CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 11 settembre 2025
Cassazione n. 33512/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnata ordinanza, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] revocava la sospensione del procedimento con messa alla prova, sul presupposto che l'imputato si fosse reso responsabile del reato di resistenza a pubblico ufficiale in ti data MV/2025. 2. Nell'interesse del ricorrente è stato formulato un unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione degli artt. 168-quater cod. pen. e 464- octies cod. proc. pen.. Sostiene la difesa che il Tribunale si sarebbe limitato a prendere atto della comunicazione della notizia di reato da parte delle forze dell'ordine, ritenendo per ciò solo di revocare la sospensione con messa alla prova, omettendo qualsivoglia valutazione nel merito dei fatti. Nel caso di specie, invero, sussisterebbero elementi idonei ad escludere in radice l'ipotesi di reato, posto che il ricorrente non aveva affatto omesso di fermarsi ad un posto di blocco, tanto meno si era dato ad una fuga con modalità tali da poter costituire un pericolo per gli inseguitori e per gli ulteriori utenti della strada. 3. Il ricorso è stato trattato in forma cartolare. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Occorre premettere che avverso l'ordinanza di revoca dell'ammissione alla messa alla prova, è esperibile il ricorso per cassazione solo per dedurre il vizio di violazione di legge, ex art. 464-octies, comma 3, cod. proc. pen. Il ricorrente, pur formalmente deducendo la violazione di legge, in concreto censura la ricostruzione in punto di fatto dell'episodio qualificato in termini di resistenza a pubblico ufficiale, peraltro ipotizzando uno svolgimento del fatto alternativo rispetto a quello descritto nell'ordinanza impugnata. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. ° Così deciso 1'11 settembre 2025 s- Il Consigliere estensor