CassazionedecretoSezione 6Decisione del 22 settembre 2022
Cassazione n. 33920/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 28704-2021 proposto da: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 3, presso il proprio studio, rappresentata e difesa da sé stessa; -controricorrente - Avverso decreto n. cronol. 57/2021 del 22/04/201, emesso dalla CORTE di APPELLO di FIRENZE; Udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 22/09/2022, dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: - il giudizio trae origine dall’opposizione avanzata dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento emesso dalla Corte d’appello di Firenze, in data 19/12/2019, con il quale era stata rigettata l’istanza di liquidazione del compenso maturato per l’attività svolta, quale difensore d’ufficio di [OSCURATO:PERSONA], soggetto di fatto irreperibile, nel giudizio penale definito con pronuncia di inammissibilità del ricorso dinanzi alla Corte di cassazione - l’opponente avvocato dedusse che l’art. 106 del D. P.R. n. 115/2002 non fosse applicabile alla difesa d’ufficio ma unicamente all’ipotesi di patrocinio a spese dello Stato; - la Corte d’appello di Firenze, in accoglimento dell’opposizione, liquidò in favore dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] l’importo di € 1.200,00, oltre accessori, per la fase del giudizio di cassazione e le spese del giudizio di opposizione, liquidate in complessivi € 202,50, oltre accessori; - in particolare, la Corte d’appello escluse l’applicabilità dell’art. 106 d.P.R. n. 115/2002 al difensore d’ufficio, essendo la norma applicabile solo al patrocinio a spese dello Stato; - poiché l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] aveva dimostrato di aver esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali, la Corte d’appello riconobbe il compenso per l’attività svolta; - il Ministero della Giustizia ha chiesto, con unico motivo , la cassazione del provvedimento; - l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso ed ha depositato memoria illustrativa in prossimità dell’udienza; - il relatore ha depositato proposta, ex art.380 bis c.p.c., di manifesta infondatezza del ricorso; - Considerato che: - con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 106, primo comma, 116 e 117 del d.P.R. n. 115/2002, per aver erroneamente la Corte d’appello ritenuto che l’art. 106, co. 1, del D.P.R. n. 115/2002 non fosse applicabile al difensore d’ufficio, quando, invece, gli stessi artt. 116 e 117 del menzionato decreto estenderebbero la disciplina prevista per il patrocinio a spese dello Stato per il processo penale al difensore d’ufficio e al difensore del soggetto irreperibile; - il motivo è infondato; - come già chiarito da questa Corte, n el processo penale non si applica al difensore d'ufficio il disposto dell'art. 106 del d.P.R. n. 115 del 2002, che esclude la liquidazione del compenso per le impugnazioni coltivate dalla parte e dichiarate inammissibili, poiché l'art. 116 del citato d.P.R. estende a tale difensore la disciplina prevista per il patrocinio a spese dello Stato, limitatamente alle norme che regolano le forme e la misura della liquidazione dei crediti professionalia lui spettanti, nei casi in cui dimostri di avere esperito inutilmente le procedure per il loro recupero ( Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 32764 del 12/12/2019 Rv. 656261); - è stato altresì precisato che il Titolo III della parte III del D.P.R. 115/2002 prevede l’estensione, solo a limitati effetti, della disciplina del patrocinio a spese dello Stato prevista per il processo penale ed inoltre il successivo art. 116 del citato decreto si limita a disporre che "l'onorario e le spese spettanti al difensore di ufficiosono liquidati dal magistrato, nella misura e con le modalità previste dall'art. 82 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'art. 84" mentre lo Stato, che ha evidentemente l'obbligo di versare al difensore le somme così liquidate, ha il diritto "di ripeterele somme anticipate, a meno che la persona assistita dal difensore d'ufficio non chiede ed ottiene l'ammissione al patrocinio”, circoscrivendo in tal modo il novero delle disposizioni suscettibili di applicazione alla difesa d’ufficio, senza contemplare anche l’art. 106 del citato decreto ( Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 14085 del 2022non massimata); - nel caso di specie, la Corte d’appello di Firenze ha fatto corretta applicazione dei citatati principi di diritto, liquidando all’Avv. [OSCURATO:PERSONA] il compenso professionale per l’attività svolta in favore di un soggetto irreperibile, avendo il difensore dimostrato di aver esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali; - il ricorso, pertanto, deve essere rigettato; - le spese del presente giudizio di legittimità vanno poste a carico della parte soccombente; - ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1 - quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto; P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 500,00 (cinquecento) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-