CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 22 gennaio 2024
Cassazione n. 30009/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 22 gennaio 2024, il Tribunale della libertà di Lecce, in accoglimento dell'appello avanzato dal pubblico ministero avverso il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di rigetto della richiesta di applicazione di misure cautelari nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], disponeva la custodia cautelare in carcere nei riguardi del predetto in quanto gravemente indiziato del delitto di partecipazione ad associazione mafiosa. 2. Avverso detta ordinanza, proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'indagato, avv.to Rollo, deducendo, con unico motivo, difetto di motivazione ex art. 606 lett. e), cod. proc. pen. in relazione alla ritenuta sussistenza della natura mafiosa dell'associazione diretta dal Perrone, mancando tutti gli elementi caratteristici dei gruppi associativi mafiosi, dal momento che, così come già ritenuto dal Giudice per le indagini preliminari, i fatti ricostruiti dovevano ricondursi unicamente a fatti di narcotraffico, non rilevando in misura decisiva ai fini della contestazione dell'art. 416-bis cod. pen. né il coinvolgimento del Perrone, già condannato per tale delitto, né la consumazione dei fatti in territorio pugliese e non potendo ogni attività criminale compiuta in detta regione ricondursi automaticamente alle ipotesi della [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato e deve, pertanto essere dichiarato inammissibile. Va ricordato come, in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte sup-ema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'irdagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Rv. 215828 - 01). Orbene, nel caso in esame, il tribunale dell'appello cautelare 1i Lecce, ha rispettato i suddetti canoni, individuando, dapprima le attività ed il ruolo del Perrone nel territorio di competenza e sottolineando come lo stesso a seguito della scarcerazione per il delitto di cui all'art. 416-bis cod.pen. avesse ripreso le attività delittuose e, poi, individuato un preciso ruolo di collaborazione con detto soggetto proprio del COVie110. Quanto alla natura mafiosa delle attività che venivano compiute e che il ricorso contesta sotto diversi profili, va ricordato come per orientamento di questa Corte di cassazione la natura mafiosa del gruppo va affermata anche nei casi in cui i componenti dello stesso attuino forme di controllo di attività economiche di tipo illecito che vengono a subire la pressione intimidatoria e nei cui confronti quindi siano richieste forme di pagamento di percentuali dei profitti illegali per permetterne la prosecuzione; al proposito si è già affermato come l'associazione di tipo mafioso si connota per l'utilizzazione da parte degli associati della carica intimidatrice nascente dal vincolo associativo che si manifesta internamente attraverso l'adozione di uno stretto regime di controllo degli associati, ma che si proietta anche all'esterno attraverso un'opera di controllo del territorio e di prevaricazione nei confronti di chi vi abita, tale da determinare uno stato di soggezione e di omertà non solo nei confronti degli onesti cittadini, nei riguardi dei quali si dirige l'attività delittuosa, ma anche nei confronti di coloro che abbiano intenti illeciti, costringendoli ad aderire al sodalizio criminale (Sez. 2, n. 18773 del 31/03/2017, Rv. 269747 - 01). In adesione a tale indirizzo, va ribadito che il potere intimidatorio esercitato da un gruppo nei confronti dei soggetti esplicanti attività illecite in una determinata area territoriale, quali ad esempio gli spacciatori al minuto di sostanza stupefacente, in quanto mirante ad assicurarsi il controllo di attività economiche pur illecite, ed a imporre percentuali ci pagamento in ragione del controllo di quel territorio da organismi sovraordinati, costituisce esplicazione della natura mafiosa del gruppo.Alla luce delle predette 'considerazioni, corrette appaiono le conclusioni cui perviene il tribunale di Lecce, sottolineando la natura della condotta aggressiva posta in essere da Perrone e Coviello nei confronti del Pellegrino in cui danno i due attuano l'azione violenta tesa a manifestare il pieno controllo nel territorio delle attività illecite. Ne deriva pertanto affermare che il coinvolgimento del ricorrente nelle attività illecite dell'associato mafioso Perrone di controllo del territorio veniva correttamente valutato quale condotta significativa di partecipazione punibile ex art. 416-bis cod. pen. 2. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod.proc.pen. Roma, 19 luglio 2024 L [OSCURATO:PERSONA] P IL PRESIDEnTE [OSCURATO:PERSONA] P egrino A DEP