CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 19168/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/07/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce vizio di violazione di legge in ordine alla mancata declaratoria di estinzione del reato di ricettazione per intervenuta prescrizione antecedentemente alla sentenza impugnata, è manifestamente infondato, poiché la recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale, applicata nel caso di specie, in quanto circostanza aggravante ad effetto speciale, incide sia sul computo del termine-base di prescrizione ai sensi dell'art. 157, secondo comma, cod. pen., sia sull'entità della proroga di suddetto termine in presenza di atti interruttivi, ai sensi dell'art. 161, secondo comma, cod. pen. (Sez. 4, n. 44610 del 21/09/2023, Bisicce', Rv. 285267 - 01; Sez. 2, n. 57755 del 12/10/2018, Saetta, Rv. 274721 01; Sez. 5, n. 32679 del 13/06/2018, Pireddu, Rv. 273490 - 01;) che, pertanto, considerato il doppio aumento di due terzi del termine necessario a prescrivere, il termine di prescrizione del reato di ricettazione per cui si procede non risulta essere ancora maturato; ritenuto che anche il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta vizio di violazione di legge in ordine all'applicazione della recidiva di cui all'art. 99, quarto comma, cod. pen., è manifestamente infondato, oltre che reiterativo di profili di censura già adeguatamente esaminati e disattesi dalla Corte territoriale, la quale ha congruamente assolto all'onere argomentativo sul punto, in linea con la consolidata giurisprudenza di legittimità in materia (si veda pag. 5 della impugnata sentenza, ove si è sottolineato come il reato per cui si procede, in rapporto con i precedenti specifici dell'imputato, risulta sintomatico della sua maggiore pericolosità sociale e dimostrativo della sua perdurante inclinazione delinquenziale); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; hl, P.Q.MIl Consigliere estensore La PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA] 27 t2026 2