CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 marzo 2022
Cassazione n. 11506/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( TUNISIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/06/2019 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] C:ORBETTA; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Ancona confermava la decisione resa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], la quale, applicate le circostanze attenuanti generiche ed esclusa la recidiva, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di un anno di reclusione e 1.400 euro di multa per il delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. 2. Avverso la sentenza, l'imputato, tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione con cui deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'affermazione della penajitsponsabilità, non essendo stato svolto alcun accertamento sulla sostanza in sequestro al fine di individuare il principio attivo, e non avendo la Corte di merito correttamente valutato la deposizione del coimputato [OSCURATO:PERSONA], riportata per stralcio nel ricorso. 3. Il ricorso è inammissibile perché deduce profili di censura di contenuto fattuale già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte di merito con corretti argomenti giuridici. 4. Richiamati i limiti del sindacato che compete alla Corte di cassazione, cui è preclusa la possibilità non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (Sez. Un., n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260), i giudici di merito, con doppia valutazione conforme, hanno plausibilmente - e di sicuro non in termini di manifesta illogicità - ravvisato il coinvolgimento dell'imputato nell'acquisto e nel trasporto da Napoli dello stupefacente sequestrato a bordo della vettura a bordo della quale vi era il Messousse unitamente agli altri due coimputati dalle dichiarazioni accusatorie rese da uno di costoro, il Chetoui, oltre che dal luogo in cui era nascosto lo stupefacente, che consentiva un costante controllo della droga da parte del Messousse. La Corte di appello, inoltre, non solo ha stimato irrilevanti le dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA], il quale non era a conoscenza degli accordi presi tra il Chetoui e il Messousse, ma, come elemento di conferma, ha utilizzato un argomento di carattere logico, considerando, da un lato, che il Messousse non si sarebbe sobbarcato un viaggio così lungo se non avesse dovuto svolgere un ruolo nel trasporto della droga, e, dall'altro, che il Chetoui non avrebbe coinvolto gLL., inutilmente nell'impresa una persona ignara, che addirittura avrebbe potuto scoprire il trasporto illecito e avvisare le forze dell'ordine. 5. A fronte di tale apparato argomentativo, immune da profili di illogicità manifesta, il ricorrente attacca la valutazione delle prove e profili ricostruttivi del fatto, il che non è consentito in questa sede di legittimità. Si osserva, infine, che del tutto irrilevante è la mancanza di consulenza, peraltro nemmeno richiesta in appello, considerando che pacificamente la sostanza sequestrata era del tipo eroina, come accertato dal narcotest e come dichiarato dal Chetoui. 6. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 04/03/2022. Il C