CassazionesentenzaSezione LDecisione del 18 maggio 2022
Cassazione n. 29196/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 13546-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' DOMENICO, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 38, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro I.N.P.S. [OSCURATO:PERSONA] 2022 [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro 1717 tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 8230/2015 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 02/12/2015 R.G.N. 3652/2012; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. R.G.N. 13546/2016 [OSCURATO:PERSONA]: 1. la Corte d'appello di Roma, in riforma della decisione di primo grado, ha respinto la domanda dell'attuale intimato volta alla condanna dell'Inps alle differenze economiche sul trattamento pensionistico, sulla base di una contribuzione di 35 anni; 3. per la cassazione della sentenza ricorre [OSCURATO:PERSONA] con due motivi, successivamente illustrati con memoria; 4. l'INPS resiste, con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]: 5. con il primo motivo di ricorso è dedotta la violazione dell'art. 112 cod.proc.civ., per avere la sentenza impugnata pronunciato ultrapetita e in violazione del principio devolutivo dell'appello; 6. con il secondo motivo è, invece, dedotta la violazione del D.L. 25 novembre 1995, nr. 501, art. 4, convertito nella L. 5 gennaio 1996, nr. 11 in relazione all'art. 12 disp.att. legge in generale, per avere la Corte distrettuale riferito l'incremento figurativo alla quota C della pensione e non a quella A o B, relativa all'anzianità maturata prima dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], così da beneficiare del maggior coefficiente di rendimento annuo del 2,5%, in luogo di quello del 2%; 6. per motivi di ordine logico, si antepone l'esame del secondo motivo che è infondato alla stregua dell'orientamento espresso da questa Corte dì cassazione in numerose ordinanze (v. Cass. nn. 12328 del 2018, 34192 del 2019, 22785 del 2020, 24029 del 2021 ed altre coeve conformi); 7. come noto, nel contesto di un processo di riorganizzazione e risanamento del settore, si è previsto un incentivo al prepensionamento dei lavoratori addetti ai pubblici servizi di trasporto disciplinato dal D.L. nr. 501 del 1995, attraverso l'accredito di una contribuzione figurativa in aggiunta al periodo effettivamente lavorato in relazione ad un'anzianità virtuale, al fine di accelerare la maturazione del diritto a pensione (ma con effetto altresì sulla misura della prestazione), a valere naturalmente nel momento dell'effettiva cessazione dell'attività lavorativa; 8. vale precisare che la pensione di tale categoria di lavoratori risulta composta di tre quote, ciascuna corrispondente ad un segmento di anzianità contributiva: la quota A, all'anzianità compresa tra la data di decorrenza della copertura assicurativa e il 31.12.92; la quota B, all'anzianità compresa tra il 31.12.92 e il 31.12.94; la quota C, compresa tra il 31.12.94 e la data del pensionamento;R.G.N. 13546/2016 9. la questione controversa riguarda l'individuazione della «quota» cui imputare la maggiorazione contributiva, discendendone l'applicazione di un differente coefficiente di rendimento annuo (del 2,5% per quota A e B, del 2% per quota C); 10. nel dirimere il contrasto, la Corte ha chiarito che, mentre la contribuzione effettiva al 31 dicembre 1994 è considerata solo al fine di predisporre i piani di pensionamento anticipato da sottoporre all'approvazione, il pensionamento non può che avvenire successivamente, per cui la maggiorazione va ad aggiungersi alla totale contribuzione effettiva, compresa quella successiva, accreditata nelle more dell'approvazione del piano e fino alla sua attuazione; dunque, l'incremento figurativo deve essere collocato al momento della cessazione del lavoro, necessariamente compreso tra il 10 gennaio 1995 e il 31 dicembre 1997, cioè quando si sarebbe appresa la reale misura della maggiorazione in relazione alla platea degli aventi diritto; 11. ne deriva che la maggiorazione contributiva deve essere imputata alla quota di pensione maturata successivamente al 31.12.1994, onde ad essa deve essere applicata l'aliquota annua di rendimento del 2 per cento, prevista dalla normativa in vigore a tale momento, e non invece l'aliquota del 2,5 per cento applicabile sulla contribuzione maturata fino al 31 dicembre 1994 (v, anche Cass. nn. 20496 del 2017, 11242 del 2019, 19401 del 2020, 18170 del 2020); 12. la sentenza impugnata si è conformata a detti principi ed è, pertanto, in parte qua, esente da vizi giuridici; 13. è, invece, fondato il primo motivo; 14. la domanda proposta con il ricorso introduttivo del giudizio è volta alla condanna dell'INPS al pagamento delle differenze pensionistiche derivanti dal riconoscimento dell'anzianità contributiva commisurata a 35 anni; 15. nel corso del giudizio di primo grado, l'ente ha spontaneamente pagato la somma di euro 20.771,38, calcolata imputando la maggiorazione figurativa alla quota C, come si è detto; 16. il Tribunale, nel riconoscere (integralmente) la fondatezza della tesi attorea ha condannato l'INPS al pagamento di Euro 11.825,75, pari alla differenza tra quanto domandato (in via principale) e quanto corrisposto dall'INPS in corso di causa. L'appello dell'Istituto, come evidenziano i passaggi dell'atto riprodotti in ricorso, ha investito solo la condanna alla «maggior» somma liquidata ovvero quella derivante dall'applicazione, alla contribuzione figurativa, dell'aliquota del 2,5 per cento relativa alla contribuzione maturata fino al 31 dicembre 1994;R.G.N. 1354t./2016 17. la sentenza della Corte territoriale, per effetto dell'accoglimento del gravame dell'INPS, ha, invece, comportato il rigetto integrale della domanda di [OSCURATO:PERSONA], avendo la Corte di merito così statuito: «rigetta la domanda proposta con il ricorso di primo grado»; in tal modo, però, è vulnerato il principio del tantum devolutum quantum appellatum; i Giudici non hanno considerato che l'impugnazione mirava ad ottenere solo una riduzione del quantum debeatur e non l'accertamento che nulla fosse dovuto alla parte appellata; 18. la sentenza impugnata va, pertanto, cassata in accoglimento del primo motivo di ricorso, rigettato il secondo, e la causa rinviata alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, perché si conformi a quanto precede; 19. il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione. PQM La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e rigetta il secondo. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione. Così deciso