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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 28777/2026

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posto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/03/2026 del Tribunale di Monza letti gli atti, il ricorso e il provvedimento impugnato; udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale il Tribunale di Monza, ha applicato, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di anni quattro di reclusione ed euro 14.000 di multa, su concorde richiesta delle parti; rilevato che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in quanto, ai sensi dell'art. 448 comma 2-bis cod. proc. pen. il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, mentre, nel caso di specie, si censura il difetto di motivazione in ordine alla insussistenza di cause diproscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (deduzione, questa, peraltro manifestamente infondata, in quanto il giudice ha compiutamente dato atto dell'insussistenza dei presupposti per una pronuncia ex art. 129 cod. proc. pen., sulla base dalle emergenze dei verbali di arresto, di perquisizione e sequestro e di analisi della sostanza in sequestro); ritenuto, pertanto, che va dichiarata ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. l'immediata inammissibilità del ricorso con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila P.Q P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/03/2026 del Tribunale di Monza letti gli atti, il ricorso e il provvedimento impugnato; udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale il Tribunale di Monza, ha applicato, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di anni quattro di reclusione ed euro 14.000 di multa, su concorde richiesta delle parti; rilevato che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in quanto, ai sensi dell'art. 448 comma 2-bis cod. proc. pen. il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, mentre, nel caso di specie, si censura il difetto di motivazione in ordine alla insussistenza di cause diproscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (deduzione, questa, peraltro manifestamente infondata, in quanto il giudice ha compiutamente dato atto dell'insussistenza dei presupposti per una pronuncia ex art. 129 cod. proc. pen., sulla base dalle emergenze dei verbali di arresto, di perquisizione e sequestro e di analisi della sostanza in sequestro); ritenuto, pertanto, che va dichiarata ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. l'immediata inammissibilità del ricorso con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila P.Q P.Q.M
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