli esiti della perizia già disposta nel procedimento R.G.80229/98 e depositata in data 16/06/2004 fra le stesse parti, è emerso: -i due fondi delle parti (Casarotto a nord e Guerra a sud) sono separati edistinti in loco da due recinzioni parallele, distanti pochi centimetri l’unadall’altra, formate da zoccolo in muratura con rete metallica soprastanteed entrambe dotate di cancello carraio scorrevole (v. pag. 9 relazionetecnica del geom. P. Boron); - "Dalla storia rinvenuta in Agenzia Entrate— Territorio — risulta che il 6/06/1970 avvenne d’ufficio, inspiegabilmentee senza alcuna logica, la modifica delle superfici dei mapp. 36 e 37 conpassaggio di mq. 230 dal mapp. 37 al mapp. 36 mentre le due particelleavevano titolarità diverse" (v. pag. 30 della ctu); - "La variazione catastaleche ha modificato le superfici delle particelle 36 (già di mq. 265 da allorain poi di mq. 495) e 37 (già di mq. 1490 da allora in poi di mq. 1260) èavvenuta d’Ufficio, senza frazionamenti mentre il mapp. 36 era di proprietàCampagnolo Pietro e [OSCURATO:PERSONA] — ultimo atto 21/06/1966 n. 56.065 Rep.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]) e il mapp. 37 era di proprietà Consorzio diIrrigazione Ghebbo — [OSCURATO:PERSONA]" (v. pag. 22 della c.t.u.); - "IlConsorzio di Irrigazione ha poi ceduto a [OSCURATO:PERSONA] con atto30/12/1972 n. 28.583 Rep. [OSCURATO:PERSONA] il mapp. 37 senzadescrivere la superficie.- [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno in seguitoceduto [OSCURATO:PERSONA], con atto 7/03/1974 n. 106.691 Rep, NotaioLuciano Rizzi, il mapp., 36 senza descrivere la superficie" (v. pag. 22 dellac.t.u.). Precisava, inoltre, il c.t.u.: - le planimetrie catastali originarie deimapp. 36 e 37, verificate presso il Catasto dalla CTU in occasione dellaprecedente perizia, non erano utili a capire la conformazione geometricadell’area di pertinenza in quanto l’area stessa non era ivi riportata, inoltrela planimetria del mapp. 36 era disegnata a mano e non rilasciabile" (v.pag. 20 della c.t.u.). 8.3. Ciò posto, in tema di regolamento di confiniNumero registro generale 16172/2021Numero sezionale 542/2026Numero di raccolta generale 16434/2026Data pubblicazione 27/05/2026appare utile ricordare: - nell’azione di regolamento di confini incombe siasull’attore che sul convenuto l’onere di allegare e fornire qualsiasi mezzodi prova idoneo all’accertamento della esalta linea confinaria; - "Nell’azionedi regolamento di confini, diversamente dall’azione di rivendicazione, nonvi è controversia sui titoli di proprietà e la contestazione attieneall’estensione dei rispettivi fondi confinanti (conflitto tra fondi) a causadell’incertezza della linea di confine tra l’uno e l’altro. Né la proposizioneda parte del convenuto della eccezione di usucapione vale a snaturarel’azione di regolamento di confini proposta dall’attore in quanto con dettaeccezione si fa valere una situazione sopravvenuta, atta ad eliminarel’incertezza sul confine, senza mettere in discussione il titolo d’acquistovantato "ex adverso". Né, infine, la natura dell’azione può mutare per ilfatto che l’attore chieda il rilascio di una zona determinata del terremoasseritamente rientrante nel confine del proprio fondo, essendo il rilasciodi tali porzioni conseguenza dell’istanza principale di esatta determinazionedel confine" (cfr. Cass. 5899/2001); - il giudice ha un ampio potere discelta e di valutazione dei mezzi probatori acquisiti al processo, in ordineai quali il ricorso alle indicazioni alle mappe catastali costituisce un sistemadi accertamento di carattere meramente sussidiario, al quale, cioè, si poneriferimento solo in assenza di altri elementi idonei alla determinazione delconfine (cfr. Cass. 5809/1998 e 27521/2009); in particolare, in tenta diregolamento dei confini, il Giudice può riscontrare anche d’ufficio, il difettodel presupposto della relativa azione, consistente nell’incertezza, oggettivao soggettiva, del confine tra i fondi; ne consegue che il Giudice medesimodeve rigettare la domanda quando risulti che il confine tra i fondi sia certo,in quanto precisamente indicato sul terreno da una serie di termini lapideiallineati ad una stabile e remota struttura muraria, nonostante il contrarioavviso espresso dal consulente tecnico d’ufficio nella sua relazione scritta(cfr. Cass. 3723/2011). 8.4. Nella specie, come confermato dalla c.t.u.svolta: - i rispettivi titoli di provenienza delle parti non contengonoelementi idonei alla esatta determinazione del confine; - sulle planimetriecatastali originarie dei mapp. 36 e 37, ha precisato il consulente di averNumero registro generale 16172/2021Numero sezionale 542/2026Numero di raccolta generale 16434/2026Data pubblicazione 27/05/2026verificato che, in occasione della precedente perizia, "non erano utili acapire la conformazione geometrica dell’area di pertinenza in quanto l’areastessa non era ivi riportata, inoltre la planimetria del mapp. 36 eradisegnata a mano e non rilasciabile"; - il c.t.u. ha confermato l’esistenzadi un confine di fatto materializzato tra i due fondi delle parti. 8.5. Inparticolare, in sede di interrogatorio formale [OSCURATO:PERSONA], l’attore, suicapitoli formulati da parte convenuta: 1) vero che nel 1977 il signor Guerraha costruito il muro di cinta in calcestruzzo e rete metallica tra il mappalen. 37 di sua proprietà ed il mappale n. 36 di proprietà Casarotto, come dadocumentazione planimetrica e fotografica che Le si rammostra; 2) veroche la recinzione di cui al capitolo che precede è stata ubicata nellamedesima posizione ove si trova oggi, come da documentazionefotografica che Le si rammostra; all’udienza del 22/12/2016 ha dichiarato:Capitolo I: «È vero». Capitolo 2: «È’. vero. È stato sostituito solo uncancello». Le circostanze sono state confermate anche dai testi BaggioOrazio e [OSCURATO:PERSONA] sentiti alla stessa udienza. 8.6. I due terreni,pertanto, risultano separati dal 1977 da una ben marcata e visibilestruttura muraria con funzione divisoria eretta dalla stessa parte attrice frai mappali 36 e 37, In altri termini, lo stato di fatto è caratterizzato da segnistabili e permanenti al confine tra proprietà contigue, chiari edinequivocabili da circa 37 anni (dal 1977 al 2014) che permettonol’individuazione del confine reale (cfr. Cass. 22298/2010, 10121/2002 e861/1986). 8.7 Quanto alle asserite diverse dimensioni dei mappalioggetto della compravendita, che si ricaverebbero dalla documentazionecatastale e che secondo l’appellante incidentale dovrebbero giustificare unadiversa posizione del confine rispetto alla delimitazione esistente eposizionata dal 1977 come sopra specificato, le censure propostedall’attore con l’appello incidentale non possono essere accolte. Nellaspecie, infatti, non si controverte sul contenuto e la validità del titolo diacquisto e non è in discussione la titolarità in capo al convenuto dellaporzione del mappale conteso. Alla luce degli elementi istruttori raccolti,pertanto, le deduzioni formulate sull’esatta consistenza complessiva deiNumero registro generale 16172/2021Numero sezionale 542/2026Numero di raccolta generale 16434/2026Data pubblicazione 27/05/2026mappali oggetto della compravendita e sulle variazioni, che in ogni casosarebbero avvenute prima dell’acquisto da parte dell’attore, anche oveprovate sarebbero irrilevanti ai fini della decisione. 9. L’accoglimento deiprimi tre motivi dell’appello principale, nei limiti precisati, per ragioni dipriorità logica rende necessario l’esame delle ulteriori censure propostedall’attore con l’appello incidentale condizionato. 9.1. L’attore oraappellante incidentale chiede il riconoscimento dì un indennizzo ai sensidell’art. 2041 c.c.. Posto che tale rimedio è residuale, nel caso di specie, ladiminuzione patrimoniale lamentata, per come prospettato dallo stessoavvenuta nel 1970 e dunque certamente prima della vendita da parte delConsorzio di [OSCURATO:PERSONA] — [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] atto 30/12/1972 "senza descrivere la superficie" e prima della venditada parte di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA], con9.2. In altre parole, la variazione catastale del 1970 non è imputabile alconvenuto, così come la consistenza dell’oggetto dell’atto di compravenditadell’attore (come anzidetto senza descrizione della superficie), avendo leparti acquistato i rispettivi fondi successivamente e in particolare l’attorenel 1972 dal Consorzio di Irrigazione che ne ha percepito il prezzo. L’azionedi indebito arricchimento promossa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], non può essere accolta.».In definitiva, la Corte di merito ha accolto l’appello principale conconseguente rigetto delle domande proposte, in primo grado, dall’attoreGuerra Girolamo ed ha respinto l’appello incidentale condizionato propostoda quest’ultimo.3.- Avverso tale sentenza d’appello, [OSCURATO:PERSONA] propone ricorsoper cassazione affidato a nove motivi.4.- [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso.5.- Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative ex art.380-bis.1. c.p.c..RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 16172/2021Numero sezionale 542/2026Numero di raccolta generale 16434/2026Data pubblicazione 27/05/20261.- Con il primo motivo, il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360,comma 1, n. 3), c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 950c.c., 112, 324, 342 e 345 c.p.c..Sostiene, in particolare, che la Corte di merito non avrebbe tenutoconto del fatto che il giudice di prime cure aveva espressamente ritenutosussistente il presupposto dell’incertezza e che tale profilo della decisionedel Tribunale di Vicenza non aveva formato oggetto di idoneo e specificogravame da parte dell’appellante [OSCURATO:PERSONA]. Di talché, sulpunto, sarebbe sceso il giudicato.2.- La censura è infondata.Ed invero, come chiarito dalla Corte di merito (cfr., all’uopo, lasentenza impugnata, alle pagg. 4-5), con il primo motivo di appello,[OSCURATO:PERSONA] si era doluto proprio della mancanza del requisitodell’incertezza del confine, affermando che la situazione dei luoghi non eramutata e che il confine si identificava con i cancelli apposti nel 1977.Il giudicato si forma solo su un capo del tutto autonomo della sentenzae non su singole affermazioni o su statuizioni privi di autonomia.3.- Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360,comma 1, n. 3), c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 950 c.c.,nonché, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c., l’omesso esame diun fatto decisivo rappresentato dall’incertezza soggettiva sul confine tra idue fondi.La tesi affermata dal ricorrente è che l’incertezza era solo soggettivaed era pacifica (poiché il confine non si identificava con il murettodivisorio) e che tale profilo non sia stato considerato dalla sentenzaimpugnata.4. - Con il terzo motivo, il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360,comma 1, n. 3), c.p.c., la violazione dell’art. 950 c.c., nonché, ai sensidell’art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c., l’omesso esame di un fatto decisivorappresentato dalle dimensioni del mappale.Sostiene, al riguardo, che la Corte di merito avrebbe violato e/ofalsamente applicato l’art. 950 c.c. o, comunque, avrebbe omesso diNumero registro generale 16172/2021Numero sezionale 542/2026Numero di raccolta generale 16434/2026Data pubblicazione 27/05/2026esaminare un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione fra leparti, consistente nella circostanza che, «inspiegabilmente», le dimensionidel mappale n. 37, di proprietà del ricorrente, sono state ridotte rispettoa quelle originarie, con corrispondente vantaggio, in estensione edaumento, per il mappale n. 36.5.- Con il quarto motivo, il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360,comma 1, n. 5), c.p.c., l’omesso esame di un fatto decisivo rappresentato,a suo dire, dalla posizione del muretto divisorio che non ricadrebbe sulconfine. Il confine contestato non corrisponderebbe al punto in cui vi erail muretto, ma a quello in cui vi era il cancello.6.- Con il quinto motivo, il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360,comma 1, n. 5), c.p.c., l’omesso esame di un fatto decisivo, costituitodalle risultanze della [OSCURATO:PERSONA] d’Ufficio espletata in primogrado, secondo la quale l’esatto confine fra i mappali di rispettiva proprietàdelle parti doveva essere individuato in «quello raffigurato nella mappadel [OSCURATO:PERSONA]» la quale raffigura il mappale n. 37 come continuo,fino alla [OSCURATO:PERSONA], attraverso «una lingua di terreno tra la roggia ed ilmappale n. 36».7.- Con il sesto motivo, il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360,comma 1, n. 5), c.p.c., l’omesso esame di un fatto decisivo, costituitodalle mappe catastali e, in particolare, da quella del [OSCURATO:PERSONA], laquale «la quale raffigura il mappale nr 37 come continuo, fino alla viaPonte, attraverso una lingua di terreno tra la roggia ed il mappale n. 36.».8.- Le predette censure, senz’altro connesse e quindi suscettibili diessere scrutinate congiuntamente, sono fondate.Ed invero, la Corte di merito non solo ha trascurato immotivatamentedel tutto il fatto che il c.t.u. aveva evidenziato che la mappa catastalefabbricati rendeva possibile individuare diversamente il confine e che, pereffetto della rettifica d’ufficio, la superficie della porzione di GuerraGirolamo era stata ridotta, sempre dal punto di vista catastale, di benduecento metri quadrati, ma si è limitata a fissare il confine nel punto incui l’attore aveva realizzato un muretto in calcestruzzo, senza considerareNumero registro generale 16172/2021Numero sezionale 542/2026Numero di raccolta generale 16434/2026Data pubblicazione 27/05/2026che era stata dedotta una situazione di incertezza solo soggettiva delconfine, assumendo che quello apparente –coincidente proprio con i segnimateriali presenti in loco - non fosse quello esatto.Per giunta, la struttura in muratura realizzata dal ricorrente insistevasulla linea di confine non contestata mentre il tratto successivo, posto incorrispondenza con la superficie oggetto di frazionamento d’ufficio, eradelimitata da un cancello scorrevole che inibiva l’accesso di GirolamoGuerra alla porzione controversa, cancello che, secondo l’attore, era statarealizzata dalla controparte, avendo egli anche negato il perfezionamentodi un negozio di accertamento o una ricognizione consensuale circal’esatta collocazione del confine, che andava accertato sulla base dellerisultanze processuali (Cass. civ., Sez. 2, sentenza n. 8251 del 6 aprile2009; Cass. civ., Sez. 2, sentenza n. 4437 del 21 febbraio 2008).In conclusione, l’individuazione della linea di confine è stataerroneamente effettuata sulla base della presenza di opere appostedall’uno o l’altra parte benché fosse stata dedotta una situazione diincertezza solo soggettiva, data la presenza di opere che delimitavano irispettivi fondi, ovvero introdotta un’azione di regolamento qualificata cheesigeva un accertamento dell’appartenenza della porzione contesa incausa che non poteva esaurirsi con la sola rilevazione della presenza deisegni materiali.9.- Con il settimo motivo, il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360,comma 1, n. 5), c.p.c., l’omesso esame di un fatto decisivo, costituitodalla circostanza, assolutamente pacifica e dimostrata, che la proprietàimmobiliare di [OSCURATO:PERSONA], fino all’anno 2009, era delimitata, sullato est, dal cancello verde riprodotto nel rilievo fotografico allegato inprimo grado dall’odierno ricorrente quale documento n. 12 e che talecancello coinciderebbe, di fatto, con il confine come accertato dalConsulente Tecnico dell’Ufficio, escludendo la proprietà Casarotto dallazona confinaria per cui è causa.10.- Con l’ottavo motivo, il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360,comma 1, n. 5), c.p.c., l’omesso esame di un fatto decisivo.Numero registro generale 16172/2021Numero sezionale 542/2026Numero di raccolta generale 16434/2026Data pubblicazione 27/05/2026Invero, come risulterebbe dall’atto di acquisto del mappale n. 37 daparte dell’odierno ricorrente, al momento della compravendita l’alienanteConsorzio di [OSCURATO:PERSONA] si era riservato, sulpredetto mappale n. 37, il diritto di passaggio pedonale e con automezziper accedere alle paratoie della roggia Tesinella, con accesso dalla stradastatale Ponte attraverso il ponticello riconosciuto come esistente sempresul mappale n. 37. Tale precisazione che non avrebbe avuto alcun sensose non appunto riconoscendo, da un lato, che il diritto di passaggioriservato al Consorzio gravava sul mappale n. 37 e all’interno dei suoiconfini e, dall’altro, che il mappale in questione confinava con la StatalePonte, separato da essa da un ponticello.11.- Con il nono (e ultimo) motivo, il ricorrente denuncia, ai sensidell’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., la violazione e falsa applicazionedell’art. 2041 c.c..Sostiene che, con riguardo alla domanda subordinata ex art. 2041 c.c.,la Corte d’Appello di Venezia è approdata al suo rigetto valutandol’assenza di colpa in capo a [OSCURATO:PERSONA]. Nel dettaglio, la Corte dimerito avrebbe ritenuto che la variazione catastale che ha condotto adun’ingiustificata estensione della superficie del mappale n. 36, di proprietàdi [OSCURATO:PERSONA], e della correlativa diminuzione di quella delmappale n. 37, di proprietà del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], non fosseimputabile al medesimo signor Casarotto. Pertanto, la sentenzaimpugnata sarebbe sul punto senz’altro errata e non conforme al diritto,dell’azione ex art. 2041 c.c..12.- Il settimo, l’ottavo e il nono motivo restano assorbiti, all’esitodell’accoglimento delle censure prospettate con i motivo dal terzo a sesto.13.- In conclusione, dalle considerazioni finora sviluppate derival’accoglimento del terzo, quarto, quinto e sesto motivo di ricorso, conrigetto del primo e del secondo e assorbimento dei restanti, nonché, aisensi dell’art. 384, comma 2, c.p.c., la cassazione della sentenzaimpugnata, con conseguente rinvio della causa alla Corte d’Appello diNumero registro generale 16172/2021Numero sezionale 542/2026Numero di raccolta generale 16434/2026Data pubblicazione 27/05/2026Venezia, in diversa composizione, la quale procederà a un nuovo esamedella controversia uniformandosi ai principi di diritto sopra richiamati eprovvedendo, altresì, a statuire sulle spese del presente giudizio dilegittimità. P.Q.MLa Corte Suprema di cassazioneaccoglie i motivi di ricorso dal secondo al sesto, rigetta il primo e dichiaraassorbite le restanti censure; cassa la sentenza impugnata in relazione aimotivi accolti e rinvia la causa alla Corte d’Appello di Venezia, in diversacomposizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezionecivile, in data 4 marzo 2026.Il PresidenteGiuseppe Fortunato
Sentenza Cassazione n. 16434/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris