CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 11022/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Genova visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto accogliersi il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Genova, con il provvedimento impugnato in questa sede, ha parzialmente riformato l'ordinanza del G.i.p. del Tribunale di Genova del 7 settembre 2021, che aveva applicato la misura della custodia in carcere nei confronti del ricorrente, indiziato per distinte ipotesi di truffa aggravata in danno di ministri del culto cattolico, ai sensi degli artt. 640, n. 2 bis e 61, nn. 5 e 10 cod. pen., sostituendo la misura applicata con quella dell'obbligo di dimora. Per quanto rileva in questa sede, l'indagato era stato attinto in precedenza da analogo provvedimento applicativo di misure cautelari emesso in data 30 giugno 2020, per condotte di truffa, sempre in danno di ministri del culto cattolico; nel corso dello sviluppo delle indagini (scaturite dal ritrovamento di dati documentali che facevano ipotizzare l'esistenza di analoghe truffe non ancora accertate) erano emersi indizi relativi ad altri episodi truffaldini, commessi nell'arco di tempo compreso tra il mese di marzo del 2019 e il mese di febbraio del 2020, fatti per i quali era stato emesso il nuovo provvedimento applicativo di misure cautelari. 2. Ha proposto ricorso la difesa dell'indagato deducendo, con il primo motivo, violazione di legge, in relazione all'art. 297, comma 3 cod. proc. pen., e vizio di motivazione; il provvedimento aveva erroneamente applicato i principi in tema di retrodatazione dei termini di durata delle misure cautelari, atteso che i fatti oggetto della seconda ordinanza applicativa di misure cautelari erano stati tutti commessi in data anteriore rispetto al primo provvedimento ed erano connessi con i fatti oggetto della prima ordinanza, dovendosi ravvisare il vincolo della continuazione tra tutti i reati; pertanto, doveva essere applicato il principio enunciato dalla giurisprudenza di legittimità a Sezioni unite che vincola l'applicazione della retrodatazione al solo dato dell'anteriorità temporale dei reati, mentre il Tribunale aveva ritenuto che dovesse rilevare anche la desumibilità dagli atti degli indizi, relativi a quei reati, prima della data in cui era stato disposto il rinvio a giudizio per i fatti oggetto della prima ordinanza. 2.1. Con il secondo motivo si deduce vizio della motivazione, per mancanza contraddittorietà o manifesta illogicità, con riguardo al giudizio espresso circa l'impossibilità di desumere dagli atti a disposizione del P.M., nel momento in cui era stato disposto il rinvio a giudizio dell'imputato per i fatti oggetto della prima ordinanza, gli elementi necessari per formulare la nuova richiesta di applicazione di misure cautelari, in totale contrasto con i dati documentali a disposizione del Tribunale. 2.2. Con il terzo motivo si deduce vizio della motivazione, in quanto apparente, illogica e contraddittoria, in relazione al giudizio espresso sul pericolo di reiterazione, senza considerare sia la risalenza dei fatti rispetto al momento dell'applicazione della misura, sia la circostanza del periodo di sottoposizione alla custodia in carcere in esecuzione della precedente ordinanza.3. La Corte ha proceduto all'esame del ricorso con le forme previste dall'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Il principio fissato dalle Sezioni unite sulla decorrenza degli effetti di plurimi provvedimenti applicativi di misure cautelari ,emessi nei confronti del medesimo soggetto, si articola a seconda che le ordinanze riguardanti fatti diversi, legati tra loro da connessione qualificata, siano emesse nello stesso procedimento ovvero, come nella specie, in procedimenti diversi; nella prima ipotesi, la retrodatazione opera automaticamente, cioè senza dipendere dalla rilevabilità dagli atti degli elementi indiziari riguardanti i fatti precedentemente commessi, mentre nella seconda ipotesi la retrodatazione opera soltanto per i fatti rispetto ai quali gli elementi necessari per l'emissione di una nuova ordinanza potevano essere desumibili prima che fosse disposto il rinvio a giudizio per i fatti oggetto del primo procedimento (Sez. Unite, n. 21957 del 22/03/2005, Rahulia, Rv. 231058 - 01). Il Tribunale del riesame ha fatto corretta applicazione del principio poiché la seconda ordinanza riguardava fatti oggetto di un diverso procedimento, come risulta dalla comparazione dei due provvedimenti genetici. 1.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato. E' stato da tempo enunciato il principio di diritto secondo il quale «in tema di retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare, la nozione di anteriore "desumibilità", dagli atti inerenti alla prima ordinanza cautelare, delle fonti indiziarie poste a fondamento dell'ordinanza cautelare successiva, consiste non nella mera conoscibilità storica di determinate evenienze fattuali, ma nella condizione di conoscenza derivata da un determinato compendio documentale o dichiarativo che consenta al pubblico ministero di esprimere un meditato apprezzamento prognostico della concludenza e gravità degli indizi, suscettibile di dare luogo, in presenza di concrete esigenze cautelari, alla richiesta e alla adozione di una nuova misura cautelare» (così, tra le più recenti, Sez. 3, n. 48034 del 25/10/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277351 - 02) Pertanto, le censure che il ricorrente muove, nell'individuazione di singoli atti di indagine che si ritengono già sufficienti per delineare il necessario quadro indiziario, in vita della formulazione della richiesta riguardante l'applicazione delle misure cautelari, d'un lato non tiene conto della necessità di apprezzare complessivamente gli esiti delle indagini, dall'altro propone comunque in questa sede una rivalutazione della provvista indiziaria che implicherebbe accertamenti di fatto - non consentiti in sede di legittimità (Sez. 5, n. 14713 del 06/03/2019, Petrone, Rv. 275098 - 0) - circa il grado di concludenza degli indizi, nel senso della desumibilità dei fatti come richiesta dalla norma; giudizio che, peraltro, il Tribunale del riesame ha formulato con motivazione non manifestamente illogica, ancorando il dato della desumibilità quantomeno al momento di redazione delle informative conclusive, da parte della polizia giudiziaria, in cui venivano rappresentati gli esiti finali delle attività investigative (momento di certo successivo quantomeno alla delega con cui il P.M. aveva richiesto lo svolgimento delle ulteriori investigazioni - 2 novembre 2020 - rispetto al rinvio a giudizio disposto dal GIP di Genova nell'ottobre del 2020). 1.3. Il terzo motivo è anch'esso manifestamente infondato. Il Tribunale del riesame ha motivato in modo coerente con i dati emersi nelle indagini il giudizio sul regime cautelare, apprezzando l'esistenza dell'esigenza afferente al pericolo di reiterazione e valutando come misura adeguata, proprio in ragione degli elementi addotti dalla difesa e - in particolare - dell'effetto deterrente conseguente al precedente periodo di sottoposizione alla misura di massimo rigore, una misura decisamente meno afflittiva che garantiva la tutela dell'esigenza cautelare. 2. All' inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.