CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 26830/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
re ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 3061/2023proposto da: [OSCURATO:PERSONA],elett.te domic. presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA] , dalla quale èrappres. e difeso unitamente all’avv. [OSCURATO:PERSONA], per procura speciale in atti; -ricorrente– -contro- [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappres. p.t. elett.te domic.in Roma, via Torlonia 33, presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA] dal quale è rappres. e difesa, con procura speciale in atti; -controricorrente- avverso la sentenza n. 879 /2022 de lla Corte d’appe ll o di Brescia, pubblicata il 6.7.2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/09/2024dal Cons. rel., dott. [OSCURATO:PERSONA] .[OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazionenotificato in data 20.06.2019, [OSCURATO:PERSONA], titolare di n.2 buoni postali fruttiferi, convenivaavanti il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. per richiedere il pagamento di € 58.867.34 a titolo di interessi da calcolarsi, nel periodo dal 21° al 30° anno di durata dei buoni di sua proprietà della serie “Q/P”, non secondo quanto ha stabilito il D.M. 13.6.1986, ma secondo quanto originariamente stampato sul supporto cartaceo utilizzato ed obliterato dal timbro applicato da [OSCURATO:PERSONA] in esecuzione del D.M. [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Con sentenza depositata il 12.10.2020 il Tribunale accoglieva la domanda, ritenendo che il timbro applicato da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. avesse indicato i nuovi tassi limitatamente alle prime due decadi di durata del buono e che per la terza decade si applicasse quanto originariamente stampato sul retro del buono. Con sentenza depositata il 6.7.2022, la Corte territoriale accoglieva l’appello di [OSCURATO:PERSONA] e, in riforma della sentenza impugnata, accertavache nel lasso temporale ricompreso fra il ventunesimo anno ed il trentesimo anno dalla relativa emissione gli interessisui due titoli per cui è causa (buoni postali fruttiferi, appartenenti alla serie Q/P) dovessero essere quantificati sulla base della disciplina previs ta dal D.M. del 13 giugno 1986, dichiarandoil diritto della società appellante alla restituzione delle maggiori somme corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado. Avverso la suddetta sentenza [OSCURATO:PERSONA] ricorre in cassazione, con due motivi. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso.[OSCURATO:PERSONA] Il primo motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli art. 5 D.M. 13.6.1986 ancillare all’art. 173 DPR 156/1973, per aver la Corte d’appello ritenuto che “ [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. a veva emesso i buoni “Q/P”, oggetto della presente causa, attenendosi a quanto disposto dall’art. 5 del D.M. del 1986. Al riguardo, la ricorrente assumeva che: erano state infatti apposte entrambe le timbrature richieste ai supporti cartacei della serie “P; i due buoni oggetto di causa riportavano entrambe le siglature, con specifica, nonché indubbiamente leggibile, indicazione della sigla “Q/P”;il risparmiatore era dunque in grado di qualificare correttamente la serie di appartenenza dei buoni, e conseguentemente la disciplina ad essi applicabile”. Il secondo motivo denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione agli artt. 1175, 1337 e 1375 c.c. (ex art. 360, c. 1, nn. 4, 5 c.p.c.), per non aver la Corte d’appello statuito in merito alla domanda risarcitoria promossa dalla ricorrentesin dal primo grado di giudizio. Con atto del 23.7.2024 la ricorrente ha rinunciato al ricorso, per non aver più interesse alla prosecuzione del giudizio a seguito dell’ordinanza di questa Corte, n. 22619, depositata il 26.7.23, emessa sulla medesima questione oggetto di causa. Il giudizio va dunque dichiarato estinto; circa la spese, rilevato che la rinuncia non risulta accettata dalla controparte, considerando che la giurisprudenza di questa Corte sulla questione in esame si è consolidata successivamente alla notifica del ricorso, sussistono giusti motivi per compensarle. P.Q.M. La Corte dichiara estintoil giudizio, e compensa le sp