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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 17499/2026

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a del 09/12/2025 del Tribunale del riesame di Milanoudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], la quale haconcluso chiedendo il rigetto dei motivi di ricorsosentito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso echiedendone l'accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza del 9 dicembre 2025, il Tribunale di Milano rigettava la richiesta diriesame proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso l’ordinanza del GIP del Tribunale di Milano del 10novembre 2025, che gli aveva applicato la misura della custodia cautelare in carcere,avendo ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati di tentato omicidio edi detenzione e porto di arma comune da sparo in luogo pubblico.In particolare, esponeva i fatti emersi dalle indagini preliminari, riferendo che: dopo unadiscussione intercorsa tra un cliente del locale, [OSCURATO:PERSONA], ed un addetto alla sicurezza,[OSCURATO:PERSONA], il cliente era tornato a bordo di una vettura con targa svizzera e, sceso dalveicolo, si era avvicinato al [OSCURATO:PERSONA], alzandosi la maglia e mostrandogli una pistola infilatanella cintola.

Quindi, impugnava l’arma e gliela puntava prima all’altezza delle ginocchia epoi all’altezza del viso.

L’addetto alla sicurezza reagiva sferrando un pugno al viso delcliente, il quale rovinava a terra.

Rialzatosi, esplodeva due colpi di pistola contro [OSCURATO:PERSONA], ilquale si riparava dietro una vettura di colore nero, parcheggiata in prossimità.

Il giovaneesplodeva altri colpi di pistola per poi salire in auto. [OSCURATO:PERSONA], quindi, lo raggiungeva e, infilatoil braccio nell’abitacolo, gli spruzzava negli occhi lo spray al peperoncino.

A quel punto, ilragazzo, dall’interno del veicolo, sparava altri due colpi verso [OSCURATO:PERSONA] che, tuttavia, non locon l’autovettura.Le circostanze del fatto venivano così ricostruite sulla base della testimonianza dellapersona offesa, confermate da quelle degli altri due addetti alla vigilanza, i quali avevanodescritto l’intero avvenimento, nonché dalla narrazione di un uomo che si trovava su unbalcone di un edificio adiacente e che aveva assistito alla prima parte della scena e ripresola fase successiva alla sparatoria, e da quella di altri dipendenti del locale.

Confermaulteriore si traeva dal rinvenimento di bossoli, uno dei quali all’interno di una vettura iviparcheggiata, la quale presentava un foro di entrata a circa un metro da terra.Il Tribunale del riesame superava le argomentazioni difensive, osservando che lanarrazione dei fatti della persona offesa era credibile e riscontrata, che i video acquisiti e letestimonianze raccolte, avevano confermato che erano stati sparati plurimi colpi di arma dafuoco e non solo due, come riferito dall’indagato, che i colpi erano stati sparati non versoterra, bensì in direzione di [OSCURATO:PERSONA], come confermato dai presenti e come riscontrato dal fattoche un colpo era penetrato nella vettura parcheggiata all’altezza di circa un metro da terra,che nella vettura era stata rinvenuta un’ogiva camiciata, deformata per la deflagrazione everosimilmente relativa ad un’arma calibro 9x21.

Osservava il Tribunale che, in assenza, allostato, di una perizia balistica non poteva escludersi che si trattasse, invece, di munizionerelativa ad una pistola 7,65x21, analoga a quella degli altri due bossoli rinvenuti.Inoltre, osservava che non vi erano elementi per ritenere che [OSCURATO:PERSONA] fosse statocolpito con un taser, sicché non vi erano motivi per ritenere che fosse in uno stato di shockneuro-traumatico, tale da escludere una volontà omicidiaria o anche lesiva, pur essendo,invece, possibile che egli fosse alterato dall’alcol, circostanza che, tuttavia, non escludeva ildolo.

Riteneva, infine, che le condotte descritte, ovvero i ripetuti spari rivolti contro [OSCURATO:PERSONA],mirando al volto e al corpo, avessero i requisiti della idoneità e univocità per configurarel’ipotesi del tentato omicidio, ipotizzabile anche quando, sulla base di una valutazione exante, l’azione riveli una adeguatezza causale nella sequenza operativa e l’attitudine a creareuna situazione di pericolo concreto ed attuale di lesione del bene protetto.2.

Avverso l’ordinanza propone ricorso per cassazione la difesa di [OSCURATO:PERSONA],censurando la decisione per violazione di legge e motivazione apparente, sulla base dicinque motivi che, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. si riportano nei limitistrettamente necessari alla motivazione.2.1 Con il primo motivo, denuncia violazione degli artt. 56 e 575cod. pen. con riferimento alla valutazione di “univocità degli atti”.

Osservache gli elementi addotti dal Tribunale del riesame a fondamento dellavalutazione, consistenti nella natura del mezzo usato (arma da fuoco) e dalcontesto di pericolo, non sono sufficienti, secondo i principi di questa Corte,che r ichiede anche che la condotta, valutata in concreto, siainequivocabilmente diretta a realizzare l’evento morte.

Nel caso di specie,manca, sotto tale profilo, l’elemento costituito dalla direzione dei colpi versola persona offesa e non viene descritta la traiettoria offensiva né risultanocolpi esplosi a distanza ravvicinata, sicché, ad avviso della difesa, lacondotta di [OSCURATO:PERSONA] non supera la soglia della intimidazione armata.Osserva altresì che il Tribunale non si è confrontato con le ulterioriargomentazioni difensive costituite dalla: incompatibilità dei bossoli repertaticon l’unica arma utilizzata da [OSCURATO:PERSONA]; incertezza del numero dei colpiesplosi; inconsapevolezza della loro traiettoria; dubbio sulla univocariferibilità all’indagato dei plurimi colpi esplosi; dubbio sulla condizionepsicofisica di [OSCURATO:PERSONA] dopo il colpo ricevuto da [OSCURATO:PERSONA], particolarmenteviolento, tanto da indurre a ritenere che fosse stato sferrato con un taser;inverosimiglianza della narrazione della persona offesa.2.2 Con il secondo motivo, censura la decisione per avere ilTribunale trascurato le possibili ipotesi alternative, tali da indurre il dubbiosulla inequivocità della finalizzazione della condotta.

A tal fine, ritienesignificativa la circostanza che il ricorrente stava solo tentando diallontanarsi con l’auto e che i colpi sono stati esplosi solo dopo l’interventodel buttafuori, il quale lo aveva aggredito fisicamente e, successivamente,aveva spruzzato spray al peperoncino.

Ritiene, quindi, che la condotta siaincompatibile con il fine di omicidio e, piuttosto, evidenzi una finalitàintimidatoria.2.3 Con il terzo motivo, lamenta che il Tribunale del Riesame abbiadesunto il dolo omicidiario dall’uso dell’arma e dalla pericolosità dellacondotta, mentre la giurisprudenza richiede elementi ulteriori, quali ladirezione dei colpi, la reiterazione dell’azione, la distanza, le modalitàdell’aggressione.

Nel caso in esame, il Tribunale non aveva considerato talielementi, non avendo indicato alcun colpo sparato verso la persona offesa,non avendo valorizzato che [OSCURATO:PERSONA] non aveva sparato immediatamente,pur potendolo fare, e che egli aveva, inizialmente, tentato di darsi alla fuga.2.4 Con il quarto motivo, denuncia il travisamento di un fattodecisivo, costituito dal rinvenimento di un’ogiva di calibro non compatibilecon l’arma utilizzata da [OSCURATO:PERSONA], la cui presenza sul posto rendecontroversa la dinamica degli spari, mina la tesi sulla attribuibilità dei colpi,esclude la possibilità di individuare un’intenzione omicidiaria forte.2.5 Infine, con il quinto motivo cesura l’ordinanza impugnata peravere immotivatamente escluso che la condotta potesse configurare unacondotta intimidatoria armata.3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto il rigetto del ricorso.Ha osservato che la ricostruzione dei fatti è avvenuta sulla base di plurime fonti di prova, chela direzione dei colpi di pistola esclude che la condotta dell'odierno ricorrente possaqualificarsi come meramente intimidatoria, che era ravvisabile un dolo diretto, che nonpoteva escludersi, allo stato, che l'ogica rinvenuta nell'autovettura appartenesse all'arma inpossesso dell'imputato.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

I motivi di ricorso sono infondati.2.

Preliminarmente, giova enunciare che le Sezioni Unite, consentenza n. 11 del 22/03/2000, Rv. 215828-01, hanno affermato che «Intema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorsoper cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso daltribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi dicolpevolezza, alla Corte suprema spetta il compito di verificare, inrelazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che adesso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente contodelle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadroindiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza dellamotivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispettoai canoni della logica e ai principi di diritto che governanol'apprezzamento delle risultanze probatorie.[...]».

Il ricorso percassazione in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza,pertanto, consente al giudice di legittimità la sola verifica delle censureinerenti l’adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito aicanoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamentodelle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, purinvestendo formalmente la motivazione, si r isolvono nel laprospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminatedal giudice di merito. (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Rv. 276976-01).3.

L’esame dei motivi di ricorso verrà svolto alla luce dei principienunciati.Il primo, il secondo e il quarto motivo possono esaminarsicongiuntamente, essendo strettamente connessi, e devono essererigettati in quanto infondati.

Si osserva che questa Corte ha affermatoche «Ai fini della punibilità del tentativo rileva l'idoneità causale degli atticompiut i al conseguimento del l 'obiett ivo del i t tuoso nonchél'univocità della loro destinazione, da apprezzarsi con valutazione "exante" in rapporto alle circostanze di fatto ed alle modalità della condotta,al di là del tradizionale e generico "discrimen" tra atti preparatori ed attiesecutivi» (Sez. 5, n. 36422 del 17.5.2011, Rv. 250932-01).

Conspecifico riferimento al tentativo nel delitto di omicidio, ha precisato chel’idoneità degli atti, che deve essere valutata dal giudice secondo ilcriterio della prognosi postuma, deve essere compiuto avendoriferimento alla situazione che si presentava all’imputato al momento delcompimento degli atti, in base alle condizioni prevedibili del caso (Sez.2, n. 36311 del 12/07/2019, Rv. 277032-02; Sez. 1, n. 28918 del04/03/2010, Rv. 248305-01).Nel caso in esame, il tribunale del riesame ha fatto correttaapplicazione dei principi enunciati.

Ha evidenziato che gli elementicostituiti dai ripetuti spari rivolti da [OSCURATO:PERSONA] verso [OSCURATO:PERSONA] (circostanzariferita sia da [OSCURATO:PERSONA], sia dai testimoni [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], siada altri dipendenti del locale), la circostanza che siano stati diretti alvolto e al corpo (testimonianze menzionate), il tipo di arma utilizzata(desunta dai bossoli rinvenuti), il numero dei colpi esplosi (almenocinque, come evincibile dall’audio del video girato), la traiettoria(evincibile dalla congiunta lettura delle testimonianze e del foro dientrata del proietti le la cui ogiva è stata rinvenuta nell’autoparcheggiata), costituiscono argomenti che, in base ad una valutazioneex ante, inducono a ritenere che la condotta fosse idonea einequivocamente diretta a porre in pericolo l’incolumità della personaoffesa, se non la sua stessa vita.Gli argomenti difensivi non inficiano la ricostruzione in fatto né laqualificazione in diritto.

Il Tribunale ha affrontato il tema della direzionedei colpi e della offensività della traiettoria (laddove ha riportato non solole deposizioni che hanno parlato di arma rivolta al volto e al corpo, maanche sulla base di rilievi oggettivi, quali il foro di entrata del proiettilesull’auto a circa un metro da terra).

Ha anche esaminato il tema dellacompatibilità dell’ogiva rinvenuta in auto con l’arma nella disponibilità diMaisano, osservando che la descrizione del proiettile, in mancanza diperizia balistica, è, allo stato, approssimativa, non potendosi, tuttavia,escludere che si tratti di un calibro analogo a quello degli altri rinvenuti.Parimenti, è stato oggetto di valutazione il numero dei colpi esplosi(ricostruiti sulla base delle deposizioni e dell’audio del video registrato) ela condizione psicofisica di [OSCURATO:PERSONA].

Sul punto, il Tribunale, conmotivazione aderente ai dati illustrati, ha escluso che [OSCURATO:PERSONA] potesseaver attinto l’odierno ricorrente con un taser, così da crearglimomentanei disturbi neurologici, ed ha sottolineato che l’eventuale statodi ubriachezza o di ottundimento dei sensi legato ad altre sostanze nonpuò escludere la volontà omicidiaria o lesiva.Il tribunale ha fornito una valutazione fondata su elementi fattualievinti da plurime fonti probatorie, interpretati in modo logico econsequenziale, conforme alla giurisprudenza di questa Corte in tema diunivocità e idoneità degli atti.4.

Infondato è anche terzo motivo di ricorso relativo al doloomicidiario.

La difesa ha osservato che il Tribunale non avrebbeconsiderato gli indici individuati dalla giurisprudenza per desumere ildolo di omicidio e relativi alla direzione dei colpi, alla reiterazionedell’azione, alla distanza, e alle modalità dell’aggressione.L’assunto è infondato.

Il tribunale, aderendo alla tesi del Gip, haritenuto che la condotta di [OSCURATO:PERSONA] sia connotata dal dolo alternativo.Il dolo alternativo, compatibile con il tentativo (Sez. 1, n. 47339 del24/09/2024, Rv. 287335-01), ricorre quando il soggetto agente prevedee vuole indifferentemente, come conseguenza della propria condotta,accanto ad un primo evento preso di mira, anche un secondo eventoritenuto altamente probabile.

Per la configurabilità di tale atteggiamentosoggettivo della condotta è sufficiente la coscienza e volontà di porre inessere una condotta idonea a provocare, con certezza o alto grado diprobabilità in base alle regole di comune esperienza, la morte dellapersona verso cui la condotta si dirige, non occorrendo, invece, laspecifica finalità di uccidere e, quindi, il dolo intenzionale inteso comeperseguimento dell’evento come scopo finale dell’azione (Sez. 1, n.38238 del 14/10/2025, Rv. 288878-01; Sez. 5, n. 23618 del 11/04/2016,Rv. 266915-01).La ricostruzione degli avvenimenti effettuata dal Tribunale in modocoerente con il GIP, è compatibile con tale ipotesi, avendo il Tribunalesottolineato sia la pluralità di colpi sparati, sia la direzione degli stessi (iltribunale ha riferito sia le testimonianze, sia i rilievi oggettivi dai quali hadesunto che i colpi siano stati sparati ad altezza d’uomo), sia le stessemodalità dell’azione (spari a distanza ravvicinata sia, nella prima fase,dopo essersi rialzato da terra, sia dalla vettura), circostanze idonee aritenere sussistenti i gravi indizi di un atteggiamento della condottacaratterizzato dal dolo alternativo.

5. Quanto, infine, alla qualificazione dell’azione, oggetto delquinto reiterativo motivo, la descrizione degli avvenimenti e leprecisazioni relative all’univocità degli atti a causare la morte dellapersona offesa superano la possibilità di qualificare la condotta comemera condotta intimidatoria.

Gli spari ripetuti, diretti alla persona diCavalli e mirati al volto e al corpo, a distanza ravvicinata (almeno perparte dei colpi) costituiscono elementi dai quali il Tribunale, convalutazione logica, priva di elementi di schietta contraddittorietà rispettoad altri fatti, e in applicazione dei principi di diritto enunciati in materia,ha ritenuto di poter qualificare la condotta come tentato omicidio,anziché come mera intimidazione.6.

Alla luce di quanto esposto, il ricorso deve essere rigettato concondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Devemandarsi la Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. manda lacancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.Così è deciso, 05/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a del 09/12/2025 del Tribunale del riesame di Milanoudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], la quale haconcluso chiedendo il rigetto dei motivi di ricorsosentito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso echiedendone l'accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza del 9 dicembre 2025, il Tribunale di Milano rigettava la richiesta diriesame proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso l’ordinanza del GIP del Tribunale di Milano del 10novembre 2025, che gli aveva applicato la misura della custodia cautelare in carcere,avendo ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati di tentato omicidio edi detenzione e porto di arma comune da sparo in luogo pubblico.In particolare, esponeva i fatti emersi dalle indagini preliminari, riferendo che: dopo unadiscussione intercorsa tra un cliente del locale, [OSCURATO:PERSONA], ed un addetto alla sicurezza,[OSCURATO:PERSONA], il cliente era tornato a bordo di una vettura con targa svizzera e, sceso dalveicolo, si era avvicinato al [OSCURATO:PERSONA], alzandosi la maglia e mostrandogli una pistola infilatanella cintola. Quindi, impugnava l’arma e gliela puntava prima all’altezza delle ginocchia epoi all’altezza del viso. L’addetto alla sicurezza reagiva sferrando un pugno al viso delcliente, il quale rovinava a terra. Rialzatosi, esplodeva due colpi di pistola contro [OSCURATO:PERSONA], ilquale si riparava dietro una vettura di colore nero, parcheggiata in prossimità. Il giovaneesplodeva altri colpi di pistola per poi salire in auto. [OSCURATO:PERSONA], quindi, lo raggiungeva e, infilatoil braccio nell’abitacolo, gli spruzzava negli occhi lo spray al peperoncino. A quel punto, ilragazzo, dall’interno del veicolo, sparava altri due colpi verso [OSCURATO:PERSONA] che, tuttavia, non locon l’autovettura.Le circostanze del fatto venivano così ricostruite sulla base della testimonianza dellapersona offesa, confermate da quelle degli altri due addetti alla vigilanza, i quali avevanodescritto l’intero avvenimento, nonché dalla narrazione di un uomo che si trovava su unbalcone di un edificio adiacente e che aveva assistito alla prima parte della scena e ripresola fase successiva alla sparatoria, e da quella di altri dipendenti del locale. Confermaulteriore si traeva dal rinvenimento di bossoli, uno dei quali all’interno di una vettura iviparcheggiata, la quale presentava un foro di entrata a circa un metro da terra.Il Tribunale del riesame superava le argomentazioni difensive, osservando che lanarrazione dei fatti della persona offesa era credibile e riscontrata, che i video acquisiti e letestimonianze raccolte, avevano confermato che erano stati sparati plurimi colpi di arma dafuoco e non solo due, come riferito dall’indagato, che i colpi erano stati sparati non versoterra, bensì in direzione di [OSCURATO:PERSONA], come confermato dai presenti e come riscontrato dal fattoche un colpo era penetrato nella vettura parcheggiata all’altezza di circa un metro da terra,che nella vettura era stata rinvenuta un’ogiva camiciata, deformata per la deflagrazione everosimilmente relativa ad un’arma calibro 9x21. Osservava il Tribunale che, in assenza, allostato, di una perizia balistica non poteva escludersi che si trattasse, invece, di munizionerelativa ad una pistola 7,65x21, analoga a quella degli altri due bossoli rinvenuti.Inoltre, osservava che non vi erano elementi per ritenere che [OSCURATO:PERSONA] fosse statocolpito con un taser, sicché non vi erano motivi per ritenere che fosse in uno stato di shockneuro-traumatico, tale da escludere una volontà omicidiaria o anche lesiva, pur essendo,invece, possibile che egli fosse alterato dall’alcol, circostanza che, tuttavia, non escludeva ildolo. Riteneva, infine, che le condotte descritte, ovvero i ripetuti spari rivolti contro [OSCURATO:PERSONA],mirando al volto e al corpo, avessero i requisiti della idoneità e univocità per configurarel’ipotesi del tentato omicidio, ipotizzabile anche quando, sulla base di una valutazione exante, l’azione riveli una adeguatezza causale nella sequenza operativa e l’attitudine a creareuna situazione di pericolo concreto ed attuale di lesione del bene protetto.2. Avverso l’ordinanza propone ricorso per cassazione la difesa di [OSCURATO:PERSONA],censurando la decisione per violazione di legge e motivazione apparente, sulla base dicinque motivi che, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. si riportano nei limitistrettamente necessari alla motivazione.2.1 Con il primo motivo, denuncia violazione degli artt. 56 e 575cod. pen. con riferimento alla valutazione di “univocità degli atti”. Osservache gli elementi addotti dal Tribunale del riesame a fondamento dellavalutazione, consistenti nella natura del mezzo usato (arma da fuoco) e dalcontesto di pericolo, non sono sufficienti, secondo i principi di questa Corte,che r ichiede anche che la condotta, valutata in concreto, siainequivocabilmente diretta a realizzare l’evento morte. Nel caso di specie,manca, sotto tale profilo, l’elemento costituito dalla direzione dei colpi versola persona offesa e non viene descritta la traiettoria offensiva né risultanocolpi esplosi a distanza ravvicinata, sicché, ad avviso della difesa, lacondotta di [OSCURATO:PERSONA] non supera la soglia della intimidazione armata.Osserva altresì che il Tribunale non si è confrontato con le ulterioriargomentazioni difensive costituite dalla: incompatibilità dei bossoli repertaticon l’unica arma utilizzata da [OSCURATO:PERSONA]; incertezza del numero dei colpiesplosi; inconsapevolezza della loro traiettoria; dubbio sulla univocariferibilità all’indagato dei plurimi colpi esplosi; dubbio sulla condizionepsicofisica di [OSCURATO:PERSONA] dopo il colpo ricevuto da [OSCURATO:PERSONA], particolarmenteviolento, tanto da indurre a ritenere che fosse stato sferrato con un taser;inverosimiglianza della narrazione della persona offesa.2.2 Con il secondo motivo, censura la decisione per avere ilTribunale trascurato le possibili ipotesi alternative, tali da indurre il dubbiosulla inequivocità della finalizzazione della condotta. A tal fine, ritienesignificativa la circostanza che il ricorrente stava solo tentando diallontanarsi con l’auto e che i colpi sono stati esplosi solo dopo l’interventodel buttafuori, il quale lo aveva aggredito fisicamente e, successivamente,aveva spruzzato spray al peperoncino. Ritiene, quindi, che la condotta siaincompatibile con il fine di omicidio e, piuttosto, evidenzi una finalitàintimidatoria.2.3 Con il terzo motivo, lamenta che il Tribunale del Riesame abbiadesunto il dolo omicidiario dall’uso dell’arma e dalla pericolosità dellacondotta, mentre la giurisprudenza richiede elementi ulteriori, quali ladirezione dei colpi, la reiterazione dell’azione, la distanza, le modalitàdell’aggressione. Nel caso in esame, il Tribunale non aveva considerato talielementi, non avendo indicato alcun colpo sparato verso la persona offesa,non avendo valorizzato che [OSCURATO:PERSONA] non aveva sparato immediatamente,pur potendolo fare, e che egli aveva, inizialmente, tentato di darsi alla fuga.2.4 Con il quarto motivo, denuncia il travisamento di un fattodecisivo, costituito dal rinvenimento di un’ogiva di calibro non compatibilecon l’arma utilizzata da [OSCURATO:PERSONA], la cui presenza sul posto rendecontroversa la dinamica degli spari, mina la tesi sulla attribuibilità dei colpi,esclude la possibilità di individuare un’intenzione omicidiaria forte.2.5 Infine, con il quinto motivo cesura l’ordinanza impugnata peravere immotivatamente escluso che la condotta potesse configurare unacondotta intimidatoria armata.3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto il rigetto del ricorso.Ha osservato che la ricostruzione dei fatti è avvenuta sulla base di plurime fonti di prova, chela direzione dei colpi di pistola esclude che la condotta dell'odierno ricorrente possaqualificarsi come meramente intimidatoria, che era ravvisabile un dolo diretto, che nonpoteva escludersi, allo stato, che l'ogica rinvenuta nell'autovettura appartenesse all'arma inpossesso dell'imputato.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. I motivi di ricorso sono infondati.2. Preliminarmente, giova enunciare che le Sezioni Unite, consentenza n. 11 del 22/03/2000, Rv. 215828-01, hanno affermato che «Intema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorsoper cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso daltribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi dicolpevolezza, alla Corte suprema spetta il compito di verificare, inrelazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che adesso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente contodelle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadroindiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza dellamotivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispettoai canoni della logica e ai principi di diritto che governanol'apprezzamento delle risultanze probatorie.[...]». Il ricorso percassazione in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza,pertanto, consente al giudice di legittimità la sola verifica delle censureinerenti l’adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito aicanoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamentodelle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, purinvestendo formalmente la motivazione, si r isolvono nel laprospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminatedal giudice di merito. (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Rv. 276976-01).3. L’esame dei motivi di ricorso verrà svolto alla luce dei principienunciati.Il primo, il secondo e il quarto motivo possono esaminarsicongiuntamente, essendo strettamente connessi, e devono essererigettati in quanto infondati. Si osserva che questa Corte ha affermatoche «Ai fini della punibilità del tentativo rileva l'idoneità causale degli atticompiut i al conseguimento del l 'obiett ivo del i t tuoso nonchél'univocità della loro destinazione, da apprezzarsi con valutazione "exante" in rapporto alle circostanze di fatto ed alle modalità della condotta,al di là del tradizionale e generico "discrimen" tra atti preparatori ed attiesecutivi» (Sez. 5, n. 36422 del 17.5.2011, Rv. 250932-01). Conspecifico riferimento al tentativo nel delitto di omicidio, ha precisato chel’idoneità degli atti, che deve essere valutata dal giudice secondo ilcriterio della prognosi postuma, deve essere compiuto avendoriferimento alla situazione che si presentava all’imputato al momento delcompimento degli atti, in base alle condizioni prevedibili del caso (Sez.2, n. 36311 del 12/07/2019, Rv. 277032-02; Sez. 1, n. 28918 del04/03/2010, Rv. 248305-01).Nel caso in esame, il tribunale del riesame ha fatto correttaapplicazione dei principi enunciati. Ha evidenziato che gli elementicostituiti dai ripetuti spari rivolti da [OSCURATO:PERSONA] verso [OSCURATO:PERSONA] (circostanzariferita sia da [OSCURATO:PERSONA], sia dai testimoni [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], siada altri dipendenti del locale), la circostanza che siano stati diretti alvolto e al corpo (testimonianze menzionate), il tipo di arma utilizzata(desunta dai bossoli rinvenuti), il numero dei colpi esplosi (almenocinque, come evincibile dall’audio del video girato), la traiettoria(evincibile dalla congiunta lettura delle testimonianze e del foro dientrata del proietti le la cui ogiva è stata rinvenuta nell’autoparcheggiata), costituiscono argomenti che, in base ad una valutazioneex ante, inducono a ritenere che la condotta fosse idonea einequivocamente diretta a porre in pericolo l’incolumità della personaoffesa, se non la sua stessa vita.Gli argomenti difensivi non inficiano la ricostruzione in fatto né laqualificazione in diritto. Il Tribunale ha affrontato il tema della direzionedei colpi e della offensività della traiettoria (laddove ha riportato non solole deposizioni che hanno parlato di arma rivolta al volto e al corpo, maanche sulla base di rilievi oggettivi, quali il foro di entrata del proiettilesull’auto a circa un metro da terra). Ha anche esaminato il tema dellacompatibilità dell’ogiva rinvenuta in auto con l’arma nella disponibilità diMaisano, osservando che la descrizione del proiettile, in mancanza diperizia balistica, è, allo stato, approssimativa, non potendosi, tuttavia,escludere che si tratti di un calibro analogo a quello degli altri rinvenuti.Parimenti, è stato oggetto di valutazione il numero dei colpi esplosi(ricostruiti sulla base delle deposizioni e dell’audio del video registrato) ela condizione psicofisica di [OSCURATO:PERSONA]. Sul punto, il Tribunale, conmotivazione aderente ai dati illustrati, ha escluso che [OSCURATO:PERSONA] potesseaver attinto l’odierno ricorrente con un taser, così da crearglimomentanei disturbi neurologici, ed ha sottolineato che l’eventuale statodi ubriachezza o di ottundimento dei sensi legato ad altre sostanze nonpuò escludere la volontà omicidiaria o lesiva.Il tribunale ha fornito una valutazione fondata su elementi fattualievinti da plurime fonti probatorie, interpretati in modo logico econsequenziale, conforme alla giurisprudenza di questa Corte in tema diunivocità e idoneità degli atti.4. Infondato è anche terzo motivo di ricorso relativo al doloomicidiario. La difesa ha osservato che il Tribunale non avrebbeconsiderato gli indici individuati dalla giurisprudenza per desumere ildolo di omicidio e relativi alla direzione dei colpi, alla reiterazionedell’azione, alla distanza, e alle modalità dell’aggressione.L’assunto è infondato. Il tribunale, aderendo alla tesi del Gip, haritenuto che la condotta di [OSCURATO:PERSONA] sia connotata dal dolo alternativo.Il dolo alternativo, compatibile con il tentativo (Sez. 1, n. 47339 del24/09/2024, Rv. 287335-01), ricorre quando il soggetto agente prevedee vuole indifferentemente, come conseguenza della propria condotta,accanto ad un primo evento preso di mira, anche un secondo eventoritenuto altamente probabile. Per la configurabilità di tale atteggiamentosoggettivo della condotta è sufficiente la coscienza e volontà di porre inessere una condotta idonea a provocare, con certezza o alto grado diprobabilità in base alle regole di comune esperienza, la morte dellapersona verso cui la condotta si dirige, non occorrendo, invece, laspecifica finalità di uccidere e, quindi, il dolo intenzionale inteso comeperseguimento dell’evento come scopo finale dell’azione (Sez. 1, n.38238 del 14/10/2025, Rv. 288878-01; Sez. 5, n. 23618 del 11/04/2016,Rv. 266915-01).La ricostruzione degli avvenimenti effettuata dal Tribunale in modocoerente con il GIP, è compatibile con tale ipotesi, avendo il Tribunalesottolineato sia la pluralità di colpi sparati, sia la direzione degli stessi (iltribunale ha riferito sia le testimonianze, sia i rilievi oggettivi dai quali hadesunto che i colpi siano stati sparati ad altezza d’uomo), sia le stessemodalità dell’azione (spari a distanza ravvicinata sia, nella prima fase,dopo essersi rialzato da terra, sia dalla vettura), circostanze idonee aritenere sussistenti i gravi indizi di un atteggiamento della condottacaratterizzato dal dolo alternativo. 5. Quanto, infine, alla qualificazione dell’azione, oggetto delquinto reiterativo motivo, la descrizione degli avvenimenti e leprecisazioni relative all’univocità degli atti a causare la morte dellapersona offesa superano la possibilità di qualificare la condotta comemera condotta intimidatoria. Gli spari ripetuti, diretti alla persona diCavalli e mirati al volto e al corpo, a distanza ravvicinata (almeno perparte dei colpi) costituiscono elementi dai quali il Tribunale, convalutazione logica, priva di elementi di schietta contraddittorietà rispettoad altri fatti, e in applicazione dei principi di diritto enunciati in materia,ha ritenuto di poter qualificare la condotta come tentato omicidio,anziché come mera intimidazione.6. Alla luce di quanto esposto, il ricorso deve essere rigettato concondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Devemandarsi la Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. manda lacancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.Così è deciso, 05/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 17499/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris