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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 12 aprile 2022

Cassazione n. 14401/2022

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la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 2315-2016 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso .

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] IN 2022 LIQUIDAZIONE , elettivamente domiciliato in 1294 — ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 9, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 4847/2015 della COMM.TRIB.REG. di MILANO, depositata il 12/11/2015; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; (udito 1 r-A-V17 c tu-;1 -DC Gehicealr, heke.,a L-1-)c~ C4-1 C÷4 ;ex, CA G. li- Cø [OSCURATO:PERSONA] la controversia ha ad oggetto l'impugnazione di un avviso di liquidazione e irrogazione di sanzioni riguardo ad un'imposta di registro ed ipotecaria relativa ad un decreto ingiuntivo emesso in favore della [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] in liquidazione nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s. r.l. ; - la richiesta impositiva trae origine dalla circostanza che il decreto ingiuntivo conteneva l'enunciazione di una scrittura privata non registrata portante una ricognizione di debito; - con ordinanza interlocutoria n. 33313 del 2021 la Sez.

V civile ha rimesso gli atti al [OSCURATO:PERSONA] Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite per la risoluzione delle questioni, ritenute di massima di particolare importanza, riguardanti: la nozione di deposito in caso d'uso e l'obbligo di registrazione relativo ai documenti depositati nei procedimenti giudiziari; la tassazione dell'imposta di registro nell'ipotesi di ricognizione di debito; [OSCURATO:PERSONA] - la decisione del ricorso implica la risoluzione della questione, tra le varie, del trattamento riservato al riconoscimento di debito, ai fini dell'imposta di registro; - il riconoscimento di debito è contenuto in un atto giudiziario, in particolare, in un decreto ingiuntivo; - appare, pertanto, opportuno rinviare il procedimento a nuovo ruolo, in attesa della pronuncia delle Sezioni Unite P.Q.M rinvia il procedimento a nuovo ruolo; manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.

Così deciso nella pubblica udienza del 12 aprile 2022.

Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 2315-2016 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso . AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] IN 2022 LIQUIDAZIONE , elettivamente domiciliato in 1294 — ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 9, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 4847/2015 della COMM.TRIB.REG. di MILANO, depositata il 12/11/2015; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; (udito 1 r-A-V17 c tu-;1 -DC Gehicealr, heke.,a L-1-)c~ C4-1 C÷4 ;ex, CA G. li- Cø [OSCURATO:PERSONA] la controversia ha ad oggetto l'impugnazione di un avviso di liquidazione e irrogazione di sanzioni riguardo ad un'imposta di registro ed ipotecaria relativa ad un decreto ingiuntivo emesso in favore della [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] in liquidazione nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s. r.l. ; - la richiesta impositiva trae origine dalla circostanza che il decreto ingiuntivo conteneva l'enunciazione di una scrittura privata non registrata portante una ricognizione di debito; - con ordinanza interlocutoria n. 33313 del 2021 la Sez. V civile ha rimesso gli atti al [OSCURATO:PERSONA] Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite per la risoluzione delle questioni, ritenute di massima di particolare importanza, riguardanti: la nozione di deposito in caso d'uso e l'obbligo di registrazione relativo ai documenti depositati nei procedimenti giudiziari; la tassazione dell'imposta di registro nell'ipotesi di ricognizione di debito; [OSCURATO:PERSONA] - la decisione del ricorso implica la risoluzione della questione, tra le varie, del trattamento riservato al riconoscimento di debito, ai fini dell'imposta di registro; - il riconoscimento di debito è contenuto in un atto giudiziario, in particolare, in un decreto ingiuntivo; - appare, pertanto, opportuno rinviare il procedimento a nuovo ruolo, in attesa della pronuncia delle Sezioni Unite P.Q.M rinvia il procedimento a nuovo ruolo; manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito. Così deciso nella pubblica udienza del 12 aprile 2022. Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]
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