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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 17198/2022

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 15681 del ruolo generale dell'anno 2015, proposto da s.p.a. [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta mandato speciale a margine del ricorso, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dei quali in Roma, al Lungotevere dei Mellimi, n. 17, elettivamente si domicilia - ricorrente- contro Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso gli uffici della quale in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, si domicilia -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, sezione staccata di RG n. 15681/15 [OSCURATO:PERSONA]-MIia [OSCURATO:PERSONA], depositata in data 11 dicembre 2014, n.10809; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 4 aprile 2022 tenutasi con le modalità previste dall'art. 23, comma 8- bis, del d.l. n. 137/20, come convertito dalla

I. n. 176/20, e ribadite dall'art. 16, comma 1, del d.l. n. 228/21, convertito con I. n. 15/22, dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA]; lette le considerazioni scritte della Procura generale, in persona del sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatti di causa Emerge dagli atti e dalla sentenza impugnata che la s.p.a. [OSCURATO:PERSONA] svolge attività di movimenta2:ione merci nell'ambito dei servizi portuali previsti dall'art. 16 della

I. n. 84/1994, per lo svolgimento della quale si è valsa dell'apporto della [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA], autorizzata a fornire lavoro temporaneo portuale, ma col divieto di esercitare per conto proprio o tramite partecipazioni dirette e indirette le attività previste dagli artt. 16 e 18 della suddetta

I. n. 84/94.

Secondo l'Agenzia la Cooperativa ha appunto fornito alla s.p.a. [OSCURATO:PERSONA] lavoro temporaneo, di modo che da un lato ha affermato che fossero indeducibili dalla base imponibile irap gli importi corrisposti alla Cooperativa a titolo di rimborso degli oneri retributivi e previdenziali del personale, in base all'equiparazione del lavoro temporaneo al distacco di lavoratori presso terzi.

Dall'altro, ai fini iva, ha contestato l'omessa regolarizzazione delle fatture che la s.p.a. [OSCURATO:PERSONA] ha ricevuto dalla Cooperativa, nonché l'emissione di altre fatture di rettifica di quelle ricevute dalla Cooperativa, perché ha sostenuto che, diversamente da quanto rappresentato nelle fatture, le operazioni alle quali esse si riferivano non concernevano operazioni non imponibili; e ciò pur sempre in ragione del divieto RG n. 15681/15 [OSCURATO:PERSONA]-Maria ltrino ore posto alla Cooperativa di esercitare, anche indirettamente, le attività in concreto svolte.

Ne sono scaturiti per gli anni dal 2006 al 2009 altrettanti avvisi di accertamento, che la società ha impugnato, ottenendone l'annullamento dalla Commissione tributaria provinciale di Salerno. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Campania ha, invece, accolto l'appello dell'Agenzia, anzitutto convenendo con essa che tra la s.p.a. [OSCURATO:PERSONA] e la Cooperativa non fosse intercorso un contratto di appalto, bensì un contratto di fornitura di lavoro temporaneo; per conseguenza, ritenendo, ai fini irap, che il costo delle retribuzioni e dei contributi non rientri nella base imponibile per la cooperativa, determinando costi non deducibili per la [OSCURATO:PERSONA]; infine aggiungendo, quanto all'iva, che le operazioni fossero imponibili, sebbene la base imponibile relativa dovesse essere ragguagliata al margine di guadagno eccedente i costi del personale fornito dalla Cooperativa.

Contro questa sentenza propone ricorso la contribuente per ottenerne la cassazione, che affida a cinque motivi, cui l'Agenzia delle entrate replica con controricorso.

La ricorrente deposita due sentenze passate in cosa giudicata, notificate alla controparte.

Il giudizio proviene da adunanza camerale, in esito alla quale si è disposto il rinvio per trattazione in pubblica udienza, in prossimità della quale la s.p.a. [OSCURATO:PERSONA] deposita memoria.

Ragioni della decisione 1.- Inammissibile è il primo motivo del ricorso, col quale si denuncia l'omesso esame circa il fatto decisivo della sufficienza motivazionale di una sentenza motivata per relationern ad altra pronuncia, poiché non si indica alcun fatto storico pretermesso, ma si critica lo sviluppo in diritto del ragionamento svolto.

RG n. 15681/15 [OSCURATO:PERSONA]-Ma tensore 2.- Infondato è il secondo motivo di ricorso, col quale si denuncia l'omessa pronuncia sulla censura concernente l'affermata violazione del principio di doppia imposizione, dovuta alla ripresa a tassazione ai fini irap in capo alla ricorrente dei costi sostenuti per la fornitura di servizi portuali resi dalla Cooperativa, che avevano già concorso alla determinazione del valore della produzione tassabile ai fini irap in capo alla cooperativa.

Non vi è omissione di pronuncia perché il giudice d'appello ha adottato una pronuncia incompatibile con Da prospettata violazione della doppia imposizione, là dove ha affermato che il costo delle retribuzioni e dei contributi non rientra nella base imponibile della cooperativa, di modo che, simmetricamente, si configura come costo non deducibile per la società utilizzatrice.

E comunque, con la censura si propone un profilo infondato in diritto, giacché la doppia imposizione sussiste qualora sia reiteratamente applicata la medesima imposta in base allo stesso presupposto (Cass. n. 19479/21), non già quando la pretesa si basi su diversi titoli e nei confronti di soggetti diversi (Cass. n. 27625/18).

Il motivo va quindi respinto. 3.- Ciononostante va ritenuta illegittima la pretesa dell'Agenzia, in applicazione dei giudicati esterni invocati dalla società ricorrente, scaturenti dall'omessa impugnazione, risultante da attestazioni di cancelleria, delle sentenze nn. 2786/19, 1891/20, 4466 e 4468/20, le prime due relative all'irap e le altre all'iva, con le quali la Commissione tributaria regionale della Campania ha qualificato i contratti stipulati dalla ricorrente e dalla Cooperativa, a partire dal 2005 sino a periodo successivi agli anni di imposta dei quali si discute nell'odierno giudizio, come contratti di appalto di servizi, e non già come contratti di fornitura di lavoro temporaneo, e per conseguenza, ha stabilito, rispettivamente, la deducibilità ai fini irap dei costi sostenuti in dipendenza dei contratti, e la non RG n. 15681/15 [OSCURATO:PERSONA]-Maria (errin sore imponibilità, ai fini iva, delle relative prestazioni, escludendo l'obbligo di regolarizzazione delle fatture che la Cooperativa aveva appunto emesso in regime di non imponibilità. 4.- Ne risultano assorbiti il terzo e il quinto motivo, entrambi riferiti alla sussistenza dell'obbligo della società di regolarizzare le fatture ricevute dalla cooperativa ex art. 6, comma 8, del d.lgs. n. 471/97. 5.- Fondato risulta, allora, il quarto motivo di ricorso, col quale la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 16 e 17 della

I. n. 84 del 28 gennaio 1994, nella parte in cui il giudice d'appello non ha assegnato rilevanza, ai fini del trattamento fiscale da applicare, all'intrinseca natura giuridica dell'operazione in questione.

La giurisprudenza di questa Corte, difatti, ha chiarito che la sottrazione all'applicazione dell'iva per difetto del requisito della territorialità stabilito dall'art. 9, comma 1, n. 6, del d.P.R. n. 633 del 1972, secondo cui costituiscono servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali «i servizi prestati nei porti, autoporti, aeroporti e negli scali ferroviari di confine che riflettono direttamente il funzionamento e la manutenzione degli impianti ovvero il movimento di beni o mezzi di trasporto, nonché quelli resi dagli agenti marittimi raccomandatari», opera in ragione dei criteri oggettivi della prestazione di servizio, identificata secondo la sua natura ed il suo scopo e del relativo luogo di esecuzione, assimilato a territorio non statale («porti, autoporti, aeroporti e scali ferroviari, di confine»), essendo, invece, irrilevante, ai fini della non imponibilità, la qualificazione soggettiva del committente o del prestatore del servizio e conseguentemente le eventuali modalità di esecuzione dei servizi (tra varie, Cass. n. 35912/21 e n. 7455/22). 5.1.- E, a fronte della rilevanza di tali criteri, che configurano i presupposti sostanziali del regime impositivo, non assume rilievo, RG n. 15681/15 [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] ensore in quanto requisito formale, la mancanza di autorizzazione alla cooperativa sulla quale si fa leva in sentenza. 6.- Il ricorso va quindi accolto e la sentenza impugnata cassata.

Non sussistendo necessità di ulteriori accertamenti di fatto, il giudizio va deciso nel merito, con l'accoglimento del ricorso originario. 6.1.- Il particolare andamento processuale del giudizio e, in particolare, la circostanza che i giudicati esterni si sono prodotti dopo la notifica del controricorso, comporta la compensazione integrale di tutte le voci di spesa del processo.

Per questi motivi accoglie il ricorso nei sensi in motivazione, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso originariamente proposto.

Compensa tutte le voci di spesa del processo.

Così deciso in Roma, in data 4 aprile 2022. [OSCURATO:PERSONA] presic\/lente [OSCURATO:PERSONA] oggi, 2 7 MA6.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 15681 del ruolo generale dell'anno 2015, proposto da s.p.a. [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta mandato speciale a margine del ricorso, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dei quali in Roma, al Lungotevere dei Mellimi, n. 17, elettivamente si domicilia - ricorrente- contro Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso gli uffici della quale in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, si domicilia -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, sezione staccata di RG n. 15681/15 [OSCURATO:PERSONA]-MIia [OSCURATO:PERSONA], depositata in data 11 dicembre 2014, n.10809; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 4 aprile 2022 tenutasi con le modalità previste dall'art. 23, comma 8- bis, del d.l. n. 137/20, come convertito dalla I. n. 176/20, e ribadite dall'art. 16, comma 1, del d.l. n. 228/21, convertito con I. n. 15/22, dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA]; lette le considerazioni scritte della Procura generale, in persona del sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso. Fatti di causa Emerge dagli atti e dalla sentenza impugnata che la s.p.a. [OSCURATO:PERSONA] svolge attività di movimenta2:ione merci nell'ambito dei servizi portuali previsti dall'art. 16 della I. n. 84/1994, per lo svolgimento della quale si è valsa dell'apporto della [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA], autorizzata a fornire lavoro temporaneo portuale, ma col divieto di esercitare per conto proprio o tramite partecipazioni dirette e indirette le attività previste dagli artt. 16 e 18 della suddetta I. n. 84/94. Secondo l'Agenzia la Cooperativa ha appunto fornito alla s.p.a. [OSCURATO:PERSONA] lavoro temporaneo, di modo che da un lato ha affermato che fossero indeducibili dalla base imponibile irap gli importi corrisposti alla Cooperativa a titolo di rimborso degli oneri retributivi e previdenziali del personale, in base all'equiparazione del lavoro temporaneo al distacco di lavoratori presso terzi. Dall'altro, ai fini iva, ha contestato l'omessa regolarizzazione delle fatture che la s.p.a. [OSCURATO:PERSONA] ha ricevuto dalla Cooperativa, nonché l'emissione di altre fatture di rettifica di quelle ricevute dalla Cooperativa, perché ha sostenuto che, diversamente da quanto rappresentato nelle fatture, le operazioni alle quali esse si riferivano non concernevano operazioni non imponibili; e ciò pur sempre in ragione del divieto RG n. 15681/15 [OSCURATO:PERSONA]-Maria ltrino ore posto alla Cooperativa di esercitare, anche indirettamente, le attività in concreto svolte. Ne sono scaturiti per gli anni dal 2006 al 2009 altrettanti avvisi di accertamento, che la società ha impugnato, ottenendone l'annullamento dalla Commissione tributaria provinciale di Salerno. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Campania ha, invece, accolto l'appello dell'Agenzia, anzitutto convenendo con essa che tra la s.p.a. [OSCURATO:PERSONA] e la Cooperativa non fosse intercorso un contratto di appalto, bensì un contratto di fornitura di lavoro temporaneo; per conseguenza, ritenendo, ai fini irap, che il costo delle retribuzioni e dei contributi non rientri nella base imponibile per la cooperativa, determinando costi non deducibili per la [OSCURATO:PERSONA]; infine aggiungendo, quanto all'iva, che le operazioni fossero imponibili, sebbene la base imponibile relativa dovesse essere ragguagliata al margine di guadagno eccedente i costi del personale fornito dalla Cooperativa. Contro questa sentenza propone ricorso la contribuente per ottenerne la cassazione, che affida a cinque motivi, cui l'Agenzia delle entrate replica con controricorso. La ricorrente deposita due sentenze passate in cosa giudicata, notificate alla controparte. Il giudizio proviene da adunanza camerale, in esito alla quale si è disposto il rinvio per trattazione in pubblica udienza, in prossimità della quale la s.p.a. [OSCURATO:PERSONA] deposita memoria. Ragioni della decisione 1.- Inammissibile è il primo motivo del ricorso, col quale si denuncia l'omesso esame circa il fatto decisivo della sufficienza motivazionale di una sentenza motivata per relationern ad altra pronuncia, poiché non si indica alcun fatto storico pretermesso, ma si critica lo sviluppo in diritto del ragionamento svolto. RG n. 15681/15 [OSCURATO:PERSONA]-Ma tensore 2.- Infondato è il secondo motivo di ricorso, col quale si denuncia l'omessa pronuncia sulla censura concernente l'affermata violazione del principio di doppia imposizione, dovuta alla ripresa a tassazione ai fini irap in capo alla ricorrente dei costi sostenuti per la fornitura di servizi portuali resi dalla Cooperativa, che avevano già concorso alla determinazione del valore della produzione tassabile ai fini irap in capo alla cooperativa. Non vi è omissione di pronuncia perché il giudice d'appello ha adottato una pronuncia incompatibile con Da prospettata violazione della doppia imposizione, là dove ha affermato che il costo delle retribuzioni e dei contributi non rientra nella base imponibile della cooperativa, di modo che, simmetricamente, si configura come costo non deducibile per la società utilizzatrice. E comunque, con la censura si propone un profilo infondato in diritto, giacché la doppia imposizione sussiste qualora sia reiteratamente applicata la medesima imposta in base allo stesso presupposto (Cass. n. 19479/21), non già quando la pretesa si basi su diversi titoli e nei confronti di soggetti diversi (Cass. n. 27625/18). Il motivo va quindi respinto. 3.- Ciononostante va ritenuta illegittima la pretesa dell'Agenzia, in applicazione dei giudicati esterni invocati dalla società ricorrente, scaturenti dall'omessa impugnazione, risultante da attestazioni di cancelleria, delle sentenze nn. 2786/19, 1891/20, 4466 e 4468/20, le prime due relative all'irap e le altre all'iva, con le quali la Commissione tributaria regionale della Campania ha qualificato i contratti stipulati dalla ricorrente e dalla Cooperativa, a partire dal 2005 sino a periodo successivi agli anni di imposta dei quali si discute nell'odierno giudizio, come contratti di appalto di servizi, e non già come contratti di fornitura di lavoro temporaneo, e per conseguenza, ha stabilito, rispettivamente, la deducibilità ai fini irap dei costi sostenuti in dipendenza dei contratti, e la non RG n. 15681/15 [OSCURATO:PERSONA]-Maria (errin sore imponibilità, ai fini iva, delle relative prestazioni, escludendo l'obbligo di regolarizzazione delle fatture che la Cooperativa aveva appunto emesso in regime di non imponibilità. 4.- Ne risultano assorbiti il terzo e il quinto motivo, entrambi riferiti alla sussistenza dell'obbligo della società di regolarizzare le fatture ricevute dalla cooperativa ex art. 6, comma 8, del d.lgs. n. 471/97. 5.- Fondato risulta, allora, il quarto motivo di ricorso, col quale la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 16 e 17 della I. n. 84 del 28 gennaio 1994, nella parte in cui il giudice d'appello non ha assegnato rilevanza, ai fini del trattamento fiscale da applicare, all'intrinseca natura giuridica dell'operazione in questione. La giurisprudenza di questa Corte, difatti, ha chiarito che la sottrazione all'applicazione dell'iva per difetto del requisito della territorialità stabilito dall'art. 9, comma 1, n. 6, del d.P.R. n. 633 del 1972, secondo cui costituiscono servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali «i servizi prestati nei porti, autoporti, aeroporti e negli scali ferroviari di confine che riflettono direttamente il funzionamento e la manutenzione degli impianti ovvero il movimento di beni o mezzi di trasporto, nonché quelli resi dagli agenti marittimi raccomandatari», opera in ragione dei criteri oggettivi della prestazione di servizio, identificata secondo la sua natura ed il suo scopo e del relativo luogo di esecuzione, assimilato a territorio non statale («porti, autoporti, aeroporti e scali ferroviari, di confine»), essendo, invece, irrilevante, ai fini della non imponibilità, la qualificazione soggettiva del committente o del prestatore del servizio e conseguentemente le eventuali modalità di esecuzione dei servizi (tra varie, Cass. n. 35912/21 e n. 7455/22). 5.1.- E, a fronte della rilevanza di tali criteri, che configurano i presupposti sostanziali del regime impositivo, non assume rilievo, RG n. 15681/15 [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] ensore in quanto requisito formale, la mancanza di autorizzazione alla cooperativa sulla quale si fa leva in sentenza. 6.- Il ricorso va quindi accolto e la sentenza impugnata cassata. Non sussistendo necessità di ulteriori accertamenti di fatto, il giudizio va deciso nel merito, con l'accoglimento del ricorso originario. 6.1.- Il particolare andamento processuale del giudizio e, in particolare, la circostanza che i giudicati esterni si sono prodotti dopo la notifica del controricorso, comporta la compensazione integrale di tutte le voci di spesa del processo. Per questi motivi accoglie il ricorso nei sensi in motivazione, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso originariamente proposto. Compensa tutte le voci di spesa del processo. Così deciso in Roma, in data 4 aprile 2022. [OSCURATO:PERSONA] presic\/lente [OSCURATO:PERSONA] oggi, 2 7 MA6.
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