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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 26 marzo 2024

Cassazione n. 41897/2024

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], con sede in 2336, Dunavarsany pf 25, [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA], avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], del Tribunale di Udine; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato; udito, per la ricorrente, l'avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Udine, che ha concluso insistendo per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 26 marzo 2024, il Tribunale di Udine ha rigettato l'appello cautelare proposto dalla società ungherese [OSCURATO:PERSONA], proprietaria dei mezzi, avverso il decreto di sequestro preventivo del Giudice delle indagini preliminari del predetto Tribunale, avente ad oggetto la motrice DAF [OSCURATO:TARGA] targata PKK439 e il rimorchio SCHWARZMULLER J-SZERIA targato WCL641, oltre le chiavi e le 27 cisterne in plastica, in relazione al reato di cui agli artt. 40, comma 1, lettera b), e comma 4, e 49, comma 1, d.lgs. n. 504/1995, contestato a [OSCURATO:PERSONA].

2. Avverso l'indicata ordinanza, la società ungherese [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

Con il primo motivo, la ricorrente lamenta mancanza di motivazione dei presupposti di adeguatezza e proporzionalità della misura cautelare reale nel provvedimento genetico del Giudice per le indagini preliminari ed illegittimità di motivazione ex novo da parte del Tribunale del Riesame.

In sintesi, la ricorrente deduce che i profili della adeguatezza, della proporzionalità e della gradualità del sequestro non erano stati oggetto di valutazione da parte del G.I.P. ed il Tribunale del Riesame di Udine, anziché annullare il sequestro, come avrebbe dovuto, ha ritenuto di adottare una motivazione fisicamente mancante, sostituendosi al G.I.P., in violazione dell'art. 309, comma 9, ultimo periodo, cod. proc. pen.

Richiama giurisprudenza di legittimità sul punto e sostiene che un simile onere motivazionale coinvolge tanto le ipotesi di sequestro c.d. innpeditivo, quanto le ipotesi di sequestro finalizzato alla confisca, sia che si versi in ipotesi di confisca facoltativa, sia che si tratti di confisca obbligatoria.

Evidenzia, ancora, che la valutazione della proporzionalità, intesa quale rapporto tra gli interessi pubblici tutelati dalla norma penale violata e la compressione dei diritti costituzionali del destinatario della misura, rappresenta uno snodo essenziale ed ineludibile, anche con riferimento ai beni utilizzati per la commissione del reato; ciò al pari degli altri elementi essenziali della motivazione, quali il fumus commissi delicti e il periculum in mora.

Il G.I.P. non aveva operato alcuna verifica circa la possibilità di optare per un sequestro di entità più contenuta, così da comprimere il diritto di proprietà dell'odierna ricorrente nella sola misura strettamente necessaria al fine legale previsto da questo tipo di sequestro.

Conseguentemente, il Tribunale del Riesame di Udine non avrebbe potuto esercitare il potere di integrazione della motivazione sui presupposti essenziali del sequestro, essendo a tal fine necessario che il provvedimento genetico contenesse una embrionale argomentazione.

Con il secondo motivo, la ricorrente si duole della mancanza di motivazione sulla determinazione delle accise asseritamente evase.In sintesi, la ricorrente deduce di aver portato all'attenzione del Tribunale del Riesame di Udine che l'ammontare delle accise dipendeva dall'utilizzo cui sarebbe stato destinato l'olio di gas importato: nell'ipotesi di utilizzo quale carburante l'importo delle accise sarebbe ammontato ad euro 16.669,80; nell'ipotesi di impiego per la produzione di energia elettrica le accise sarebbero ammontate ad euro 345,60, senza che nel fascicolo vi fosse alcun elemento in grado di fornire indicazioni circa la destinazione del prodotto, tanto che lo stesso provvedimento dava atto che la destinazione del carico fosse ignota, conseguendone la necessità di calcolare le accise nell'importo più favorevole per l'indagato.

Evidenzia la ricorrente che, sul punto, la motivazione del Tribunale del Riesame di Udine è fisicamente mancante e che la quantificazione dell'accisa evasa nella misura di tre centinaia di euro rende ancor più evidenti e macroscopiche la sproporzione e l'inadeguatezza della misura e, dunque, ingiustificato il vincolo apposto su beni di valore superiore a 100.000,00 euro.

Evidenzia, ancora, la ricorrente che il Tribunale del Riesame di Udine avrebbe, inoltre, errato nella indicazione, tra gli importi evasi da tenere in considerazione ai fini della gravità del fatto, dell'IVA nella misura di euro 10.869,01, dal momento che il reato contestato è unicamente l'omesso versamento delle accise, non anche violazione in materia di IVA. [OSCURATO:PERSONA]

1. In via preliminare deve richiamarsi la costante affermazione di questa Corte secondo cui il ricorso per cassazione contro le ordinanze in materia di appello e di riesame di misure cautelari reali, ai sensi dell'art. 325 cod. proc. pen., è ammesso per sola violazione di legge, in tale nozione dovendosi ricomprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (vedasi Sez.

U, n. 25932 del 29/5/2008, Ivanov, Rv. 239692; conf.

Sez. 5, n. 43068 del 13/10/2009, Bosi, Rv. 245093; Sez. 3, n. 4919 del 14/07/2016, Faiella, Rv. 269296; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Rv. 269656).

Ed è stato anche precisato che è ammissibile il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo, pur consentito solo per violazione di legge, quando la motivazione del provvedimento impugnato sia del tutto assente o meramente apparente, perché sprovvista dei requisiti minimi per rendere comprensibile la vicenda contestata e l'"iter" logico seguito dal giudice nel provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 6589 del 10/1/2013, Gabriele, Rv. 254893).Di fronte all'assenza, formale o sostanziale, di una motivazione, atteso l'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, viene dunque a mancare un elemento essenziale dell'atto.

2. Tanto premesso, il primo motivo di ricorso è infondato. 2.1 Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale ha ritenuto infondate le censure sollevate dalla difesa sulla inesistenza della motivazione del requisito della proporzionalità ed ha confermato il provvedimento di convalida del GIP, sul presupposto che sequestrare motrice e cisterna non fosse arbitrario ed incongruo, perché l'intero veicolo era stato nel suo complesso destinato ad un trasporto illecito e che sussistesse la facoltà di integrazione della motivazione in sede di riesame in ipotesi di sequestro finalizzato alla confisca obbligatoria, non essendovi un indirizzo univoco della giurisprudenza. 2.2 La giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere che i principi di proporzionalità, adeguatezza e gradualità, dettati dall'art. 275 c.p.p. per le misure cautelari personali, devono ritenersi applicabili anche alle misure cautelari reali e devono costituire oggetto di valutazione preventiva e non eludibile da parte del giudice nell'applicazione delle cautele reali, al fine di evitare un'esasperata compressione del diritto di proprietà e di libera iniziativa economica privata (Sez. 5, n. 8152 del 21/01/2010, Magnano, Rv. 246103; Sez. 1, n. 2264 del 05/04/1996, Baldassar, Rv. 204819).

Ne consegue che, qualora detta misura trovi applicazione, ed a prescindere dal tipo di confisca (facoltativa o obbligatoria) cui il sequestro è preordinato, il giudice deve motivare adeguatamente sulla impossibilità di conseguire il medesimo risultato ricorrendo ad altri e meno invasivi strumenti cautelari ovvero modulando quello disposto - qualora ciò sia possibile - in maniera tale da non compromettere la funzionalità del bene sottoposto a vincolo anche oltre le effettive necessità dettate dall'esigenza cautelare che si intende arginare, ciò al fine di evitare un'esasperata compressione del diritto di proprietà e di libera iniziativa economica privata (Sez. 2, n. 29687 del 28/05/2019, Frontino, Rv. 276979; Sez. 5, n. 8382 del 16/01/2013, Caruso, Rv. 254712; Sez. 3, n. 21931 del 16/05/2012, Iacono, Rv. 253143). 2.3 Le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza n. 18954 del 31/03/2016, Capasso, Rv. 266789, hanno affermato che l'art. 309, commi 9 e 9-bis, cod. proc. pen., come modificato dalla

I. n. 47/2015, in virtù del rinvio dell'art. 324, comma 7, cod. proc. pen., trovi applicazione anche in sede di riesame delle misure cautelari reali - attraverso un'applicazione integrale del comma 9-bis e un'applicazione della disposizione del comma 9 in quanto compatibile con la tt/ struttura e la funzione del provvedimento applicativo della misura cautelare reale - e imponga la necessaria esposizione e l'autonoma valutazione, da parte dell'autorità giudiziaria che dispone il sequestro, degli elementi che ne costituiscono il necessario fondamento, nonché degli elementi forniti dalla difesa, pena la nullità della misura ablativa da rilevarsi a cura del Tribunale del riesame.

In altri termini, il comma 9 dell'art. 309 cod. proc. pen., come modificato dal legislatore del 2015, sancendo il potere di annullamento del titolo cautelare da parte del Tribunale del riesame, in peculiari casi di vizio della motivazione gravi al punto da non consentire l'esercizio dei poteri integrativi, è compatibile con il sistema del riesame di sequestro per quanto attiene alla ipotesi di motivazione mancante.

Ugualmente compatibile con la materia del riesame reale è la parte del comma 9 dell'art. 309 cod. proc. pen. che oggi riconosce al Tribunale del riesame il potere-dovere di annullamento della misura cautelare personale anche nell'ipotesi in cui manchi la autonoma valutazione dei presupposti fondanti la misura stessa, individuati dalla norma nelle esigenze cautelari, negli indizi e negli elementi forniti dalla difesa.

Tuttavia, il riferimento ad esigenze cautelari, indizi ed elementi forniti dalla difesa, tipico della materia della cautela personale, deve essere coordinato - nei limiti dell'adattamento possibile - con la materia delle misure cautelari reali.

Ed allora, secondo le Sezioni Unite Capasso, il riferimento al tema degli "indizi" dovrà tenere conto del fatto che il requisito in parola non entra esplicitamente nella composizione della nozione di fumus commissi delicti che è invece quella generalmente utilizzata dalla giurisprudenza e dalla dottrina per dare corpo al collaudo della esistenza di un nesso di pertinenzialità fra il bene sequestrato e la fattispecie concreta di reato che ne costituisce il riferimento.

Affine è invece il dovere di verifica della compatibilità e della congruità degli elementi addotti dall'accusa (e della parte privata ove esistenti) con la fattispecie penale oggetto di contestazione.

Infine, le esigenze cautelari trovano indubbio riscontro tra i requisiti che possono divenire oggetto di necessaria esposizione ed autonoma valutazione da parte della autorità giudiziaria che dispone il sequestro, con la conseguenza che la motivazione sulle dette esigenze è doverosa e, a seguito della novella, non più integrabile dal Tribunale del riesame neppure quando, pur esistente, non riveli però i necessari caratteri di originalità. 2.4 Riassumendo i termini del discorso, a seguito delle modifiche apportate dalla legge 16 aprile 2015 n. 47 all'art. 309, comma 9, cod. proc. pen., il potere- dovere del Tribunale del riesame di integrare le insufficienze motivazionali del provvedimento impugnato non opera nelle ipotesi di motivazione mancante o di motivazione che non contiene la necessaria esposizione e l'autonoma valutazione degli elementi che costituiscono il necessario fondamento della misura cautelare personale o reale (e, con riferimento alla cautela reale, nei termini di compatibilità di cui sopra si è detto), dovendosi, in tal caso, procedere all'annullamento del provvedimento impositivo.

Si pone, dunque, l'interrogativo se il requisito della proporzionalità e dell'adeguatezza rientri negli elementi che costituiscono il necessario fondamento della misura cautelare reale, alla cui mancata motivazione consegue l'annullamento da parte del Tribunale del riesame ai sensi dell'art. 309, comma 9, ultimo periodo, cod. proc. pen.

Nella materia della cautela personale, i cui principi - come si è detto, in particolare quelli di proporzionalità e adeguatezza - sono stati gradualmente estesi alla cautela reale, è stato affermato, sulla base del dato testuale della norma, che l'art. 309, comma 9, cod. proc. pen. non prevede che l'ordinanza cautelare possa essere annullata in sede di riesame quando manchino indicazioni sull'adeguatezza e sulla proporzionalità della misura; tale disposizione, infatti, attenendo a profili di nullità, deve essere interpretata in modo tassativo, secondo le regole generali che regolano tale patologia (Sez. 2, n. 10150 del 24/02/2016, Clopotaru, Rv. 266190).

Ed è stato ancora perspicuamente affermato che la possibilità di annullare, in sede di riesame, un caso di carenza grafica di motivazione o di autonoma valutazione del requisito della adeguatezza di una misura cautelare personale riguarda esclusivamente l'ipotesi in cui, disposta la misura della custodia cautelare in carcere, non si indichino le concrete e specifiche ragioni per le quali le esigenze di cui all'art. 274 non possano essere soddisfatte con altre misure secondo quanto previsto dall'art. 292, comma 2, cod. proc. pen.; nelle altre ipotesi in cui la motivazione sull'adeguatezza sia graficamente mancante il Tribunale del riesame potrà far ricorso ai suoi poteri integrativi di motivazione (Sez. 2, n. 42557 del 04/07/2017, Micillo, Rv. 270773).

Il potere di annullare un'ordinanza di cautela personale per carenza grafica di motivazione in ordine al requisito dell'adeguatezza è, pertanto, conferito dall'art. 292, comma 2, cod. proc. pen. nel solo caso in cui si applichi la misura della custodia cautelare in carcere e non si indichino le ragioni, concrete e specifiche, per le quali le esigenze cautelari possano essere soddisfate con misure gradate.

Ma la disposizione dell'art. 292, comma 2, cod. proc. pen., non potrà costituire parametro di riferimento per la verifica del presupposto dell'annullamento della misura ablativa reale in ragione di un'omessa motivazione essendo «declinata per le misure cautelari personali, correlata com'è, in modo stretto, al paradigma degli elementi disciplinati dagli artt. 273 e 274 cod. proc. pen.» (così Sez.

U, n. 18954 del 31/03/2016, Capasso, Rv. 266789, cit.).

L'unica disposizione di riferimento per le misure cautelari reali rimane l'art. 309, comma 9, cod. proc. pen. che non prevede la possibilità di annullare in sede di riesame una misura cautelare, personale o reale, nel caso di carenza grafica di motivazione sull'adeguatezza e sulla proporzionalità della misura, così legittimando il potere integrativo di motivazione del Tribunale del riesame. 2.5 Così ricostruite le coordinate del potere motivazionale integrativo del Tribunale del riesame in materia di cautela personale e reale, deve dunque concludersi come il Tribunale di Udine, nel caso di specie, abbia correttamente emendato il provvedimento genetico attraverso l'uso dei poteri integrativi di cui all'art. 309, comma 9, cod. proc. pen., non operando il potere di annullamento nelle ipotesi di mancanza genetica di motivazione del requisito della proporzionalità e dell'adeguatezza nelle misure cautelari reali.

Il Tribunale di Udine, dopo aver ritenuto inesistenti elementi tali da escludere un difetto di vigilanza della persona giuridica ricorrente, dal momento che il mezzo era condotto da un suo dipendente, ha ritenuto il fatto connotato da plurimi indici di gravità obiettiva, trattandosi di un trasporto internazionale di tipo professionale di un'attività organizzata e non occasionale e della movimentazione di una quantità ingente di oli minerali da sottrarre all'accise (27.000 litri), con predisposizione di documentazione falsa ai fini dell'occultamento della effettiva natura della merce movimentata, del mittente e della destinazione effettiva ancora ignota.

Concludeva, pertanto, il Tribunale del riesame nel senso che cautelare motrice e cisterna utilizzate per questa attività non risultava arbitrario e incongruo, dal momento che l'intero veicolo era stato nel suo complesso e in via esclusiva destinato ad un trasporto illecito e la connessione tra motrice e cisterna, in relazione al fatto concreto, giustificava un giudizio di pericolosità unitario tale da non rendere ragionevole ridurre il sequestro ad uno solo dei due mezzi.

Ed anzi, deve aggiungersi come la non frazionabilità dei beni sia da ritenere, nel caso in esame, fisiologicamente connaturata alla funzione ablatoria della confisca cui è finalizzato il sequestro preventivo.

L'ordinanza impugnata, che si conforma a principi affermati da questa Corte di legittimità (Sez. 4, n. 28351 del 21/06/2022, Testa), è quindi esente da violazioni di legge o da vizi di motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza.

3. Il secondo motivo di ricorso è parimenti infondato.

Tale motivo di censura è, infatti, sempre inerente al difetto di proporzionalità della misura cautelare reale, inteso nel senso che il valore dei beni sequestrati ecceda in modo lampante l'ammontare delle presumibili accise evase, tanto che il motivo era inserito nel sottopunto A.2 dell'unico motivo di riesame con il quale la ricorrente contestava la mancanza fisica di motivazione e chiedeva l'annullamento del sequestro preventivo per violazione di principi di proporzionalità e adeguatezza.

Rispetto a tale doglianza il Tribunale del riesame non ha omesso la risposta, avendo ritenuto di esercitare i poteri integrativi di motivazione nei termini sopra riportati, al paragrafo 2.5, affermando la sussistenza della adeguatezza e della proporzionalità del sequestro attraverso un giudizio di comparazione tra il valore del bene oggetto di abiezione e la gravità del fatto ascritto, intesa sotto molteplici indici, dove l'entità delle accise evase costituisce uno, ma non certamente l'unico, dei criteri di valutazione di detta gravità.

E gli indici di gravità che il Tribunale del riesame ha ritenuto integrassero il requisito della proporzionalità e della adeguatezza del sequestro sono stati chiaramente esplicitati nel provvedimento impugnato, senza che con essi la difesa della ricorrente si sia compiutamente confrontata.

Deve anche rilevarsi sul punto come non occorra una risposta puntuale per ogni tema, ben potendosi ammettere una valutazione complessiva destinata implicitamente a superare le doglianze dedotte, quando l'elemento trascurato o disatteso non abbia un chiaro ed inequivocabile carattere di decisività.

4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], con sede in 2336, Dunavarsany pf 25, [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA], avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], del Tribunale di Udine; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato; udito, per la ricorrente, l'avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Udine, che ha concluso insistendo per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 26 marzo 2024, il Tribunale di Udine ha rigettato l'appello cautelare proposto dalla società ungherese [OSCURATO:PERSONA], proprietaria dei mezzi, avverso il decreto di sequestro preventivo del Giudice delle indagini preliminari del predetto Tribunale, avente ad oggetto la motrice DAF [OSCURATO:TARGA] targata PKK439 e il rimorchio SCHWARZMULLER J-SZERIA targato WCL641, oltre le chiavi e le 27 cisterne in plastica, in relazione al reato di cui agli artt. 40, comma 1, lettera b), e comma 4, e 49, comma 1, d.lgs. n. 504/1995, contestato a [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso l'indicata ordinanza, la società ungherese [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi. Con il primo motivo, la ricorrente lamenta mancanza di motivazione dei presupposti di adeguatezza e proporzionalità della misura cautelare reale nel provvedimento genetico del Giudice per le indagini preliminari ed illegittimità di motivazione ex novo da parte del Tribunale del Riesame. In sintesi, la ricorrente deduce che i profili della adeguatezza, della proporzionalità e della gradualità del sequestro non erano stati oggetto di valutazione da parte del G.I.P. ed il Tribunale del Riesame di Udine, anziché annullare il sequestro, come avrebbe dovuto, ha ritenuto di adottare una motivazione fisicamente mancante, sostituendosi al G.I.P., in violazione dell'art. 309, comma 9, ultimo periodo, cod. proc. pen. Richiama giurisprudenza di legittimità sul punto e sostiene che un simile onere motivazionale coinvolge tanto le ipotesi di sequestro c.d. innpeditivo, quanto le ipotesi di sequestro finalizzato alla confisca, sia che si versi in ipotesi di confisca facoltativa, sia che si tratti di confisca obbligatoria. Evidenzia, ancora, che la valutazione della proporzionalità, intesa quale rapporto tra gli interessi pubblici tutelati dalla norma penale violata e la compressione dei diritti costituzionali del destinatario della misura, rappresenta uno snodo essenziale ed ineludibile, anche con riferimento ai beni utilizzati per la commissione del reato; ciò al pari degli altri elementi essenziali della motivazione, quali il fumus commissi delicti e il periculum in mora. Il G.I.P. non aveva operato alcuna verifica circa la possibilità di optare per un sequestro di entità più contenuta, così da comprimere il diritto di proprietà dell'odierna ricorrente nella sola misura strettamente necessaria al fine legale previsto da questo tipo di sequestro. Conseguentemente, il Tribunale del Riesame di Udine non avrebbe potuto esercitare il potere di integrazione della motivazione sui presupposti essenziali del sequestro, essendo a tal fine necessario che il provvedimento genetico contenesse una embrionale argomentazione. Con il secondo motivo, la ricorrente si duole della mancanza di motivazione sulla determinazione delle accise asseritamente evase.In sintesi, la ricorrente deduce di aver portato all'attenzione del Tribunale del Riesame di Udine che l'ammontare delle accise dipendeva dall'utilizzo cui sarebbe stato destinato l'olio di gas importato: nell'ipotesi di utilizzo quale carburante l'importo delle accise sarebbe ammontato ad euro 16.669,80; nell'ipotesi di impiego per la produzione di energia elettrica le accise sarebbero ammontate ad euro 345,60, senza che nel fascicolo vi fosse alcun elemento in grado di fornire indicazioni circa la destinazione del prodotto, tanto che lo stesso provvedimento dava atto che la destinazione del carico fosse ignota, conseguendone la necessità di calcolare le accise nell'importo più favorevole per l'indagato. Evidenzia la ricorrente che, sul punto, la motivazione del Tribunale del Riesame di Udine è fisicamente mancante e che la quantificazione dell'accisa evasa nella misura di tre centinaia di euro rende ancor più evidenti e macroscopiche la sproporzione e l'inadeguatezza della misura e, dunque, ingiustificato il vincolo apposto su beni di valore superiore a 100.000,00 euro. Evidenzia, ancora, la ricorrente che il Tribunale del Riesame di Udine avrebbe, inoltre, errato nella indicazione, tra gli importi evasi da tenere in considerazione ai fini della gravità del fatto, dell'IVA nella misura di euro 10.869,01, dal momento che il reato contestato è unicamente l'omesso versamento delle accise, non anche violazione in materia di IVA. [OSCURATO:PERSONA] 1. In via preliminare deve richiamarsi la costante affermazione di questa Corte secondo cui il ricorso per cassazione contro le ordinanze in materia di appello e di riesame di misure cautelari reali, ai sensi dell'art. 325 cod. proc. pen., è ammesso per sola violazione di legge, in tale nozione dovendosi ricomprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (vedasi Sez. U, n. 25932 del 29/5/2008, Ivanov, Rv. 239692; conf. Sez. 5, n. 43068 del 13/10/2009, Bosi, Rv. 245093; Sez. 3, n. 4919 del 14/07/2016, Faiella, Rv. 269296; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Rv. 269656). Ed è stato anche precisato che è ammissibile il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo, pur consentito solo per violazione di legge, quando la motivazione del provvedimento impugnato sia del tutto assente o meramente apparente, perché sprovvista dei requisiti minimi per rendere comprensibile la vicenda contestata e l'"iter" logico seguito dal giudice nel provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 6589 del 10/1/2013, Gabriele, Rv. 254893).Di fronte all'assenza, formale o sostanziale, di una motivazione, atteso l'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, viene dunque a mancare un elemento essenziale dell'atto. 2. Tanto premesso, il primo motivo di ricorso è infondato. 2.1 Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale ha ritenuto infondate le censure sollevate dalla difesa sulla inesistenza della motivazione del requisito della proporzionalità ed ha confermato il provvedimento di convalida del GIP, sul presupposto che sequestrare motrice e cisterna non fosse arbitrario ed incongruo, perché l'intero veicolo era stato nel suo complesso destinato ad un trasporto illecito e che sussistesse la facoltà di integrazione della motivazione in sede di riesame in ipotesi di sequestro finalizzato alla confisca obbligatoria, non essendovi un indirizzo univoco della giurisprudenza. 2.2 La giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere che i principi di proporzionalità, adeguatezza e gradualità, dettati dall'art. 275 c.p.p. per le misure cautelari personali, devono ritenersi applicabili anche alle misure cautelari reali e devono costituire oggetto di valutazione preventiva e non eludibile da parte del giudice nell'applicazione delle cautele reali, al fine di evitare un'esasperata compressione del diritto di proprietà e di libera iniziativa economica privata (Sez. 5, n. 8152 del 21/01/2010, Magnano, Rv. 246103; Sez. 1, n. 2264 del 05/04/1996, Baldassar, Rv. 204819). Ne consegue che, qualora detta misura trovi applicazione, ed a prescindere dal tipo di confisca (facoltativa o obbligatoria) cui il sequestro è preordinato, il giudice deve motivare adeguatamente sulla impossibilità di conseguire il medesimo risultato ricorrendo ad altri e meno invasivi strumenti cautelari ovvero modulando quello disposto - qualora ciò sia possibile - in maniera tale da non compromettere la funzionalità del bene sottoposto a vincolo anche oltre le effettive necessità dettate dall'esigenza cautelare che si intende arginare, ciò al fine di evitare un'esasperata compressione del diritto di proprietà e di libera iniziativa economica privata (Sez. 2, n. 29687 del 28/05/2019, Frontino, Rv. 276979; Sez. 5, n. 8382 del 16/01/2013, Caruso, Rv. 254712; Sez. 3, n. 21931 del 16/05/2012, Iacono, Rv. 253143). 2.3 Le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza n. 18954 del 31/03/2016, Capasso, Rv. 266789, hanno affermato che l'art. 309, commi 9 e 9-bis, cod. proc. pen., come modificato dalla I. n. 47/2015, in virtù del rinvio dell'art. 324, comma 7, cod. proc. pen., trovi applicazione anche in sede di riesame delle misure cautelari reali - attraverso un'applicazione integrale del comma 9-bis e un'applicazione della disposizione del comma 9 in quanto compatibile con la tt/ struttura e la funzione del provvedimento applicativo della misura cautelare reale - e imponga la necessaria esposizione e l'autonoma valutazione, da parte dell'autorità giudiziaria che dispone il sequestro, degli elementi che ne costituiscono il necessario fondamento, nonché degli elementi forniti dalla difesa, pena la nullità della misura ablativa da rilevarsi a cura del Tribunale del riesame. In altri termini, il comma 9 dell'art. 309 cod. proc. pen., come modificato dal legislatore del 2015, sancendo il potere di annullamento del titolo cautelare da parte del Tribunale del riesame, in peculiari casi di vizio della motivazione gravi al punto da non consentire l'esercizio dei poteri integrativi, è compatibile con il sistema del riesame di sequestro per quanto attiene alla ipotesi di motivazione mancante. Ugualmente compatibile con la materia del riesame reale è la parte del comma 9 dell'art. 309 cod. proc. pen. che oggi riconosce al Tribunale del riesame il potere-dovere di annullamento della misura cautelare personale anche nell'ipotesi in cui manchi la autonoma valutazione dei presupposti fondanti la misura stessa, individuati dalla norma nelle esigenze cautelari, negli indizi e negli elementi forniti dalla difesa. Tuttavia, il riferimento ad esigenze cautelari, indizi ed elementi forniti dalla difesa, tipico della materia della cautela personale, deve essere coordinato - nei limiti dell'adattamento possibile - con la materia delle misure cautelari reali. Ed allora, secondo le Sezioni Unite Capasso, il riferimento al tema degli "indizi" dovrà tenere conto del fatto che il requisito in parola non entra esplicitamente nella composizione della nozione di fumus commissi delicti che è invece quella generalmente utilizzata dalla giurisprudenza e dalla dottrina per dare corpo al collaudo della esistenza di un nesso di pertinenzialità fra il bene sequestrato e la fattispecie concreta di reato che ne costituisce il riferimento. Affine è invece il dovere di verifica della compatibilità e della congruità degli elementi addotti dall'accusa (e della parte privata ove esistenti) con la fattispecie penale oggetto di contestazione. Infine, le esigenze cautelari trovano indubbio riscontro tra i requisiti che possono divenire oggetto di necessaria esposizione ed autonoma valutazione da parte della autorità giudiziaria che dispone il sequestro, con la conseguenza che la motivazione sulle dette esigenze è doverosa e, a seguito della novella, non più integrabile dal Tribunale del riesame neppure quando, pur esistente, non riveli però i necessari caratteri di originalità. 2.4 Riassumendo i termini del discorso, a seguito delle modifiche apportate dalla legge 16 aprile 2015 n. 47 all'art. 309, comma 9, cod. proc. pen., il potere- dovere del Tribunale del riesame di integrare le insufficienze motivazionali del provvedimento impugnato non opera nelle ipotesi di motivazione mancante o di motivazione che non contiene la necessaria esposizione e l'autonoma valutazione degli elementi che costituiscono il necessario fondamento della misura cautelare personale o reale (e, con riferimento alla cautela reale, nei termini di compatibilità di cui sopra si è detto), dovendosi, in tal caso, procedere all'annullamento del provvedimento impositivo. Si pone, dunque, l'interrogativo se il requisito della proporzionalità e dell'adeguatezza rientri negli elementi che costituiscono il necessario fondamento della misura cautelare reale, alla cui mancata motivazione consegue l'annullamento da parte del Tribunale del riesame ai sensi dell'art. 309, comma 9, ultimo periodo, cod. proc. pen. Nella materia della cautela personale, i cui principi - come si è detto, in particolare quelli di proporzionalità e adeguatezza - sono stati gradualmente estesi alla cautela reale, è stato affermato, sulla base del dato testuale della norma, che l'art. 309, comma 9, cod. proc. pen. non prevede che l'ordinanza cautelare possa essere annullata in sede di riesame quando manchino indicazioni sull'adeguatezza e sulla proporzionalità della misura; tale disposizione, infatti, attenendo a profili di nullità, deve essere interpretata in modo tassativo, secondo le regole generali che regolano tale patologia (Sez. 2, n. 10150 del 24/02/2016, Clopotaru, Rv. 266190). Ed è stato ancora perspicuamente affermato che la possibilità di annullare, in sede di riesame, un caso di carenza grafica di motivazione o di autonoma valutazione del requisito della adeguatezza di una misura cautelare personale riguarda esclusivamente l'ipotesi in cui, disposta la misura della custodia cautelare in carcere, non si indichino le concrete e specifiche ragioni per le quali le esigenze di cui all'art. 274 non possano essere soddisfatte con altre misure secondo quanto previsto dall'art. 292, comma 2, cod. proc. pen.; nelle altre ipotesi in cui la motivazione sull'adeguatezza sia graficamente mancante il Tribunale del riesame potrà far ricorso ai suoi poteri integrativi di motivazione (Sez. 2, n. 42557 del 04/07/2017, Micillo, Rv. 270773). Il potere di annullare un'ordinanza di cautela personale per carenza grafica di motivazione in ordine al requisito dell'adeguatezza è, pertanto, conferito dall'art. 292, comma 2, cod. proc. pen. nel solo caso in cui si applichi la misura della custodia cautelare in carcere e non si indichino le ragioni, concrete e specifiche, per le quali le esigenze cautelari possano essere soddisfate con misure gradate. Ma la disposizione dell'art. 292, comma 2, cod. proc. pen., non potrà costituire parametro di riferimento per la verifica del presupposto dell'annullamento della misura ablativa reale in ragione di un'omessa motivazione essendo «declinata per le misure cautelari personali, correlata com'è, in modo stretto, al paradigma degli elementi disciplinati dagli artt. 273 e 274 cod. proc. pen.» (così Sez. U, n. 18954 del 31/03/2016, Capasso, Rv. 266789, cit.). L'unica disposizione di riferimento per le misure cautelari reali rimane l'art. 309, comma 9, cod. proc. pen. che non prevede la possibilità di annullare in sede di riesame una misura cautelare, personale o reale, nel caso di carenza grafica di motivazione sull'adeguatezza e sulla proporzionalità della misura, così legittimando il potere integrativo di motivazione del Tribunale del riesame. 2.5 Così ricostruite le coordinate del potere motivazionale integrativo del Tribunale del riesame in materia di cautela personale e reale, deve dunque concludersi come il Tribunale di Udine, nel caso di specie, abbia correttamente emendato il provvedimento genetico attraverso l'uso dei poteri integrativi di cui all'art. 309, comma 9, cod. proc. pen., non operando il potere di annullamento nelle ipotesi di mancanza genetica di motivazione del requisito della proporzionalità e dell'adeguatezza nelle misure cautelari reali. Il Tribunale di Udine, dopo aver ritenuto inesistenti elementi tali da escludere un difetto di vigilanza della persona giuridica ricorrente, dal momento che il mezzo era condotto da un suo dipendente, ha ritenuto il fatto connotato da plurimi indici di gravità obiettiva, trattandosi di un trasporto internazionale di tipo professionale di un'attività organizzata e non occasionale e della movimentazione di una quantità ingente di oli minerali da sottrarre all'accise (27.000 litri), con predisposizione di documentazione falsa ai fini dell'occultamento della effettiva natura della merce movimentata, del mittente e della destinazione effettiva ancora ignota. Concludeva, pertanto, il Tribunale del riesame nel senso che cautelare motrice e cisterna utilizzate per questa attività non risultava arbitrario e incongruo, dal momento che l'intero veicolo era stato nel suo complesso e in via esclusiva destinato ad un trasporto illecito e la connessione tra motrice e cisterna, in relazione al fatto concreto, giustificava un giudizio di pericolosità unitario tale da non rendere ragionevole ridurre il sequestro ad uno solo dei due mezzi. Ed anzi, deve aggiungersi come la non frazionabilità dei beni sia da ritenere, nel caso in esame, fisiologicamente connaturata alla funzione ablatoria della confisca cui è finalizzato il sequestro preventivo. L'ordinanza impugnata, che si conforma a principi affermati da questa Corte di legittimità (Sez. 4, n. 28351 del 21/06/2022, Testa), è quindi esente da violazioni di legge o da vizi di motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza. 3. Il secondo motivo di ricorso è parimenti infondato. Tale motivo di censura è, infatti, sempre inerente al difetto di proporzionalità della misura cautelare reale, inteso nel senso che il valore dei beni sequestrati ecceda in modo lampante l'ammontare delle presumibili accise evase, tanto che il motivo era inserito nel sottopunto A.2 dell'unico motivo di riesame con il quale la ricorrente contestava la mancanza fisica di motivazione e chiedeva l'annullamento del sequestro preventivo per violazione di principi di proporzionalità e adeguatezza. Rispetto a tale doglianza il Tribunale del riesame non ha omesso la risposta, avendo ritenuto di esercitare i poteri integrativi di motivazione nei termini sopra riportati, al paragrafo 2.5, affermando la sussistenza della adeguatezza e della proporzionalità del sequestro attraverso un giudizio di comparazione tra il valore del bene oggetto di abiezione e la gravità del fatto ascritto, intesa sotto molteplici indici, dove l'entità delle accise evase costituisce uno, ma non certamente l'unico, dei criteri di valutazione di detta gravità. E gli indici di gravità che il Tribunale del riesame ha ritenuto integrassero il requisito della proporzionalità e della adeguatezza del sequestro sono stati chiaramente esplicitati nel provvedimento impugnato, senza che con essi la difesa della ricorrente si sia compiutamente confrontata. Deve anche rilevarsi sul punto come non occorra una risposta puntuale per ogni tema, ben potendosi ammettere una valutazione complessiva destinata implicitamente a superare le doglianze dedotte, quando l'elemento trascurato o disatteso non abbia un chiaro ed inequivocabile carattere di decisività. 4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del
Decreto Cassazione n. 41897/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris