CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 15001/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
cquas [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/05/2025 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Presidente; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. il difensore presente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], conclude per l'annullamento della sentenza per vizio di motivazione, sia in ordine al trattamento sanzionatorio che per il dispositivo. Inoltre, se la Corte dovesse dichiarare l'inammissibilità del ricorso, il difensore chiede che si proceda alla correzione ex art. 130, comma 1, cod. proc. pen. per evitare l'ostatività della pena e che non venga condannato alle spese.[OSCURATO:PERSONA] L'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Cagliari, di conferma della statuizione di condanna alla pena di giustizia in relazione all'imputazione di cui agli artt. 73 e 80 Dpr n. 309/1990, detenzione di infiorescenze di sostanza stupefacente del tipo marijuana per complessivi kg 807,6, fatto così descritto nella imputazione. Il ricorso è affidato a due motivi. 1. Il primo motivo di ricorso è svolto con riferimento alla contestata aggravante di cui all'art. 80 del citato dPR n. 309. Il ricorrente deduce mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione su un punto decisivo per il giudizio, rilevante ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.: si deduce che il giudice di secondo grado ha ritenuto di applicare la circostanza aggravante nonostante il giudice di primo grado l'avesse esclusa, evidenziandosi l'incongruenza tra parte motiva e dispositivo della sentenza di primo grado sul punto della ritenuta aggravante. Il ricorrente specifica di avere interesse all'esame di tale motivo di ricorso in quanto, pur avendo omesso il giudice di primo grado il relativo computo nella determinazione della pena (valutazione confermata dal dispositivo Corte territoriale, in carenza di appello del Pubblico Ministero e, quindi, nel rispetto del divieto di "reformatio in pejus"), il riconoscimento della aggravante suddetta incide in tema di esecuzione della pena. 2. Il secondo motivo di ricorso censura la sentenza impugnata ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., per violazione ed erronea applicazione dell'art. 80 dPR n. 309/1990, nonché vizio della motivazione ai sensi della lett. e) del medesimo art. 606 del codice di rito per manifesta illogicità della motivazione con la quale è stata ritenuta sussistente oltre ogni ragionevole dubbio l'aggravante di cui all'art. 80, comma 2 dPR n. 309/1990 nonostante la percentuale di THC rilevata sui prodotti agricoli in sequestro fosse manifestamente irrisoria rispetto alla c.d. dose da strada, criterio più attendibile al fine di scrutinare la sussistenza dell'aggravante. Il motivo è ulteriormente articolato su cinque argomenti di critica: - la consulenza del PM aveva escluso che la sostanza detenuta potesse essere considerata droga, tanto che il PM aveva inizialmente chiesto l'archiviazione ed inoltre, la motivazione risultava contrastare con i risultati della medesima consulenza, avendo travisato il dato riportato nella tabella trascritta in ricorso con riferimento al peso netto del campione relativo al reperto n. 15, assumendosi che il peso indicato in gr 3210 fosse da riferirsi al peso lordo di biomassa anziché al peso del principio attivo; 2- si deduce che il giudice di merito avrebbe errato quanto al calcolo del principio attivo, applicando la percentuale media di THC al totale sequestrato; - si contesta l'utilizzo del dato della dose media con valore pari al 5% di THC, in luogo della percentuale del 12% di THC appetibile sul mercato; - si deduce pertanto che la sostanza in sequestro, in relazione al contenuto in THC, non fosse idonea a soddisfare un elevato numero di consumatori; - conclusivamente si deduce che il superamento del valore soglia di gr. 2.000,00 di THC, quale parametro per verificare la ricorrenza dell'aggravante, non possa essere considerato attuale, alla luce di due evidenze statistiche, la relazione del Ministro della salute al Parlamento e lo studio dell'Ufficio per il processo presso la Corte di Cassazione. La Procura Generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore, all'udienza fissata per la trattazione orale del procedimento ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. Il difensore presente ha concluso per l'annullamento della sentenza per vizio di motivazione, sia in ordine al trattamento sanzionatorio che per il dispositivo. Inoltre, in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il difensore ha chiesto procedersi alla correzione ex art. 130, comma 1, cod. proc. pen. per evitare l'ostatività della pena e la non condanna alle spese. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1 Quanto al primo motivo di ricorso (cui la parte ha interesse attesa la rilevanza in sede esecutiva della contestazione dell'aggravante di cui all'art. 80, comma 2 dPR n. 309/1990), si osserva che in entrambi i giudizi di merito l'imputato ha subito pronuncia di condanna in relazione alla contestazione elevata, che, dal tenore dell'imputazione, è relativa al delitto di cui agli artt. 73, comma 4, e 80 dPR n. 309/1990, in relazione alla detenzione di infiorescenze di sostanza stupefacente del tipo marijuana per complessivi kg 807,6: tuttavia, il giudice di primo grado, pur avendo svolto motivazione in ordine alla sussistenza dell'aggravante (circostanza che esclude in radice la sussistenza di un errore suscettibile di correzione ex art. 130 cod. proc. pen.), non risulta averla espressamente computata in sede di determinazione del trattamento sanzionatorio (poiché, in primo luogo, non ne ha escluso l'applicazione e, pur avendo applicato l'aumento per la contestata recidiva, non ha fatto riferimento neppure al criterio moderatore di cui all'art. 63, comma 4, cod. pen.), circostanza che, in carenza di impugnazione della parte pubblica, non poteva comportare, in appello, diversa determinazione di pena, ponendosi altrimenti in contrasto con il divieto di "reformatio in pejus". Sotto tale profilo, pertanto, non sussiste il dedotto 3vizio della motivazione per manifesta illogicità, ricorrendo piuttosto un'ipotesi di erronea determinazione del trattamento sanzionatorio che, in carenza di impugnazione della parte pubblica, non risulta emendabile. 2. Quanto al secondo motivo di ricorso, parimenti se ne ritiene la manifesta infondatezza. Entrambi i giudici di merito - le cui motivazioni possono essere congiuntamente valutate, anche in ragione dell'espresso rinvio operato alla sentenza di primo grado dalla Corte territoriale a pagina 27 della sentenza impugnata, ricorrendo quindi una ipotesi di c.d. "doppia conforme" - hanno svolto ampia motivazione quanto alla illiceità dell'attività svolta dall'imputato, della detenzione illecita di derivati della cannabis sativa, con argomenti scevri dai lamentati profili di manifesta irragionevolezza. In primo luogo, entrambi i giudici di merito hanno ricostruito l'ambito normativo, tenendo conto delle peculiari disposizioni di cui alla legge n. 242/2016 e, con giudizio in fatto, hanno escluso che l'attività condotta da [OSCURATO:PERSONA] potesse ricondursi a tale specifica normativa, volta a tutelare l'attività di coltivazione lecita, e ciò in ragione di plurimi argomenti. In primo luogo, la carenza di documentazione atta a comprovare la riconducibilità dell'attività al novero di quelle consentite dalla lege n. 242/2016, con particolare riferimento alla fattura di acquisto della relativa semente, compatibile con lo stato di maturazione dei prodotti rinvenuti già stoccati ed essiccati. In secondo luogo, la circostanza che la detenzione contestata fosse riferita a derivati della coltivazione (cannabis sbocciolata), non rientrante, quindi, tra quelli oggetto della previsione di cui all'art. 2 della I. n. 242/2016, richiamando sul punto la giurisprudenza consolidata di questa Corte (Cass. Sez. U, n. 30475 del 30/05/2019, Pmt, Rv. 275956 - 01). Inoltre, quanto allo specifico punto della motivazione oggetto di censura, ovvero la contestata aggravante dell'ingente quantitativo, la sentenza impugnata richiama specificatamente la relazione del RIS di Cagliari (pagina 40) dalla quale risulta che per quasi tutti i campioni sottoposti ad analisi (pari allo 0,835% del totale), e in particolare per il campione n. 15, è risultata una percentuale di THC superiore allo 0,5 0/0, (pagina 45 della sentenza impugnata), con conseguente individuazione, anche solo per tale solo campione, del peso del principio attivo in grammi 3210, superiore alla "soglia minima", ravvisabile allorquando la quantità risulti superiore, per le cd. "droghe pesanti", a 2.000 volte e, per le cd. "droghe leggere", a 4.000 volte, il valore massimo, in milligrammi, determinato, per ogni sostanza, nella tabella allegata al d.m. 11 aprile 2016 (sul punto, Sez. 3 - , Sent. n. 33139 del 08/05/2024 , Rv. 286840 - 01; Sez. U, n. 14722 del 30/01/2020, Polito, Rv. 279005 - 01). Correttamente, inoltre, la sentenza impugnata compie rinvio alla giurisprudenza di questa Corte che ha chiaramente affermato che in tema di detenzione illecita di stupefacenti, il quantitativo di principio attivo illecitamente detenuto va determinat endo• riferimento alla quantità complessiva della droga sequestrata e non alle singole confezioni in cui la stessa è ripartita (Sez. 3, Sentenza n. 28028 del 2023; Sez. 3, n. 43418 del 12/09/2019, Schillaci, Rv. 277178 - 01). Ne discende, conclusivamente, l'inconferenza dell'invocato, diverso, criterio di computo che tenga conto della dose c.d. da strada, e la manifesta infondatezza del motivo dedotto con riferimento al calcolo complessivo del principio attivo svolto ai fini della verifica di sussistenza dell'aggravante dell'ingente quantitativo. Quanto poi alla determinazione, asseritannente erronea, del quantitativo di principio attivo estraibile dal singolo campione n. 15, si osserva che, con valutazione fattuale, la Corte territoriale ha considerato il peso di grammi 3210,00 come riferito al principio attivo e non al peso del campione. Sul punto si osserva che la mera ritrascrizione in ricorso (pagina 11) del solo stralcio di una tabella della consulenza, svolta nel caso in esame dal RIS, non può portare a ritenere ricorra il dedotto vizio per illogicità della motivazione, a fronte del fatto che la stessa tabella si riferisce, nella terza e quarta colonna, rispettivamente, al peso netto in origine e al principio attivo riscontrato, senza invece alcun riferimento al peso del campione totale. 3. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con conseguente onere per i ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che i ricorrenti versino, ciascuno, la somma determinata, in ragione della consistenza della causa di inammissibilità del ricorso, in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Rigetta P.Q.M