CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 28 novembre 2023
Cassazione n. 36223/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 13810/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) in ROMA in [OSCURATO:PERSONA] D’ORO 48; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] in ROMA in PIAZZA delle [OSCURATO:PERSONA] 8; –controricorrente – avverso la sentenza n. 1558/2019 della [OSCURATO:PERSONA] L’AQUILA depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/11/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Osserva 1. Antonio ed [OSCURATO:PERSONA], usufruttuario il primo e nudo proprietario il secondo, di un fabbricato, si rivolsero al giudice perché risolvesse il contratto da costoro stipulato con [OSCURATO:PERSONA], in forza del quale a quest’ultimo era stato attribuito il diritto di edificare a distanza inferiore di quella prevista dalla legge, avendo costui, secondo la prospettazione, costruito un immobile in difformità dal progetto assentito dal Comune di [OSCURATO:PERSONA]; da qui anche la richiesta di condanna alla demolizione del manufatto. 1. 1. L’adito Tribunale, accertata, anche mediante c.t.u., conformità dell’opera allo strumento urbanistico e alla sostanziale invarianza rispetto all’edificio preesistente, la quale, sulla scorta del negozio intervenuto fra le parti (che non conteneva riferimento alcuno al progetto), non pregiudicava i diritti degli attori, benché realizzato a distanza inferiore rispetto a quella legale, rigettò la domanda. 2. La Corte d’appello di L’Aquila rigettò l’impugnazione dei soccombenti attori. 3. Gli appellanti propongono ricorso per cassazione fondato su un solo motivo. L’appellato resiste con controricorso. La Corte, rilevato che secondo quanto emerge dalla sentenza d’appello con la convenzione privata venne derogata la distanza minima prevista dal piano regolatore; che una tale evenienza impone di scrutinare d’ufficio la sussistenza di una eventuale nullità del patto derogativo di norma inderogabile (cfr., ex multis, Cass. nn. 19449/2018, 3854/2015, 19350/2005, 19449/22004); che, pertanto, le parti debbono essere chiamate a interloquire sul punto; visto l’art. 384 comma 3 cpc; P.Q.M. riserva la decisione, assegnando alle parti il termine di giorni sessanta dalla comunicazione della presente ordinanza per il deposito di osservazionisulla questione rilevata di ufficio. Così