CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 novembre 2024
Cassazione n. 03556/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DELL'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/09/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che DELL'OLIO Michele ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Bari, che ha riformato la sentenza assolutoria emessa dal Tribunale di Trani,condannandolo alla pena di giustizia " I in relazione al delitto di illecita detenzione continuata di cocaina; rilevato che il ricorrente lamenta vizio di motivazione con riferimento alla mancata considerazione della tesi difensiva in ordine alla legittima provenienza del danaro rinvenuto in casa (atteso lo svolgimento di attività lavorativa da parte del ricorrente stesso e della compagna), e al rilievo da conferire al mancato rinvenimento di ulteriore sostanza stupefacente e materiale per il confezionamento, oltre quelli trovati al DELL'OLIO (elementi valorizzati nella sentenza del Tribunale); nonché violazione dell'art. 192 cod. proc. pen.; ritenuto che le doglianze difensive siano manifestamente infondate, dal momento che - diversamente da quanto dedotto in ricorso - la Corte territoriale ha tenuto ben presente la prospettazione difensiva, ritenendola peraltro recessiva rispetto all'impianto accusatorio, imperniato non solo sulla flagrante detenzione di otto involucri di cocaina e della somma di Euro 480 in banconote di piccolo taglio, ma anche - ed anzi soprattutto - di due telefoni cellulari, uno dei quali occultato all'interno di un borsello nascosto al di sotto degli indumenti intimi, al quale erano pervenute numerose chiamate durante le operazioni di fermo e di perquisizione (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata); rilevato che, in aggiunta a tali elementi (sulla cui valenza indiziante appare superfluo soffermarsi), la Corte territoriale ha posto l'accento anche sulla sosta del DELL'OLIO in piena notte in una zona notoriamente teatro di attività di spaccio, nonché sulla disponibilità di una ulteriore consistente somma contante, rinvenuta nell'abitazione del ricorrente (cfr. pag. 3: Euro 1.310 nel comodino della camera da letto, nonché Euro 3.500 all'interno della cabina armadio); ritenuto che, all'esito di tale percorso argomentativo, debba ritenersi del tutto immune da censure la valutazione, formulata dalla Corte d'Appello, di "soccombenza" della ricostruzione alternativa fornita dal DELL'OLIO, imperniata sulla detenzione ad uso meramente personale della sostanza detenuta; ritenuto che le considerazioni fin qui svolte impongano una declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione proposta, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, tenuto conto della causa di inammissibilità P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 22 novembre 2024 Il consiglir este