CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 luglio 2026
Cassazione n. 32003/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Corte d'appello di Genovadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA],ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con cui si deducono i vizi di violazionedi legge penale e processuale, in ordine alla recidiva contestata, giacché il nuovoepisodio delittuoso non sarebbe espressione di una maggior pericolosità sociale,non è consentito perché meramente reiterativo di doglianze già dedotte inappello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n.44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01) e altresì manifestamenteinfondato poiché diretto a censurare passaggi della sentenza, che tuttavia nonincorrono in vizi logici censurabili in questa sede;che la Corte d’appello ha infatti adeguatamente rilevato l’insussistenza dielementi per escludere la recidiva, atteso che i precedenti penali per furto elesioni, commessi nell’arco del quinquennio precedente all’ultimo episodiodelittuoso appaiono sintomatici di una maggior pericolosità (si veda pag. 2 dellasentenza impugnata) e che tale valutazione non si pone in contrasto con ilprincipio affermato dalla giurisprudenza di legittimità in punto di applicazionedella recidiva, per il quale, occorre cheil giudice accerti che il nuovo fatto appaia“concretamente significativo – in rapporto alla natura e alla commissione deiprecedenti, ed avuto riguardo ai parametri indicati dall’art. 133, cod. pen., -sotto il profilo della più accentuata colpevolezza e della maggiore pericolosità delreo” (Sez. U, n. 31669 del 23/6/2016, Filosofi, Rv. 267044);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 07/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSANDRA [OSCURATO:PERSONA]