CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 21 giugno 2022
Cassazione n. 28567/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 6534-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] del LAVORO; - intimato - avverso la sentenza n. 271/2020 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 22/07/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RG 6534/2021 [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Bologna, con la sentenza n. 271/2020, ha confermato la pronuncia del Tribunale di Modena che aveva respinto l'opposizione alla ordinanza, emessa dall'Ispettorato del Lavoro di Modena, con la quale era stato ingiunto a [OSCURATO:PERSONA] il pagamento di euro 40.103,40 a titolo di sanzioni amministrative per la violazione della normativa in materia di assunzione dei lavoratori, di cessazione del rapporto di lavoro, di registrazione nel libro Unico del lavoro, per mancata consegna del prospetto paga, per lavoro nero, computo dello straordinario, mancato rispetto del riposo settimanale, mancato rispetto dell'orario di lavoro ordinario e straordinario. 2. A fondamento della decisione i giudici di seconde cure hanno rilevato che: a) nella fattispecie non si era verificata alcuna decadenza né prescrizione del potere sanzionatorio ex art. 14 legge n. 689/81; b) il difetto dell'effettivo esercizio della funzione gestoria, in qualità di socio accomandatario del Burgoni, era una questione prospettata solo in appello e, in quanto tale, inammissibile perché nuova nonché, in ogni caso, infondata; c) anche il dedotto vizio di violazione del principio del contraddittorio non era meritevole di pregio, attesa la natura del rito applicabile caratterizzato da preclusioni processuali; d) nel merito, dalle risultanze istruttorie era emersa la sussistenza degli illeciti amministrativi contestati; e) l'art. 429 cpc, come modificato, non prescrive necessariamente la motivazione contestuale e l'omessa specifica indicazione, in tema di complessità tale da richiedere un termine più lungo per il deposito della motivazione stessa, non concreta un vizio della pronuncia. 3. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] affidato a due articolati motivi. 4. Il Ministero intimato non ha svolto attività difensiva. 5. La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, ai sensi dell'art. 380 bis cpc. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi possono essere così sintetizzati.RG 6534/2021 2. Con un primo motivo si denuncia l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia in ordine ai seguenti profili: illegittimità e mancato espletamento dell'istruttoria; omessa motivazione dell'ordinanza ingiunzione; mancata prova delle violazioni contestate; omessa pronuncia in ordine alla richiesta subordinata di applicazione del minimo edittale; omessa rideterminazione della sanzione. 3. Con il secondo motivo si censura la violazione ed errata applicazione di norme di diritto in ordine ai seguenti aspetti: prescrizione della notifica del verbale di accertamento; contestazione di erronea notificazione; prescrizione; effettivo trasgressore. 4. I motivi presentano diversi profili di inammissibilità. 5. In primo luogo, deve osservarsi che il ricorso per cassazione deve essere articolato in specifiche censure riconducibili in maniera immediata ed inequivocabile ad uno dei cinque motivi di impugnazione previsti dall'art.360 co. 1 cpc, sicché pur senza la necessaria adozione di formule sacramentali o l'esatta indicazione numerica di uno dei predetti motivi, è indispensabile che le censure individuino con chiarezza i vizi prospettati, tra quelli inquadrabili nella tassativa griglia normativa (in termini Cass. n. 11063/2018). 6. Nel caso in esame, invece, le doglianze sono caratterizzate da scarsa tassatività e specificità nonché dalla esposizione di una serie di argomenti inestricabilmente combinati che le rendono non correttamente formulate in relazione allo scrutinio di un sindacato di legittimità. 7. In secondo luogo, va rilevato che il vizio di "omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia" non rientra più nel perimetro della nuova formulazione dell'art. 360 n. 5 cpc. 8. Invero, l'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., riformulato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. in I. n. 134 del 2012, ha introdotto nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale RG 6534/2021 a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia); pertanto, l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. n. 27415/2018; Cass. 19881/2014). 9. In terzo luogo, deve precisarsi che, con le censure articolate, parte ricorrente si limita unicamente a prospettare una diversa ricostruzione della vicenda a fronte di una valutazione del materiale probatorio effettuata dalla Corte distrettuale con motivazione esente dai vizi di cui all'art. 360 n. 5 cpc (nuova formulazione). 10. Sotto questo profilo è opportuno ribadire che la valutazione delle risultanze delle prove ed il giudizio sull'attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un'esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (Cass.n. 16467/2017). 11. Le doglianze si risolvono, in realtà, come detto, in una sollecitazione di una rivisitazione del merito della vicenda e in una contestazione della valutazione probatoria operata dalla Corte territoriale, sostanziante il suo accertamento in fatto, di esclusiva spettanza del giudice di merito e insindacabile in sede di legittimità (Cass. 27197/2011; Cass. n. 6288/2011; Cass. n. 16038/2013): ciò per la corretta argomentazione, senza alcun vizio logico nel ragionamento decisorio e con valutazione delle risultanze istruttorie, delle ragioni per cui l'atto di accertamento notificato il 2.1.2013 è stato ritenuto tempestivo alla luce della complessità dell'attività istruttoria svolta in relazione alle tre posizioni oggetto di verifica e della sussistenza delle violazioni contestate anche con riguardo al loro autore. 12. Infine, la censura sulla contestazione di erronea notificazione del verbale non si confronta con la ratio decidendi della gravata pronuncia che RG 6534/2021 ha, invece, ritenuto inammissibile la questione perché non tempestivamente proposta in primo grado. 13. Alla stregua di quanto esposto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 14. L'inammissibilità del ricorso rende superflua la rinnovazione della notifica del ricorso all'intimato nei cui confronti essa non si è perfezionata. Invero, la notifica del ricorso per cassazione è stata effettuata all'[OSCURATO:PERSONA] dello Stato di Bologna mentre avrebbe dovuto essere effettuata presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma (Cass.n. 22079/2014; Cas. N. 608/2015). 15. Come già statuito a riguardo da questa S.C. (cfr. Cass. n. 15106/13; cfr. altresì, Cass. n. 6826/2010; Cass. n. 2723/2010; Cass. n. 18410/2009), il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo impone al giudice (ai sensi degli artt. 175 e 127 cpc) di evitare comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio e delle garanzie di difesa e dal diritto a partecipare al processo in condizioni di parità. 16. Ne deriva che, acclarata l'inammissibilità del ricorso in oggetto alla stregua delle considerazioni sopra svolte, sarebbe comunque vano disporre la fissazione di un termine per la rinnovazione di una notifica nulla o inesistente, atteso che la concessione di esso si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei tempi di definizione del giudizio di cassazione senza comportare alcun beneficio in termini di garanzia dell'effettività dei diritti processuali delle parti. 17. Nulla va disposto, conseguentemente, in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità. 18. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti, come da dispositivo.RG 6534/2021 PQM La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese del presente giudizio. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a