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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 maggio 2022

Cassazione n. 22717/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 3/11/2021 della Corte di appello di Torino visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi di ricorso, tutti riconducibili alla eccessività gravità del trattamento sanzionatorio in relazione alla condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. sono inammissibili perchè riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito.

La graduazione della pena, anche in relazione al giudizio di prevalenza meno delle attenuanti generiche e alla misura di aumento per la continuazione tra reati, rientra, invero, nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre in presenza di pena determinata in misura prossima al minimo edittale, tenuto conto dell'entità della concreta gravità della condotta dell'imputato, risoltasi anche in un'aggressione fisica degli operanti; dei precedenti dell'imputato e, quanto alla misura di aumento per la continuazione, della gravità delle lesioni cagionate a ciascuno degli agenti e alla persona offesa del reato sub capo c).

Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 27 maggio 2022 [OSCURATO:PERSONA] relatore [OSCURATO:PERSONA] rdano [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 3/11/2021 della Corte di appello di Torino visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi di ricorso, tutti riconducibili alla eccessività gravità del trattamento sanzionatorio in relazione alla condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. sono inammissibili perchè riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito. La graduazione della pena, anche in relazione al giudizio di prevalenza meno delle attenuanti generiche e alla misura di aumento per la continuazione tra reati, rientra, invero, nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre in presenza di pena determinata in misura prossima al minimo edittale, tenuto conto dell'entità della concreta gravità della condotta dell'imputato, risoltasi anche in un'aggressione fisica degli operanti; dei precedenti dell'imputato e, quanto alla misura di aumento per la continuazione, della gravità delle lesioni cagionate a ciascuno degli agenti e alla persona offesa del reato sub capo c). Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 maggio 2022 [OSCURATO:PERSONA] relatore [OSCURATO:PERSONA] rdano [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 22717/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris