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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 02191/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/12/2019 del [OSCURATO:PERSONA] di AREZZOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/syde-le conclusioni del PG Motivi della decisione

1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del comune difensore, ricorrono avverso la sentenza del Tribunale di Arezzo, resa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., con cui è stata loro applicata la pena di anni 1, mesi 4 di reclusione per il reato di cui all'art. 9-ter, comma 3, cod. strada per avere ingaggiato una gara automobilistica nel centro cittadino di Arezzo, cagionando un incidente stradale in cui rimanevano coinvolte due autovetture oltre a quelle condotte dagli imputati e riportavano lesioni diverse persone.

Il giudice disponeva a carico dei predetti la sospensione della patente di guida per la durata di anni tre.

La difesa articola un unico motivo di ricorso, lamentando che la decisione di applicare la sanzione amministrativa accessoria nella misura edittale massima non è sorretta da adeguata e conferente motivazione.

La scelta sarebbe intimamente contraddittoria poiché agli imputati sono state concesse le circostanze attenuanti generiche e la pena sospesa.

2. Con requisitoria scritta il P.G. presso questa Corte ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi.

3. In primis appare opportuno precisare come le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza n. 21369/2020, la cui motivazione è stata depositata in data 17/7/2020, abbiano stabilito il seguente principio di diritto: «In caso di sentenza di applicazione della pena, a seguito della introduzione della previsione di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., è ammissibile il ricorso per cassazione che abbia ad oggetto l'applicazione o l'omessa applicazione di sanzioni amministrative accessorie ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen.» (cfr. Sez.

U, n. 21369 del 26/09/2019, dep. 17/07/2020, Rv. 279349 - 01, così massimata: «E' ammissibile il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen. nei confronti della sentenza di "patteggiamento" con cui si censuri l'erronea ovvero l'omessa applicazione di sanzioni amministrative»).

La ratio del richiamato principio è da individuarsi nell'autonomia delle statuizioni concernenti le sanzioni amministrative accessorie, le quali, come si legge nelle motivazione della pronuncia citata, essendo estranee all'accordo delle parti, sono suscettibili di essere sindacate in sede di legittimità, coinvolgendo valutazioni discrezionali del giudice riguardanti il quantum della sanzione [così infatti si esprime il Supremo consesso con riferimento alle sanzioni amministrative accessorie: «Esse, estranee all'accordo tra le parti, successivamente ratificato dall'organo giudicante, e accedenti anche alla sentenza di "patteggiamento", necessitano, invero, di un supporto giustificativo non riducibile a quello consentito dal rito premiale e di una possibile sindacabilità delle adottande statuizioni, che la stessa disciplina codicistica dell'applicazione della pena su richiesta delle parti consente, prevedendo tuttora nell'art. 448, oltre al detto nuovo comma 2-bis, al secondo contiguo comma la inappellabilità della sentenza «negli altri casi», diversi dalla ipotesi in cui è il pubblico ministero dissenziente legittimato all'appello, alla quale segue la sua ricorribilità, non ristretta nei neo introdotti limiti, ai sensi del vigente art. 568, comma 2, cod. proc. pen.»; « È consequenziale affermare che, per esigenze di tenuta del sistema secondo postulati di unitarietà e completezza, sia esigibile un controllo di legittimità in relazione alla statuizione relativa alla disposta sanzione amministrativa accessoria, non recettiva di una non sussistente pattuizione e applicata, e legittimamente anche di ufficio, senza la interlocuzione dell'interessato, in un complesso, articolato e interconnesso sistema ordinamen tale, in cui il principio del diritto al ricorso di legittimità, oltre che nel contenuto essenziale imposto dall'art. 111, comma 7, cost., trova ampia tutela nell'art. 568, comma 2, cod. proc. pen., in combinato disposto con l'art. 111, comma 6, Cost., e nella regula iuris della ricorribilità delle sentenze inappellabili (art. 444, comma 2, cod. proc. pen.), per i motivi di cui al primo comma, fissato dal secondo comma dell'art. 606 cod. proc. pen.»].

Si evince, inoltre, dalla lettura della motivazione della pronuncia delle Sezioni Unite, che debba trovare conferma, a corollario del principio in essa stabilito, l'orientamento in base al quale il giudice sia tenuto a motivare le ragioni che lo abbiano indotto ad applicare la sanzione amministrativa accessoria in misura apprezzabilmente superiore al minimo edittale, o - come affermato in plurime sentenze di questa Sezione - in misura superiore alla media edittale ove non vi siano particolari ragioni di meritevolezza in favore dell'imputato (cfr. tra le altre, Sez. 4, n. 21194 del 27/03/2012, Tiburzi, Rv. 252738; Sez. 4, n. 35670 del 26/06/2007, Petiti, Rv. 237470; Sez. 4, n. 8439 del 24/04/1996, M'Salbi, Rv. 206297; Sez. 4, n. 21574 del 29/01/2014, Armanetti, Rv. 259211; Sez. 4, n. 2278 del 20/01/2018, Gemignani, Rv. 210395), dovendosi ritenere implicitamente assolto l'obbligo motivazionale allorquando la durata della sanzione non superi tali valori.

4. Tutto ciò premesso occorre rilevare come i motivi di doglianza siano manifestamente infondati.

Il giudice ha offerto congrua motivazione in punto di dosimetria della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, facendo riferimento, in ossequio ai criteri di cui all'art. 218 cod. strada, alla gravità del sinistro, alla entità delle lesioni cagionate, al numero cospicuo di persone ferite.Occorre aggiungere come non sussista alcuna interferenza tra il giudizio da esperirsi in tema di concessione dei benefici della sospensione condizionale della pena e delle circostanze attenuanti generiche e quello riguardante l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie.

Questa Corte ha precisato, in plurime occasioni, che: "Nei casi di applicazione da parte del giudice della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, previsti dall'art. 222 cod. strada, la determinazione della durata di tale sospensione deve essere effettuata non in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. proc. pen., ma in base ai diversi parametri di cui all'art. 218, comma 2, cod. strada, sicchè le motivazioni relative alla misura della sanzione penale e di quella amministrativa restano tra di loro autonome e non possono essere raffrontate ai fini di un'eventuale incoerenza o contraddittorietà intrinseca del provvedimento" (così, ex multis, " Sez. 4, Sentenza n. 55130 del 09/11/2017, Fiorini, Rv. 271661 - 01).

5. Consegue alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA], così deciso il 12 novembre 2021

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/12/2019 del [OSCURATO:PERSONA] di AREZZOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/syde-le conclusioni del PG Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del comune difensore, ricorrono avverso la sentenza del Tribunale di Arezzo, resa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., con cui è stata loro applicata la pena di anni 1, mesi 4 di reclusione per il reato di cui all'art. 9-ter, comma 3, cod. strada per avere ingaggiato una gara automobilistica nel centro cittadino di Arezzo, cagionando un incidente stradale in cui rimanevano coinvolte due autovetture oltre a quelle condotte dagli imputati e riportavano lesioni diverse persone. Il giudice disponeva a carico dei predetti la sospensione della patente di guida per la durata di anni tre. La difesa articola un unico motivo di ricorso, lamentando che la decisione di applicare la sanzione amministrativa accessoria nella misura edittale massima non è sorretta da adeguata e conferente motivazione. La scelta sarebbe intimamente contraddittoria poiché agli imputati sono state concesse le circostanze attenuanti generiche e la pena sospesa. 2. Con requisitoria scritta il P.G. presso questa Corte ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi. 3. In primis appare opportuno precisare come le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza n. 21369/2020, la cui motivazione è stata depositata in data 17/7/2020, abbiano stabilito il seguente principio di diritto: «In caso di sentenza di applicazione della pena, a seguito della introduzione della previsione di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., è ammissibile il ricorso per cassazione che abbia ad oggetto l'applicazione o l'omessa applicazione di sanzioni amministrative accessorie ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen.» (cfr. Sez. U, n. 21369 del 26/09/2019, dep. 17/07/2020, Rv. 279349 - 01, così massimata: «E' ammissibile il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen. nei confronti della sentenza di "patteggiamento" con cui si censuri l'erronea ovvero l'omessa applicazione di sanzioni amministrative»). La ratio del richiamato principio è da individuarsi nell'autonomia delle statuizioni concernenti le sanzioni amministrative accessorie, le quali, come si legge nelle motivazione della pronuncia citata, essendo estranee all'accordo delle parti, sono suscettibili di essere sindacate in sede di legittimità, coinvolgendo valutazioni discrezionali del giudice riguardanti il quantum della sanzione [così infatti si esprime il Supremo consesso con riferimento alle sanzioni amministrative accessorie: «Esse, estranee all'accordo tra le parti, successivamente ratificato dall'organo giudicante, e accedenti anche alla sentenza di "patteggiamento", necessitano, invero, di un supporto giustificativo non riducibile a quello consentito dal rito premiale e di una possibile sindacabilità delle adottande statuizioni, che la stessa disciplina codicistica dell'applicazione della pena su richiesta delle parti consente, prevedendo tuttora nell'art. 448, oltre al detto nuovo comma 2-bis, al secondo contiguo comma la inappellabilità della sentenza «negli altri casi», diversi dalla ipotesi in cui è il pubblico ministero dissenziente legittimato all'appello, alla quale segue la sua ricorribilità, non ristretta nei neo introdotti limiti, ai sensi del vigente art. 568, comma 2, cod. proc. pen.»; « È consequenziale affermare che, per esigenze di tenuta del sistema secondo postulati di unitarietà e completezza, sia esigibile un controllo di legittimità in relazione alla statuizione relativa alla disposta sanzione amministrativa accessoria, non recettiva di una non sussistente pattuizione e applicata, e legittimamente anche di ufficio, senza la interlocuzione dell'interessato, in un complesso, articolato e interconnesso sistema ordinamen tale, in cui il principio del diritto al ricorso di legittimità, oltre che nel contenuto essenziale imposto dall'art. 111, comma 7, cost., trova ampia tutela nell'art. 568, comma 2, cod. proc. pen., in combinato disposto con l'art. 111, comma 6, Cost., e nella regula iuris della ricorribilità delle sentenze inappellabili (art. 444, comma 2, cod. proc. pen.), per i motivi di cui al primo comma, fissato dal secondo comma dell'art. 606 cod. proc. pen.»]. Si evince, inoltre, dalla lettura della motivazione della pronuncia delle Sezioni Unite, che debba trovare conferma, a corollario del principio in essa stabilito, l'orientamento in base al quale il giudice sia tenuto a motivare le ragioni che lo abbiano indotto ad applicare la sanzione amministrativa accessoria in misura apprezzabilmente superiore al minimo edittale, o - come affermato in plurime sentenze di questa Sezione - in misura superiore alla media edittale ove non vi siano particolari ragioni di meritevolezza in favore dell'imputato (cfr. tra le altre, Sez. 4, n. 21194 del 27/03/2012, Tiburzi, Rv. 252738; Sez. 4, n. 35670 del 26/06/2007, Petiti, Rv. 237470; Sez. 4, n. 8439 del 24/04/1996, M'Salbi, Rv. 206297; Sez. 4, n. 21574 del 29/01/2014, Armanetti, Rv. 259211; Sez. 4, n. 2278 del 20/01/2018, Gemignani, Rv. 210395), dovendosi ritenere implicitamente assolto l'obbligo motivazionale allorquando la durata della sanzione non superi tali valori. 4. Tutto ciò premesso occorre rilevare come i motivi di doglianza siano manifestamente infondati. Il giudice ha offerto congrua motivazione in punto di dosimetria della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, facendo riferimento, in ossequio ai criteri di cui all'art. 218 cod. strada, alla gravità del sinistro, alla entità delle lesioni cagionate, al numero cospicuo di persone ferite.Occorre aggiungere come non sussista alcuna interferenza tra il giudizio da esperirsi in tema di concessione dei benefici della sospensione condizionale della pena e delle circostanze attenuanti generiche e quello riguardante l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie. Questa Corte ha precisato, in plurime occasioni, che: "Nei casi di applicazione da parte del giudice della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, previsti dall'art. 222 cod. strada, la determinazione della durata di tale sospensione deve essere effettuata non in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. proc. pen., ma in base ai diversi parametri di cui all'art. 218, comma 2, cod. strada, sicchè le motivazioni relative alla misura della sanzione penale e di quella amministrativa restano tra di loro autonome e non possono essere raffrontate ai fini di un'eventuale incoerenza o contraddittorietà intrinseca del provvedimento" (così, ex multis, " Sez. 4, Sentenza n. 55130 del 09/11/2017, Fiorini, Rv. 271661 - 01). 5. Consegue alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA], così deciso il 12 novembre 2021
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