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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 03854/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/10/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA

1. Visto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna, di conferma della sentenza del Tribunale di Forlì che lo ha condannato alla pena di due mesi di reclusione per il reato di cui all'art. 494 c.p. [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Asti di condanna nei suoi confronti alla pena di due anni, sei mesi di reclusione e € 500 di multa per il reato di cui all'art. 455 c.p.

2. Considerato che il primo motivo di ricorso, di denuncia della violazione di legge e del vizio di motivazione in riferimento alla integrazione del reato contestato (sotto plurimi profili, quali il conseguimento di un effettivo vantaggio o l'offensività del fatto), è meramente reiterativo del motivo di appello, oltre a prospettare un'alternativa ricostruzione delle risultanze processuali, inammissibile in sede di legittimità.

Come noto, in tema di giudizio di cassazione, infatti, sono precluse al giudice di legittimità - a meno che non si rivelino fattori di manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., tra le più recenti, Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482).

Inoltre, l'assoluzione dal reato di truffa non esclude l'affermazione di responsabilità per il diverso reato di sostituzione di persona, sotto il profilo dell'offensività.

3. Considerato che il secondo motivo di ricorso, di censura del mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, non si confronta con la consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come nella specie avvenuto, avendo il giudice valorizzato in termini ostativi i precedenti dell'imputato e il comportamento processuale tenuto.

4. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (cfr.

Corte cost. n. 186 del 2000).

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 12

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/10/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1. Visto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna, di conferma della sentenza del Tribunale di Forlì che lo ha condannato alla pena di due mesi di reclusione per il reato di cui all'art. 494 c.p. [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Asti di condanna nei suoi confronti alla pena di due anni, sei mesi di reclusione e € 500 di multa per il reato di cui all'art. 455 c.p. 2. Considerato che il primo motivo di ricorso, di denuncia della violazione di legge e del vizio di motivazione in riferimento alla integrazione del reato contestato (sotto plurimi profili, quali il conseguimento di un effettivo vantaggio o l'offensività del fatto), è meramente reiterativo del motivo di appello, oltre a prospettare un'alternativa ricostruzione delle risultanze processuali, inammissibile in sede di legittimità. Come noto, in tema di giudizio di cassazione, infatti, sono precluse al giudice di legittimità - a meno che non si rivelino fattori di manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., tra le più recenti, Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482). Inoltre, l'assoluzione dal reato di truffa non esclude l'affermazione di responsabilità per il diverso reato di sostituzione di persona, sotto il profilo dell'offensività. 3. Considerato che il secondo motivo di ricorso, di censura del mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, non si confronta con la consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come nella specie avvenuto, avendo il giudice valorizzato in termini ostativi i precedenti dell'imputato e il comportamento processuale tenuto. 4. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (cfr. Corte cost. n. 186 del 2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12
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