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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 25 settembre 1979

Cassazione n. 22753/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 25/09/1979 avverso l'ordinanza del 07/01/2021 del TRIB.

LIBERTA di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] e co. 14& ciL.0 r}„. e cn A.A4 (4.1 144 52_ 014 ft_ i.c-o~ [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con ordinanza depositata in data 13 settembre 2021 il Tribunale di Lecce, costituito ai sensi dell'art. 309 cod.proc.pen., ha confermato, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], il titolo cautelare genetico con cui è stata applicata la misura degli arresti domiciliari. 1.1 La vicenda cautelare vede la contestazione di gravità indiziaria in riferimento alla detenzione di un fucile a pompa calibro 12 con matricola abrasa (e 49 cartucce), rinvenuto il 30 agosto del 2021 in un magazzino di attrezzi agricoli in uso all'indagato (detenzione di arma clandestina e ricettazione della medesima).

Costui, ufficiale della [OSCURATO:PERSONA], deteneva legalmente altre armi ed ha ammesso il possesso dell'arma clandestina, affermando che gli era stata consegnata pochi giorni prima da un suo conoscente (indicato nominativamente) per una riparazione, senza che lo stesso Accoto potesse rendersi conto della clandestinità dell'arma. 1.2 II Tribunale, in sede di valutazione delle doglianze difensive afferma, in sintesi, che: a) non è credibile la versione difensiva, quanto alla mancata percezione della clandestinità dell'arma, anche in ragione della esperienza professionale dell'Accoto; b) sussiste il pericolo di reiterazione già rilevato dal Gip, in virtù delle modalità del fatto, denotanti professionalità e non occasionalità della condotta.

Si ritiene, in altre parole, che Accoto si sia reso disponibile a custodire l'arma clandestina (con piena consapevolezza della clandestinità), il che evidenzia l'esistenza di rapporti con ambienti criminali.

Da qui la ritenuta adeguatezza della misura in atto.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - a mezzo del difensore - [OSCURATO:PERSONA], con articolazione di più motivi. 2.1 Al primo motivo si deduce erronea applicazione di legge in punto di ritenuta gravità indiziaria circa la detenzione illegale dell'arma.

Si ritiene non congrua la motivazione con cui è stata ritenuta poco credibile la versione difensiva, resa nella immediatezza del fatto.

La detenzione, seguendo la prospettazione difensiva, era assistita dalla convinzione che l'arma fosse legalmente detenuta dall'originario possessore.

Le modalità della consegna (il fucile era avvolto nella carta) sostenevano detta versione che il Tribunale, in modo apodittico, ha ritenuto fantasiosa.4 2.2 Al secondo motivo si deduce erronea applicazione di legge in punto di ritenuta gravità indiziaria circa il delitto di ricettazione.

Anche sotto tale profilo, si deduce - in sistanza - carenza motivazionale in rapporto all'elemento psicologico del reato. 2.3 Al terzo motivo si deduce erronea applicazione di legge in punto di ritenuta sussistenza del pericolo di reiterazione.

Anche in tal caso la censura si dirige alla motivazione della decisione, ritenuta meramente assertiva.

L'arma era stata depositata nella parte retrostante dell'abitazione senza alcuna particolare modalità di occultamento.

Ciò, a differenza di quanto ritenuto dal Tribunale depone per la occasionalità della condotta.

Si rimarca la incensuratezza del ricorrente, da vent'anni in seervizio nelle forze armate.

Il pericolo ritenuto dal Tribunale sarebbe, pertanto, meramente astratto, non essendovi occasioni di immediata riproduzione della condotta illecita, anche in ragione della condotta collaborativa tenuta dal ricorrente al momento del fatto. 2.4 Al quarto motivo si deduce erronea applicazione di legge in riferimento a quanto previsto dall'art. 275 comma 2bis cod.proc.pen. , non avendo tenuto conto il Tribunale della prognosi di concedibilità della sospensione condizionale della pena.

3. Il ricorso è infondato, per le ragioni che seguono. 3.1 Quanto alle doglianze in tema di gravità indiziaria (introdotte ai primi due motivi), le stesse sono inammissibili perché proposte per motivi non consentiti.

Va premesso, in diritto, che al giudice del procedimento cautelare è richiesta una valutazione essenzialmente di tipo prognostico, basata - ai sensi dell'art.273 cod.proc. pen. - sull'apprezzamento del valore dimostrativo degli atti sottoposti a valutazione incidentale, tale da sostenere la 'qualificata probabilità di condanna'.

In tale ambito, la funzione di controllo del ragionamento giustificativo, attribuita al giudice di legittimità ed esercitata in rapporto al contenuto dei motivi di ricorso, non può risolversi nella rivalutazione autonoma di singoli segmenti del materiale informativo ma si realizza - doverosamente - attraverso la verifica di completezza, logicità, non contraddittorietà del percorso argonnentativo espresso nel provvedimento, in chiave di rispetto «complessivo» della regola di giudizio tipica della fase in questione.

Sul tema, resta valido e chiaro l'insegnamento fornito dalla decisione Sez.

U ric.

Audino del 22.3.2000 (rv 215828) per cui, in relazione alla natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, questa Corte Suprema ha il compito di verificare se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione, riguardante la valutazione degli elementi indizianti, rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie, nella peculiare prospettiva dei procedimenti incidentali de libertate.

Ora, nel caso in esame non si ravvisa alcuna incompletezza o incongruità valutativa e le doglianze mirano ad una - non consentita - rivalutazione di elementi di fatto.

In particolare, risulta del tutto logico ritenere che proprio la ventennale esperienza dell'Accoto all'interno delle forze armate lo poneva in una condizione di elevata doverosità nel sincerarsi della legittima provenienza e delle caratteristiche dell'arma avuta in consegna, non risultando credibile l'opzione della omessa verifica di simile aspetto.

La versione difensiva è stata pertanto non solo concretamente apprezzata ma logicamente disattesa. 3.2 I restanti motivi sono infondati. 3.2.1 Quanto alla ricorrenza del pericolo di reiterazione, la decisione impugnata valorizza - in modo immune da vizi - le modalità di commissione del fatto, essendosi reso disponibile l'Accoto alla custodia di una arma clandestina di notevole potenzialità offensiva.

La tesi difensiva, di contro, tende a sminuirne la estrema gravità (che va ritenuta sussistente proprio in ragione dell'appartenenza dell'Accoto ad un corpo militare) con ragionamento non condivisibile in diritto, quanto al tema della concretezza e attualità del suddetto pericolo.

Va premesso che questa Corte ha affrontato in più occasioni - in epoca posteriore alla novellazione del 2015 - il tema posto dal ricorrente sui contenuti della valutazione di concretezza e attualità del pericolo di reiterazione di cui all'art. 274 co.1 lett. c cod.proc.pen..

Va sul punto ribadito che l'espressa previsione del requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato, in aggiunta a quello della concretezza, introdotta dalla legge 16 aprile 25 n. 47 nel testo dell'art. 274 lett. c) cod. proc. pen., realizza una endiadi, rappresentando essenzialmente un richiamo all'osservanza - da parte del giudice - di un presupposto già presente nel sistema sub specie concretezza (v.

Sez.

I n. 5787 del 21.10.2015, Calandrino, rv 265985, alle cui argomentazioni si fa rinvio, nonchè, tra le altre, Sez.

VI n. 15978 del 27.11.2015, Garrone, rv 266988; Sez.

VI n. 9894 del 16.2.2016, rv 266421 ).

La volontà del legislatore del 2015 è animata da un finalismo meramente rafforzativo di un dovere argomentativo già presente nel sistema, posto che un 'pericolo' per dar luogo ad una limitazione della libertà personale deve essere - per logica - concreto ed attuale, pena la negazione della stessa natura della misura cautelare, che è quella di limitarlo.

E si limita qualcosa che esiste ora, non qualcosa che potrebbe venire in essere un domani.

Piuttosto, l'evoluzione della interpretazione della disposizione di legge in esame si è mossa verso la individuazione dei contenuti del giudizio prognostico, posto che in taluni arresti interpretativi si è effettivamente individuata la necessità di valorizzare non solo la concreta capacità di riproduzione della condotta illecita in capo al soggetto, ma anche l'esistenza di «occasioni prossime» idonee a facilitare la riproduzione del comportamento che si vuole inibire (v.

Sez.

III n. 11372 del 10.11.2015, rv 266481; il tema è ripreso da Sez.

VI n. 24477 del 4.5.2016, rv 267091) . 3.2.2 Ciò rende necessarie alcune ulteriori precisazioni.

Il giudizio prognostico su condotte future di un soggetto, espresso in termini di pericolosità, si fonda - in ogni ambito giuridico - sul medesimo schema logico (v. art. 203 cod.pen.) rappresentato dalla valorizzazione della sua componente 'storica' (la ricostruzione della - o delle - condotte poste in essere dal soggetto attenzionato e delle loro modalità concrete di realizzazione) che influisce in modo decisivo sulla formulazione della prognosi, rappresentandone il fondamento e condizionandone razionalmente gli esiti.

La prognosi (apprezzamento della ricorrenza del pericolo) è per sua natura un giudizio rivolto al futuro, il che esclude una sua possibile declinazione in termini di certezza (attributo con cui si possono, convenzionalmente e processualmente, qualificarsi solo condotte passate).

In ogni giudizio prognostico vi è pertanto un margine ineliminabile di fallibilità, tanto più doverosamente evitabile quanto più si rafforza il presupposto cognitivo, ossia l'analisi di tutto ciò che emerso sino al momento in cui la prognosi è richiesta (modalità del fatto già realizzato, antecedenti causali, condotta di vita antecedente, fattori che possono aver inciso sulla determinazione ad agire).

La limitazione della libertà, in chiave inibitoria, è dunque per sua natura correlata ad un esame complessivo di tali indicatori ma non può negarsi - dato l'oggetto del particolare giudizio, che il pericolo, anche per la costruzione legislativa delle sue caratteristiche, sia legato alla potenzialità riproduttiva della condotta espressa dai comportamenti pregressi del soggetto, non dai particolari stimoli che il contesto di vita verrà a proporgli.

In tal senso, la necessaria identificazione di «occasioni prossime» tese a rendere ancor più probabile la riproduzione della condotta temuta, è opzione interpretativa che finisce con l'introdurre un presupposto non previsto dalla legge, spostando l'attenzione su fattori per lo più imprevedibili e dunque - in realtà - soggettivistici, in quanto estranei alla rigorosa valutazione dei fattori di produzione di quanto è già avvenuto .

In altri termini, affermare che un pericolo è concreto ed attuale significa trarre dalla parte storica del giudizio (le modalità di commissione del fatto) gli indicatori idonei a sostenere una ragionevole probabilità di realizzazione di ulteriori condotte di particolare gravità o comunque analoghe a quelle già poste in essere.

L'esistenza di 'occasioni di riproduzione' è un dato - in realtà - non dominabile e dunque del tutto incerto, il che non consente di farne un valido indicatore del pericolo normativamente caratterizzato.

Sono le caratteristiche e le modalità del fatto commesso (rectius del fatto in corso di accertamento, ma presidiato dalla compiuta valutazione di gravità indiziaria) a dover testimoniare - in una con la verifica globale prima richiamata - l'esistenza o meno del pericolo, non gli eventuali stimoli esterni, che possono porsi solo come accentuativi di una condizione di pericolosità già delibata.

Con ciò si intende dare continuità a quelle opzioni interpretative che hanno ribadito come i caratteri del giudizio prognostico - in sede cautelare personale - siano improntati alla rigorosa e complessiva valutazione dei comportamenti e delle modalità di realizzazione dei fatti attribuiti al soggetto e non alla individuazione di occasioni prossime facilitanti la riproduzione del reato (in tal senso v.

Sez.

IV n. 27420 del 3.5.2018, rv 273084; Sez.

V n. 49038 del 14.6.2017, rv 271522; Sez.

V n. 33004 del 3.5.2017, rv 271216; Sez.

V n. 31676 del 4.4.2017, rv 270634; Sez.

V n. 12618 del 18.1,2017, rv 269533; Sez.

H n. 11511 del 14.12.2016, rv 269684). 3.2.3 Tutto cio precisato, viene meno il fondamento in diritto della doglianza difensiva sull'individuato pericolo di reiterazione, che è stato logicamente desunto - nella decisione impugnata - non già dalla ricorrenza prossima di 'occasioni di riproduzione' della condotta illecita ma dalla considerazione delle modalità del fatto, unite al disvalore che assume la condotta in questione proprio perché posta in essere da persona professionalmente inserita in un corpo militare dello Stato. 3.2.4 Le considerazioni che precedono portano, altresì, a ritenere implicitamente motivata la decisione impugnata anche sotto il profilo della prognosi - allo stato - negativa in punto di applicabilità del bebeficio della pena sospesa, con rigetto del quarto motivo di ricorso.

Ciò perché al di là della prevedibile quantificazione del trattamento sanzinatorio, ciò che rileva ai fini della sospensione condizionale è proprio la valutazione favorevole in punto di riproduzione di condotte devianti, valutazione che sarebbe in aperta contraddizione con la ritenuta 'concretezza e attualità' del pericolo di reiterazione.

Al rigetto del ricorso segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 25/09/1979 avverso l'ordinanza del 07/01/2021 del TRIB. LIBERTA di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] e co. 14& ciL.0 r}„. e cn A.A4 (4.1 144 52_ 014 ft_ i.c-o~ [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con ordinanza depositata in data 13 settembre 2021 il Tribunale di Lecce, costituito ai sensi dell'art. 309 cod.proc.pen., ha confermato, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], il titolo cautelare genetico con cui è stata applicata la misura degli arresti domiciliari. 1.1 La vicenda cautelare vede la contestazione di gravità indiziaria in riferimento alla detenzione di un fucile a pompa calibro 12 con matricola abrasa (e 49 cartucce), rinvenuto il 30 agosto del 2021 in un magazzino di attrezzi agricoli in uso all'indagato (detenzione di arma clandestina e ricettazione della medesima). Costui, ufficiale della [OSCURATO:PERSONA], deteneva legalmente altre armi ed ha ammesso il possesso dell'arma clandestina, affermando che gli era stata consegnata pochi giorni prima da un suo conoscente (indicato nominativamente) per una riparazione, senza che lo stesso Accoto potesse rendersi conto della clandestinità dell'arma. 1.2 II Tribunale, in sede di valutazione delle doglianze difensive afferma, in sintesi, che: a) non è credibile la versione difensiva, quanto alla mancata percezione della clandestinità dell'arma, anche in ragione della esperienza professionale dell'Accoto; b) sussiste il pericolo di reiterazione già rilevato dal Gip, in virtù delle modalità del fatto, denotanti professionalità e non occasionalità della condotta. Si ritiene, in altre parole, che Accoto si sia reso disponibile a custodire l'arma clandestina (con piena consapevolezza della clandestinità), il che evidenzia l'esistenza di rapporti con ambienti criminali. Da qui la ritenuta adeguatezza della misura in atto. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - a mezzo del difensore - [OSCURATO:PERSONA], con articolazione di più motivi. 2.1 Al primo motivo si deduce erronea applicazione di legge in punto di ritenuta gravità indiziaria circa la detenzione illegale dell'arma. Si ritiene non congrua la motivazione con cui è stata ritenuta poco credibile la versione difensiva, resa nella immediatezza del fatto. La detenzione, seguendo la prospettazione difensiva, era assistita dalla convinzione che l'arma fosse legalmente detenuta dall'originario possessore. Le modalità della consegna (il fucile era avvolto nella carta) sostenevano detta versione che il Tribunale, in modo apodittico, ha ritenuto fantasiosa.4 2.2 Al secondo motivo si deduce erronea applicazione di legge in punto di ritenuta gravità indiziaria circa il delitto di ricettazione. Anche sotto tale profilo, si deduce - in sistanza - carenza motivazionale in rapporto all'elemento psicologico del reato. 2.3 Al terzo motivo si deduce erronea applicazione di legge in punto di ritenuta sussistenza del pericolo di reiterazione. Anche in tal caso la censura si dirige alla motivazione della decisione, ritenuta meramente assertiva. L'arma era stata depositata nella parte retrostante dell'abitazione senza alcuna particolare modalità di occultamento. Ciò, a differenza di quanto ritenuto dal Tribunale depone per la occasionalità della condotta. Si rimarca la incensuratezza del ricorrente, da vent'anni in seervizio nelle forze armate. Il pericolo ritenuto dal Tribunale sarebbe, pertanto, meramente astratto, non essendovi occasioni di immediata riproduzione della condotta illecita, anche in ragione della condotta collaborativa tenuta dal ricorrente al momento del fatto. 2.4 Al quarto motivo si deduce erronea applicazione di legge in riferimento a quanto previsto dall'art. 275 comma 2bis cod.proc.pen. , non avendo tenuto conto il Tribunale della prognosi di concedibilità della sospensione condizionale della pena. 3. Il ricorso è infondato, per le ragioni che seguono. 3.1 Quanto alle doglianze in tema di gravità indiziaria (introdotte ai primi due motivi), le stesse sono inammissibili perché proposte per motivi non consentiti. Va premesso, in diritto, che al giudice del procedimento cautelare è richiesta una valutazione essenzialmente di tipo prognostico, basata - ai sensi dell'art.273 cod.proc. pen. - sull'apprezzamento del valore dimostrativo degli atti sottoposti a valutazione incidentale, tale da sostenere la 'qualificata probabilità di condanna'. In tale ambito, la funzione di controllo del ragionamento giustificativo, attribuita al giudice di legittimità ed esercitata in rapporto al contenuto dei motivi di ricorso, non può risolversi nella rivalutazione autonoma di singoli segmenti del materiale informativo ma si realizza - doverosamente - attraverso la verifica di completezza, logicità, non contraddittorietà del percorso argonnentativo espresso nel provvedimento, in chiave di rispetto «complessivo» della regola di giudizio tipica della fase in questione. Sul tema, resta valido e chiaro l'insegnamento fornito dalla decisione Sez. U ric. Audino del 22.3.2000 (rv 215828) per cui, in relazione alla natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, questa Corte Suprema ha il compito di verificare se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione, riguardante la valutazione degli elementi indizianti, rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie, nella peculiare prospettiva dei procedimenti incidentali de libertate. Ora, nel caso in esame non si ravvisa alcuna incompletezza o incongruità valutativa e le doglianze mirano ad una - non consentita - rivalutazione di elementi di fatto. In particolare, risulta del tutto logico ritenere che proprio la ventennale esperienza dell'Accoto all'interno delle forze armate lo poneva in una condizione di elevata doverosità nel sincerarsi della legittima provenienza e delle caratteristiche dell'arma avuta in consegna, non risultando credibile l'opzione della omessa verifica di simile aspetto. La versione difensiva è stata pertanto non solo concretamente apprezzata ma logicamente disattesa. 3.2 I restanti motivi sono infondati. 3.2.1 Quanto alla ricorrenza del pericolo di reiterazione, la decisione impugnata valorizza - in modo immune da vizi - le modalità di commissione del fatto, essendosi reso disponibile l'Accoto alla custodia di una arma clandestina di notevole potenzialità offensiva. La tesi difensiva, di contro, tende a sminuirne la estrema gravità (che va ritenuta sussistente proprio in ragione dell'appartenenza dell'Accoto ad un corpo militare) con ragionamento non condivisibile in diritto, quanto al tema della concretezza e attualità del suddetto pericolo. Va premesso che questa Corte ha affrontato in più occasioni - in epoca posteriore alla novellazione del 2015 - il tema posto dal ricorrente sui contenuti della valutazione di concretezza e attualità del pericolo di reiterazione di cui all'art. 274 co.1 lett. c cod.proc.pen.. Va sul punto ribadito che l'espressa previsione del requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato, in aggiunta a quello della concretezza, introdotta dalla legge 16 aprile 25 n. 47 nel testo dell'art. 274 lett. c) cod. proc. pen., realizza una endiadi, rappresentando essenzialmente un richiamo all'osservanza - da parte del giudice - di un presupposto già presente nel sistema sub specie concretezza (v. Sez. I n. 5787 del 21.10.2015, Calandrino, rv 265985, alle cui argomentazioni si fa rinvio, nonchè, tra le altre, Sez. VI n. 15978 del 27.11.2015, Garrone, rv 266988; Sez. VI n. 9894 del 16.2.2016, rv 266421 ). La volontà del legislatore del 2015 è animata da un finalismo meramente rafforzativo di un dovere argomentativo già presente nel sistema, posto che un 'pericolo' per dar luogo ad una limitazione della libertà personale deve essere - per logica - concreto ed attuale, pena la negazione della stessa natura della misura cautelare, che è quella di limitarlo. E si limita qualcosa che esiste ora, non qualcosa che potrebbe venire in essere un domani. Piuttosto, l'evoluzione della interpretazione della disposizione di legge in esame si è mossa verso la individuazione dei contenuti del giudizio prognostico, posto che in taluni arresti interpretativi si è effettivamente individuata la necessità di valorizzare non solo la concreta capacità di riproduzione della condotta illecita in capo al soggetto, ma anche l'esistenza di «occasioni prossime» idonee a facilitare la riproduzione del comportamento che si vuole inibire (v. Sez. III n. 11372 del 10.11.2015, rv 266481; il tema è ripreso da Sez. VI n. 24477 del 4.5.2016, rv 267091) . 3.2.2 Ciò rende necessarie alcune ulteriori precisazioni. Il giudizio prognostico su condotte future di un soggetto, espresso in termini di pericolosità, si fonda - in ogni ambito giuridico - sul medesimo schema logico (v. art. 203 cod.pen.) rappresentato dalla valorizzazione della sua componente 'storica' (la ricostruzione della - o delle - condotte poste in essere dal soggetto attenzionato e delle loro modalità concrete di realizzazione) che influisce in modo decisivo sulla formulazione della prognosi, rappresentandone il fondamento e condizionandone razionalmente gli esiti. La prognosi (apprezzamento della ricorrenza del pericolo) è per sua natura un giudizio rivolto al futuro, il che esclude una sua possibile declinazione in termini di certezza (attributo con cui si possono, convenzionalmente e processualmente, qualificarsi solo condotte passate). In ogni giudizio prognostico vi è pertanto un margine ineliminabile di fallibilità, tanto più doverosamente evitabile quanto più si rafforza il presupposto cognitivo, ossia l'analisi di tutto ciò che emerso sino al momento in cui la prognosi è richiesta (modalità del fatto già realizzato, antecedenti causali, condotta di vita antecedente, fattori che possono aver inciso sulla determinazione ad agire). La limitazione della libertà, in chiave inibitoria, è dunque per sua natura correlata ad un esame complessivo di tali indicatori ma non può negarsi - dato l'oggetto del particolare giudizio, che il pericolo, anche per la costruzione legislativa delle sue caratteristiche, sia legato alla potenzialità riproduttiva della condotta espressa dai comportamenti pregressi del soggetto, non dai particolari stimoli che il contesto di vita verrà a proporgli. In tal senso, la necessaria identificazione di «occasioni prossime» tese a rendere ancor più probabile la riproduzione della condotta temuta, è opzione interpretativa che finisce con l'introdurre un presupposto non previsto dalla legge, spostando l'attenzione su fattori per lo più imprevedibili e dunque - in realtà - soggettivistici, in quanto estranei alla rigorosa valutazione dei fattori di produzione di quanto è già avvenuto . In altri termini, affermare che un pericolo è concreto ed attuale significa trarre dalla parte storica del giudizio (le modalità di commissione del fatto) gli indicatori idonei a sostenere una ragionevole probabilità di realizzazione di ulteriori condotte di particolare gravità o comunque analoghe a quelle già poste in essere. L'esistenza di 'occasioni di riproduzione' è un dato - in realtà - non dominabile e dunque del tutto incerto, il che non consente di farne un valido indicatore del pericolo normativamente caratterizzato. Sono le caratteristiche e le modalità del fatto commesso (rectius del fatto in corso di accertamento, ma presidiato dalla compiuta valutazione di gravità indiziaria) a dover testimoniare - in una con la verifica globale prima richiamata - l'esistenza o meno del pericolo, non gli eventuali stimoli esterni, che possono porsi solo come accentuativi di una condizione di pericolosità già delibata. Con ciò si intende dare continuità a quelle opzioni interpretative che hanno ribadito come i caratteri del giudizio prognostico - in sede cautelare personale - siano improntati alla rigorosa e complessiva valutazione dei comportamenti e delle modalità di realizzazione dei fatti attribuiti al soggetto e non alla individuazione di occasioni prossime facilitanti la riproduzione del reato (in tal senso v. Sez. IV n. 27420 del 3.5.2018, rv 273084; Sez. V n. 49038 del 14.6.2017, rv 271522; Sez. V n. 33004 del 3.5.2017, rv 271216; Sez. V n. 31676 del 4.4.2017, rv 270634; Sez. V n. 12618 del 18.1,2017, rv 269533; Sez. H n. 11511 del 14.12.2016, rv 269684). 3.2.3 Tutto cio precisato, viene meno il fondamento in diritto della doglianza difensiva sull'individuato pericolo di reiterazione, che è stato logicamente desunto - nella decisione impugnata - non già dalla ricorrenza prossima di 'occasioni di riproduzione' della condotta illecita ma dalla considerazione delle modalità del fatto, unite al disvalore che assume la condotta in questione proprio perché posta in essere da persona professionalmente inserita in un corpo militare dello Stato. 3.2.4 Le considerazioni che precedono portano, altresì, a ritenere implicitamente motivata la decisione impugnata anche sotto il profilo della prognosi - allo stato - negativa in punto di applicabilità del bebeficio della pena sospesa, con rigetto del quarto motivo di ricorso. Ciò perché al di là della prevedibile quantificazione del trattamento sanzinatorio, ciò che rileva ai fini della sospensione condizionale è proprio la valutazione favorevole in punto di riproduzione di condotte devianti, valutazione che sarebbe in aperta contraddizione con la ritenuta 'concretezza e attualità' del pericolo di reiterazione. Al rigetto del ricorso segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al
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