CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 50969/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/04/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] - nel quale il difensore lamenta, col primo motivo, violazione degli artt. 56 e 575 cod. pen. e vizio di motivazione, anche come travisamento della prova tecnica di consulenza medico-legale, in quanto ritenuta riscontrata da altre fonti di prova e non decisiva a devitalizzare il dolo di fattispecie, da alternativo a eventuale, e, col secondo, violazione dell'art. 62-bis cod. pen. e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche - sono manifestamente infondate, oltre che non consentite in sede di legittimità, risolvendosi in doglianze in punto di fatto. Osservato che dette doglianze sono reiterative di profili di censura già vagliati con argomentazioni non manifestamente illogiche e scevre da vizi giuridici dalla Corte di appello di Napoli nella sentenza impugnata. In essa si evidenzia che: - per il tipo di arma utilizzata (revolver a tamburo), la direzione del colpo calibro 38 che attingeva la vittima di spalle e gli effetti del colpo effettivamente andato a segno (ferita escoriata sottoscapolare sinistra) subiti dalla vittima rappresentano atti idonei diretti a cagionare la morte della suddetta, figlio dell'imputato, evento non verificatosi per la ragguardevole distanza di oltre cinquanta metri dalla quale sono stati esplosi i due colpi e per l'essere stata la vittima attinta dal colpo solo di striscio; - il fatto che erano presi di mira organi vitali è dato acclarato, senza alcun ragionevole dubbio, dal medico legale, che ha avuto modo di chiarire che nella zona toracica posteriore sono presenti organi vitali, ragion per cui se il proiettile fosse penetrato avrebbe causato la morte della persona offesa; - non corrisponde alla verità processuale l'affermazione della difesa secondo cui vi sarebbe stata una breve distanza dall'obiettivo, dalla quale sarebbe desumibile la volontà del padre, abile sparatore e abituato a maneggiare le armi come dimostrano i precedenti specifici, di colpire solo di striscio il figlio; - le peculiarità intrinseche dell'azione criminosa sono pregne di un inequivoco e granitico valore sintomatico dell'animus necandi dell'odierno imputato, anche considerati il movente dell'azione criminosa, da rinvenirsi in precedenti rancori da indurre nel 2015 il figlio a sparare ai danni del padre, e il comportamento subito dopo il fatto per cui si procede di quest'ultimo, che si allontanava lasciando il figlio sanguinante senza prestargli immediato soccorso; - la decisione del primo Giudice di diniego delle circostanze attenuanti generiche, avuto riguardo sia alla personalità del reo, che alla sua indole aggressiva e violenta, apprezzabile anche alla luce dei suoi numerosi e gravi precedenti penali specifici in materia di armi, deve essere condivisa anche in ragione delle gravi modalità dei fatti commessi. Rilevato, pertanto, che il ricorso (come, altresì, supportato da successiva memoria difensiva, in cui si insiste sul motivo relativo al trattamento sanzionatorio, chiedendosi, altresì, fissazione di udienza con discussione orale, incompatibile con la trattazione in questa sede) deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma