CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 febbraio 2022
Cassazione n. 10600/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/01/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdat-e-c~isge-Part, udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Catania, in riforma della sentenza di primo grado, che aveva riconosciuto responsabile [OSCURATO:PERSONA]- i del delitto ex artt. 110 e 497 -ter cod. pen., in accoglimento del concordato ex art. 599-bis cod. pen. proposto nel suo interesse, rideterminava la pena inflittagli nella misura di mesi dieci e giorni venti di reclusione; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo; [OSCURATO:PERSONA] - che il motivo di ricorso, che eccepisce la difformità della pena applicata all'imputato rispetto a quella concordata con il Procuratore Generale, è manifestamente infondato, posto che dall'esame degli atti, consentito in virtù della natura processuale del vizio dedotto, risulta che: (cfr. verbale dell'8 gennaio 2021) il difensore di [OSCURATO:PERSONA] aveva concordato la pena da applicare al suo assistito nei seguenti termini: « pena base per capo A) anni 1 di reclusione, aumentati per la recidiva, diminuiti per il rito a mesi 10 e giorni 20 di reclusione»; - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, a seguito di scrutinio de plano ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen., con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 febbraio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] o Palla tomit